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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13782/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di finanza e di accertamenti bancari, l'Amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativamente a un'annualità, assumendo che il contribuente avesse svolto attività d'impresa e conseguito redditi non dichiarati. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, ma la CTR riformava la decisione ritenendo fondati gli elementi indiziari desunti dalle indagini bancarie. In Cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa notifica del ricorso in secondo grado dell'Amministrazione; (2) omessa pronuncia/omesso esame del fatto decisivo relativo alla stipulazione di contratti di associazione in partecipazione, incompatibile con la qualifica di imprenditore; (3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, per insussistenza di elementi ulteriori rispetto alle indagini bancarie, dedotta doppia presunzione, mancato contraddittorio preventivo e mancata considerazione dei costi; (4) omessa rilevazione del giudicato interno su una questione processuale relativa alla richiesta di giustificazioni e al rifiuto di esibizione documentale; (5) violazione degli artt. 32, comma 4, e 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto inammissibili i contratti di associazione in partecipazione prodotti in giudizio benché non richiesti in fase di verifica.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato, su eccezione dell'Agenzia delle Entrate formulata in memoria, la tardività del ricorso per cassazione: la sentenza della CTR era stata depositata il 16 gennaio 2017 e il ricorso era stato consegnato per la notifica il 28 febbraio 2018, quindi oltre il termine annuale di impugnazione, pur considerando la sospensione feriale. Ne è seguita la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dal ricorrente nel quarto motivo insieme ad altre norme processuali tributarie.

  • art. 23 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dal ricorrente nel quarto motivo insieme ad altre norme processuali tributarie.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dal ricorrente nel quarto motivo insieme ad altre norme processuali tributarie.

  • art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dal ricorrente nel quarto motivo insieme ad altre norme processuali tributarie.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dal ricorrente nel quarto motivo insieme ad altre norme processuali tributarie.

  • art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato per contestare l'utilizzo delle indagini bancarie e la pretesa insufficienza degli elementi raccolti dall'Amministrazione.

  • art. 32, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato per sostenere la possibilità di produrre in giudizio i contratti non richiesti in verifica.

  • art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato per sostenere la possibilità di produrre in giudizio i contratti non richiesti in verifica.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è improcedibile, anche se i motivi prospettano questioni di merito o vizi processuali che non possono essere esaminati.
  • Quando il giudizio di legittimità è definito con improcedibilità o inammissibilità del ricorso, la Corte provvede alla condanna alle spese in favore della parte resistente e dà atto, ove ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
  • Le censure sull'utilizzabilità delle indagini bancarie, sulla prova della qualità di imprenditore e sulla produzione documentale in giudizio restano prive di esame se il ricorso è precluso in rito dalla tardività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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