Sentenza n. 3399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura interna CONSOB per la promozione a sei posti di condirettore, nonché i verbali di attribuzione dei punteggi e le graduatorie conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante, collocatosi al settimo posto con 93,700 punti, ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, omessa pronuncia, difetto di motivazione e contraddittorietà per non avere il TAR rilevato che la Commissione aveva valutato i candidati sulla base di schede sintetiche predisposte dalla Giunta di scrutinio, le quali non rappresentavano integralmente il contenuto dei rapporti valutativi annuali. In particolare, la scheda dell'appellante aveva ridimensionato l'attività svolta, a partire dal 2013, in sostituzione autonoma dei responsabili dell'Ufficio o della Divisione, mentre la scheda relativa a un candidato risultato sesto in graduatoria menzionava la sostituzione del responsabile dell'Ufficio. Tale omissione o rappresentazione riduttiva avrebbe inciso sul punteggio relativo all'attitudine a svolgere funzioni superiori, parametro D2. Con un secondo motivo ha dedotto ulteriormente omessa pronuncia, difetto di motivazione e contraddittorietà, sostenendo che la Commissione non avesse spiegato come fossero stati determinati i punteggi relativi ai parametri A2 e D2, nonostante avesse previamente individuato, per ciascun parametro, criteri e sottocriteri con relativi punteggi massimi. La Commissione aveva infatti previsto, per A2, i criteri della complessità, dei rischi e del carico di lavoro e, per D2, quelli della capacità dirigenziale, della capacità di organizzare risorse, dell'attivismo-equilibrio per soluzioni innovative, della sensibilità all'efficienza e della disponibilità, senza tuttavia rendere comprensibile il peso concretamente attribuito a ciascun criterio né il procedimento di formazione dei punteggi globali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la scheda sintetica dell'appellante non restituiva compiutamente il contenuto dei rapporti valutativi, dai quali emergeva una attività non occasionale e autonoma di sostituzione dei responsabili dell'Ufficio o della Divisione, non riducibile alla mera firma delegata di atti istruttori. Il confronto con la scheda di altro candidato evidenziava una rappresentazione più favorevole o comunque non omogenea delle analoghe funzioni svolte, sicché la valutazione comparativa risultava, almeno per tale profilo, superficiale. È stato accolto anche il secondo motivo: i punteggi globali attribuiti per A2 e D2 non corrispondevano ai punteggi massimi dei giudizi previamente individuati e non era possibile comprendere il peso dei singoli sottocriteri nella loro formazione. Tale carenza rendeva impossibile verificare lo svolgimento della valutazione comparativa e il suo sindacato giudiziale. Poiché l'appellante era ormai collocato in quiescenza e perseguiva esclusivamente il riconoscimento del corretto trattamento giuridico ed economico connesso alla qualifica superiore, il Collegio ha limitato la pronuncia all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza disporne l'annullamento e senza necessità di integrare il contraddittorio. La CONSOB è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con il candidato non costituito.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
accerta e dichiara [...] l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado
Quando il ricorrente non può più ottenere l'utilità conformativa o demolitoria originariamente perseguita, ma permane l'interesse all'accertamento dell'illegittimità in funzione del riconoscimento di conseguenze giuridiche o economiche, il giudice può limitarsi a tale accertamento senza annullare gli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 5 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 6 del medesimo regolamento, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
art. 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 5 del medesimo regolamento, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
art. 52 Regolamento del personale CONSOB
Costituisce la base regolamentare della procedura interna di valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di condirettore.
art. 54 Regolamento del personale CONSOB
Individua i parametri della valutazione comparativa e i relativi punteggi massimi, utilizzati per la formazione della graduatoria.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative interne per l'avanzamento del personale, la valutazione deve essere fondata su una rappresentazione completa e fedele degli elementi risultanti dai rapporti valutativi; una scheda sintetica che ometta o ridimensioni elementi professionalmente rilevanti può rendere superficiale e illegittima la comparazione.
- Quando la commissione predetermina sottocriteri e punteggi massimi per la valutazione di un parametro, deve rendere comprensibile il procedimento con cui i singoli elementi concorrono alla formazione del punteggio finale, indicando almeno il peso concretamente attribuito ai sottocriteri rilevanti.
- La motivazione di una valutazione comparativa non è sufficiente se il punteggio globale attribuito non è riconducibile ai giudizi e ai punteggi previamente stabiliti e non consente di ricostruire l'iter logico seguito dalla commissione; in tal caso è impedito anche il sindacato giurisdizionale.
- Il confronto tra candidati in una procedura selettiva deve essere condotto sulla base di elementi rappresentati in modo omogeneo e completo; la diversa o riduttiva descrizione di attività analoghe può integrare un vizio della valutazione comparativa.
- Quando il ricorrente, nelle more del giudizio, perde l'utilità demolitoria dell'annullamento ma conserva un interesse al riconoscimento dell'illegittimità dell'azione amministrativa in funzione di conseguenze giuridiche o economiche, il giudice può limitarsi all'accertamento previsto dall'art. 34, comma 3, c.p.a., senza annullare gli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →