Cassazione Civile, Ordinanza n. 21694/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione Modello 770/s 2016 per l’anno d’imposta 2015, relativa a omesso versamento di ritenute alla fonte IRPEF dichiarate e non versate, oltre sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario di primo grado; poi, a seguito di un pagamento asseritamente intervenuto, il giudizio era stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. L’Agente della riscossione aveva appellato tale decisione, ma il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancanza, al momento della costituzione, della prova rituale della notificazione dell’atto di appello. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 53 e 22, comma 5, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali dei documenti e consentire la prova della notifica dell’appello; 2) violazione dell’art. 32 D.Lgs. 546/1992, per non avere considerato valutabile la documentazione prodotta successivamente; 3) violazione dell’art. 16 D.L. 119/2018 e delle regole tecniche del PCT, sostenendo che eventuali irregolarità telematiche sarebbero meri vizi sanabili; 4) violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere il giudice fondato la decisione sull’inammissibilità senza previamente instaurare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. In particolare, ha affermato che l’obbligo del giudice tributario di ordinare l’esibizione degli originali ex art. 22, comma 5, D.Lgs. 546/1992 presuppone una precedente tempestiva produzione della copia dell’atto e della ricevuta di spedizione o deposito entro i termini di costituzione; se tale produzione manca, il giudice non può sanare l’inammissibilità ordinando un deposito successivo. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., rilevando che il contraddittorio preventivo non è necessario quando il rilievo officioso concerne requisiti di ammissibilità e decadenze processuali, e che comunque i ricorrenti non avevano indicato quale concreto pregiudizio difensivo fosse derivato dalla mancata assegnazione del termine. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base della liquidazione automatizzata della dichiarazione da cui è scaturita la cartella
art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
impone all'appellante nel processo tributario l'onere di deposito della documentazione necessaria alla rituale proposizione dell'appello
art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della copia dell'atto spedito o consegnato unitamente alla ricevuta di spedizione o deposito
art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
l'inammissibilità per mancato deposito è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992
"Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi"
opera solo se vi sia già stata una precedente produzione documentale tempestiva, anche in copia o fotocopia, e serve a dirimere contestazioni su autenticità o conformità, non a colmare una totale mancanza di deposito tempestivo
art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato dai ricorrenti per sostenere la valutabilità della documentazione prodotta successivamente, ma il motivo è stato assorbito
art. 16 D.L. n. 119/2018
richiamato dai ricorrenti in relazione alla prova della notifica telematica e alla sanabilità delle irregolarità del PCT, ma il motivo è stato assorbito
art. 11 D.M. 44/2011
menzionato dai ricorrenti come regola tecnica del processo telematico la cui inosservanza sarebbe mera irregolarità
art. 12 provvedimento DGSIA 16.04.2014
menzionato dai ricorrenti come specifica tecnica del PCT la cui inosservanza sarebbe mera irregolarità
art. 101, comma 2, c.p.c.
l'obbligo di assegnare un termine per memorie sussiste solo per questioni di fatto o eccezioni in senso stretto che introducano un nuovo quadro fattuale; non opera per rilievi officiosi su ammissibilità e decadenze processuali
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della posizione soggettiva della parte soccombente come amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'obbligo di produzione dell'atto impugnato e della prova della sua notificazione entro i termini di costituzione è condizione di ammissibilità dell'impugnazione; la mancanza tempestiva non può essere colmata mediante ordine giudiziale di esibizione degli originali.
- L'art. 22, comma 5, D.Lgs. 546/1992 non consente di sanare una totale omissione del deposito tempestivo, ma presuppone che la documentazione sia già stata ritualmente prodotta e che il giudice debba solo verificare autenticità o conformità su contestazione di parte.
- Il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello per difetto di prova della notificazione non richiede, di regola, il previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., perché attiene a requisiti di rito e a decadenze processuali prevedibili dalle parti.
- Per dedurre utilmente la nullità derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio, la parte deve indicare il concreto pregiudizio difensivo subito e come il contraddittorio preventivo avrebbe potuto incidere sull'esito della decisione.
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