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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00731/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

Una società concessionaria della riscossione notificò a un contribuente due intimazioni di pagamento conseguenti a cartelle relative a debiti erariali iscritti a suo carico. Il contribuente impugnò le intimazioni e ottenne in primo grado l'accoglimento solo limitatamente alla censura sugli interessi di mora, che furono ridotti al saggio legale. La decisione fu confermata in appello, dove si ritenne che l'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 imponesse un aggiornamento annuale del tasso di mora e che, in mancanza di nuovi decreti, non potesse applicarsi il saggio fissato dal precedente decreto oltre l'anno di riferimento. La concessionaria ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il decreto ministeriale del 2000 dovesse restare efficace fino a nuovo decreto, poiché il ritardo nell'adozione dell'atto attuativo non poteva far venir meno l'efficacia della norma primaria; 2) falsa applicazione dell'art. 30, contestando l'idea di un divieto assoluto di tassi superiori al parametro di legge; 3) violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 57, 62 e 68 del d.lgs. n. 300/1999, deducendo che i provvedimenti successivi erano stati adottati dall'Agenzia delle entrate, ormai competente in materia tributaria; 4) ulteriore violazione dell'art. 30, per l'illegittimità del tasso fissato nel 2010; 5) in subordine, violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 1, comma 150, l. n. 244/2007, sostenendo la prevalenza della disciplina speciale tributaria su quella generale sul saggio legale. La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, quando la norma rinvia a un decreto ministeriale per determinare annualmente il tasso d'interesse, la mancata emanazione del nuovo decreto non fa venir meno l'efficacia dell'ultimo decreto adottato, che resta applicabile sino all'adozione del successivo; ha quindi ritenuto assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso della società concessionaria, dichiarando assorbiti gli altri quattro. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro le intimazioni di pagamento. Ha inoltre condannato l'intimato alle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    «decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi»

    Il rinvio al decreto ministeriale per la determinazione del tasso non comporta la perdita di efficacia dell'ultimo decreto in caso di mancata adozione del successivo; l'ultimo tasso resta applicabile fino a nuovo provvedimento.

  • art. 1284 c.c.

    Non è la disciplina generale applicabile per sostituire il tasso di mora previsto dall'art. 30 d.P.R. n. 602/1973, perché la norma speciale tributaria prevale.

  • art. 1, comma 150, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la prevalenza della disciplina speciale tributaria sulla regola generale del saggio legale.

  • artt. 57, 62 e 68 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamati dalla ricorrente per affermare che le funzioni in materia di entrate tributarie erano state trasferite alle Agenzie fiscali, legittimate a intervenire nella determinazione del tasso.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria rinvia a un atto amministrativo per la determinazione periodica di un tasso o parametro, il ritardo o l'omissione nell'adozione del nuovo atto non determina automaticamente la disapplicazione del precedente, che continua a produrre effetti fino alla sua sostituzione.
  • In materia di interessi di riscossione previsti da normativa speciale, non opera in via suppletiva il saggio legale codicistico se la disciplina speciale regola già il criterio di determinazione del tasso.
  • Se la questione decisiva attiene alla perdurante efficacia dell'ultimo atto attuativo, i motivi che contestano ulteriori profili del medesimo rapporto restano assorbiti.
  • Quando la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può decidere nel merito, rigettando la domanda originaria della parte soccombente nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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