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Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.154 del 24 aprile 2025 del Tribunale di Chieti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 154 del 24 aprile 2025 del Tribunale di Chieti, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente 500 euro, da utilizzare ai fini dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. È stato fissato un termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l'ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate con separato decreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997

    È richiamato in relazione al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Individua la finalità di aggiornamento e formazione del docente cui deve essere destinata la somma mediante assegnazione della carta elettronica.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È posto a fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione sulla somma dovuta, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato integra mancata ottemperanza e legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza proposta ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, attribuendogli un ulteriore termine per l'esecuzione.
  • L'esecuzione del giudicato che riconosce a un docente il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione può essere ordinata mediante assegnazione della somma riconosciuta e degli accessori maturati sino all'effettivo soddisfo.
  • Le spese e le eventuali spettanze del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente; la persistente mancata esecuzione del giudicato può inoltre giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di un possibile danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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