Cassazione Penale, Ordinanza n. 10608/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado e sulla base di un accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena concordata per due capi di imputazione relativi a furto in abitazione aggravato e furto in abitazione. Il ricorso evocava in modo generico un vizio di motivazione e una violazione di legge in punto di assenza di responsabilità penale, lamentando in sostanza che non dovesse essere affermata la sua colpevolezza. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le impugnazioni esperibili sono limitate e non consentono censure che investano la determinazione della pena concordata, salvo l'ipotesi di pena contra legem. Ha inoltre evidenziato che la doglianza era priva di specificità, perché non spiegava perché, nonostante la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli attinenti alla pena, avrebbe dovuto escludersi la colpevolezza già affermata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, ritenendo i motivi non consentiti perché diretti a contestare una sentenza resa all'esito di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. La Corte ha precisato che la censura sulla determinazione della pena concordata non è deducibile in legittimità, salvo che la pena sia illegale; nel caso concreto, tale evenienza non era allegata. Ha inoltre rilevato la genericità del motivo relativo alla presunta assenza di responsabilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa su accordo delle parti ex art. 599-bis limita fortemente i motivi di impugnazione; non sono proponibili censure sulla pena concordata, salvo l'ipotesi di pena contra legem.
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice richiamata per i fatti contestati, relativi a furto in abitazione.
art. 625 n. 7 c.p.
Aggravante contestata nel capo A, richiamata come parte della fattispecie di furto in abitazione aggravato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina delle impugnazioni inammissibili.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere dedotti in cassazione motivi che mirino a rimettere in discussione la misura della pena liberamente concordata dalle parti e recepita dal giudice, salvo il caso in cui la pena sia illegale o comunque contra legem.
- Quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, una doglianza che pretenda di contestare la responsabilità penale deve essere specifica e coerente con tale rinuncia; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge in modo meramente assertivo non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione, specialmente quando la decisione impugnata è il risultato di un accordo processuale sulla pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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