Sentenza del 10/02/2021 n. 3226 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa all'assoggettabilita' ad ICI/IMU di terreni e fabbricati acquistati dalla societa' nel 2003-2009: la contribuente sosteneva il diritto alla riduzione/esenzione per 'ruralita'' ex art. 9 (DL 557/1993 conv. L.133/1994) e ha presentato istanza di variazione catastale ai sensi dell'art.7, comma 2‑bis (D.L. 70/2011 e successive norme). Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2005-2009; in sede amministrativa ha annullato gli avvisi 2004-2005; in giudizio si sono dibattuti: (i) efficacia della norma interpretativa/abrogazione (D.L.201/2011 art.13, c.14); (ii) se la mera autocertificazione/istanza di variazione catastale produca effetto retroattivo senza l'annotazione negli atti catastali; (iii) rilevanza della concreta destinazione/strumentalita' dei fabbricati e dell'eventuale diversa qualifica catastale (A/6 o D/10); (iv) spettanza della agevolazione ai soggetti societari (se la societa' possiede i requisiti di imprenditore agricolo); (v) valore e interpretazione della dichiarazione ICI 2004 rispetto a quella 2003 (se rettificativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi del Comune, ma ha accolto il secondo e il quarto motivo nei limiti indicati: ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato la causa alla stessa Commissione in diversa composizione. Precisazioni principali della Corte: (1) la norma abrogatrice (art.13, c.14 D.L.201/2011) decorre dal 1° gennaio 2012 e dunque non incide sugli atti e impugnazioni anteriori; (2) la mera istanza/autocertificazione ai sensi dell'art.7, c.2‑bis (D.L.70/2011) non e' sufficiente per riconoscere la ruralita' con effetto retroattivo: e' indispensabile la conclusione del procedimento con l'annotazione negli atti catastali; la CTR dovra' verificare se tale annotazione sia avvenuta e se l'effetto retroattivo quinquennale abbia inciso sulle annualita' contestate; (3) la CTR dovra' inoltre accertare se la societa' possiede la qualifica di imprenditore agricolo (IAP) secondo i principi giurisprudenziali (statuto, oggetto esclusivo, presenza socio/amministratore qualificato ecc.), requisito necessario per fruire delle agevolazioni previste dall'art.9; (4) sono respinti gli altri motivi, ivi compresa l'eccezione che la concreta tipologia edilizia (es. villa di lusso) o la societarieta' impediscano automaticamente il riconoscimento della ruralita' quando vi sia classificazione catastale rurale. La causa e' rinviata per nuovo esame e regolazione spese.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI)
La nozione di 'fabbricato' e la soggezione ad ICI si fondano sulla classificazione catastale; l'agevolazione per fabbricati/terreni rurali richiama i requisiti di ruralita' e la classificazione A/6 o D/10 e va valutata secondo la normativa sopravvenuta e la giurisprudenza
Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, conv. L. 26/02/1994, n. 133
Definisce i requisiti di ruralita' che possono determinare l'esenzione/riduzione; il riconoscimento fiscale della ruralita' dipende anche dalla classificazione catastale acquisita
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
La disposizione abrogativa citata decorre dal 1° gennaio 2012; non retroagisce a incidere sulle impugnazioni/atti anteriori a tale data
Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, conv. L. 27/02/2009, n. 14
Norma interpretativa che collegava la non considerazione come 'fabbricati' delle unita' che ricorrono in requisiti di ruralita'; la giurisprudenza ha ritenuto tale disciplina confermare l'importanza decisiva della classificazione catastale
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 70, conv. L. 106/2011
Ha introdotto la procedura di autocertificazione per la variazione catastale in A/6 o D/10; la Corte chiarisce che la mera presentazione dell'istanza/autocertificazione non e' sufficiente per produrre automaticamente gli effetti retroattivi: e' necessaria l'annotazione negli atti catastali che chiude il procedimento
Decreto Ministeriale 26 luglio 2012
articolo 7 (attuativo D.L. 70/2011)
Regolamenta la procedura di aggiornamento catastale; la Corte richiama la necessità che il procedimento amministrativo sia concluso e annotato negli atti per produrre effetti
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e Decreto Legislativo 2 febbraio 2004, n. 99
articoli relativi alla nozione di imprenditore agricolo e alle agevolazioni
Hanno rimodulato il requisito soggettivo per l'accesso alle agevolazioni: societa' agricole possono fruire delle agevolazioni se in possesso dei requisiti IAP (oggetto esclusivo, presenza di socio/amministratore qualificato, dedizione/ reddito/tempo quando richiesto)
Legge 9 maggio 1975, n. 153 (richiamata)
art.12 (richiamata nella disciplina)
Norma storica sulle agevolazioni in favore dell'imprenditore agricolo; la giurisprudenza applica i principi anche dopo le successive riforme normative
Massime di principio
- La classificazione catastale (A/6 per unita' abitative rurali, D/10 per immobili strumentali agricoli) e' elemento decisivo per escludere o affermare l'assoggettabilita' ad ICI/IMU: se l'immobile e' gia' accatastato come rurale, il Comune deve impugnare quella classificazione specificamente per poter pretendere l'assoggettamento.
- La mera presentazione di un'istanza/autocertificazione ai sensi dell'art.7, c.2‑bis (D.L.70/2011) non produce automaticamente l'effetto retroattivo: e' necessaria la conclusione del procedimento con l'annotazione negli atti catastali affinche' la variazione rilevi anche per il quinquennio anteriore.
- L'abrogazione o modifica di norme interpretative opera secondo l'efficacia temporale indicata dalla legge: una norma abrogatrice con decorrenza successiva non invalida atti e impugnazioni anteriori alla decorrenza.
- Le societa' agricole possono fruire delle agevolazioni fiscali riservate agli imprenditori agricoli se rispondono ai requisiti di IAP (oggetto sociale, presenza di soci/amministratori con qualifica/tempo/reddito agricolo secondo la giurisprudenza); il giudice deve accertare tale qualifica quando rilevante.
- In caso di controversia tributaria relativa all'imposizione fondata sulla rendita catastale, sussiste una relazione di pregiudizialita' con le questioni di classamento: l'accertamento catastale definitivo vincola l'ente impositore.
- Le dichiarazioni ICI presentate dal contribuente vanno valutate nel loro contenuto e finalita': una dichiarazione integrativa che precisa solo il periodo di possesso non equivale necessariamente a una rinuncia/ rettifica della domanda di esenzione originaria per gli anni successivi.
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