Sentenza del 02/11/2022 n. 32312 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 05580/2021, sostenendo un errore percettivo ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4). La ricorrente sosteneva che i giudici di legittimità avrebbero erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione relativa all'illegittimità della delega di firma (per assenza di firma autografa), perché – secondo la difesa – era stata tempestivamente eccepita in primo grado la mancata produzione della delega. Chiedeva quindi che venisse ammesso il ricorso in revocazione e, in tal modo, che fosse accolta l'impugnazione originaria della nullità dell'avviso di accertamento per invalidità della delega.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non vi fosse errore percettivo nella lettura degli atti di causa: la questione effettivamente considerata nuova riguardava la mancanza di firma autografa sulla delega, questione riconosciuta dalla stessa ricorrente come proposta per la prima volta con memoria dell'11/04/2018 in sede di appello. La Corte ha richiamato i principi sulla revocazione (errore percettivo interno agli atti di legittimità) e sulla novità delle questioni sollevate in appello; ha inoltre ricordato che, pur gravando sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la corretta delega, nulla osta alla produzione della delega anche in sede di appello. Per effetto della soccombenza la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito, e si è dato atto degli ulteriori obblighi contributivi ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
La revocazione è ammessa solo per errore percettivo degli atti del giudizio di legittimità; non è consentita per mera diversa valutazione di fatti già rappresentati.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Previsione dell'obbligo, in caso di inammissibilità o soccombenza, del versamento di un ulteriore contributo unificato nei casi indicati; qui la Corte ha dato atto dei presupposti per il relativo versamento.
Principio giurisprudenziale sulla produzione della delega
richiamata dalla sentenza (es. Cass., 17/07/2019, n. 19190)
L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la legittimazione del soggetto che sottoscrive l'atto tramite produzione della delega; la delega può essere prodotta anche in sede di appello.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c. richiede un errore percettivo degli atti di legittimità, non una diversa valutazione delle stesse risultanze.
- C'è distinzione tra la contestazione della mancata produzione della delega (esposta in primo grado) e la contestazione specifica della mancanza di firma autografa sulla delega: se la seconda viene sollevata per la prima volta in appello, è tardiva.
- Se il contribuente contesta la legittimazione di chi ha sottoscritto l'atto, l'Amministrazione deve provare la delega; tuttavia la produzione della delega anche in appello è ammissibile e rende irrilevante la precedente richiesta di esibizione, se la specifica doglianza sulla forma della firma non è stata tempestivamente dedotta.
- Per evitare di perdere la questione per novità, il contribuente deve formulare in modo chiaro e completo, già in primo grado, sia la richiesta di esibizione della delega sia l'eccezione specifica sulla validità formale (ad esempio assenza di firma autografa), dandone precisa evidenza negli atti e nelle memorie.
- In sede di impugnazione è utile documentare puntualmente quando e come la questione è stata sollevata in primo grado (riferimenti a pagine, memorie, depositi) per contrastare eventuali eccezioni di novità.
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