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Sentenza

Sentenza n. 1662/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS- del 4 febbraio 2023, notificato al sig. -OMISSIS- in data 22 febbraio 2023, con cui il Questore di Ravenna ha rigettato l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro, ha disposto revoca del titolo stesso e ne ha denegato il rilascio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202300364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Ravenna del 4 febbraio 2023 di rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, revoca del titolo e diniego del rilascio del permesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificato il 22 febbraio 2023, deducendo con un unico motivo violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/1998, anche in relazione all’art. 19, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione. Ha sostenuto che la Questura avesse applicato un automatismo preclusivo sulla base di due condanne — una del 2019 per cessione continuata in concorso di sostanze stupefacenti, con pena di un anno di reclusione e 800 euro di multa, e una del 2020 per maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi, con pena di un anno di reclusione — senza valutare la durata del soggiorno, l’inserimento sociale e lavorativo e i legami familiari. Ha allegato di vivere stabilmente a Ravenna con la moglie e i due figli minorenni, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013 sulla necessità di considerare anche i legami familiari non derivanti da ricongiungimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio di pericolosità sociale e non ravvisando i dedotti difetti di istruttoria e motivazione. Ha rilevato che, al momento dell’adozione dell’atto, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 era ricompresa tra quelle automaticamente ostative; ha inoltre precisato che tale condanna doveva comunque essere apprezzata insieme a quella per maltrattamenti, la quale integrava un autonomo e grave elemento di valutazione. Le sentenze penali, richiamate per relationem, descrivevano condotte reiterate di violenza, minacce e sopraffazione nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli, e una cessione ripetuta di cocaina: secondo il Collegio, tali elementi fornivano una base fattuale chiara e sufficiente al giudizio dell’autorità, senza necessità di un’ulteriore motivazione analitica. Pur escludendo in via generale l’automatismo tra condanne e diniego nel rinnovo o aggiornamento del permesso UE di lungo periodo, il TAR ha ritenuto che l’istruttoria potesse essere sintetica quando gli elementi fossero non controversi e idonei a fondare ragionevolmente la prevalenza della pericolosità sociale. Ha considerato non decisivi i legami familiari invocati, poiché i reati di maltrattamento erano stati commessi proprio nei confronti della moglie e avevano compromesso l’effettività dell’unità familiare. L’ordinanza cautelare era stata già respinta il 12 luglio 2023. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    Nel valutare il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo l’autorità deve considerare, oltre alla pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; la valutazione può tuttavia condurre legittimamente a prevalenza della pericolosità quando gli elementi concreti siano chiari e adeguatamente richiamati.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    L’art. 9, comma 7, lett. c), del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, poi, dispone che il permesso è revocato, tra l’altro, «quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4».

    Il venir meno delle condizioni previste per il rilascio, compresa l’assenza dei presupposti di sicurezza richiesti dal comma 4, consente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p.

    L’articolo 380, comma 2, lettera l-ter), c.p.p. contempla espressamente, quali reati ostativi, il delitto di “maltrattamenti contro familiari e conviventi” previsto dall’articolo 572 del codice penale.

    La condanna per maltrattamenti contro familiari o conviventi è rilevante quale reato ostativo ai fini della valutazione del soggiorno.

  • art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico.

    Per i delitti commessi nell’ambito della violenza domestica indicati dalla disposizione, inclusi i maltrattamenti contro familiari o conviventi, può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno anche in presenza di condanna non definitiva.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    tuttavia, al momento dell’adozione del gravato provvedimento, anche la condanna ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90 rientrava a pieno titolo tra quelle automaticamente ostative.

    Il TAR ha valutato la condanna secondo il quadro normativo e giurisprudenziale vigente al momento dell’adozione del provvedimento, rilevando che allora essa era inclusa tra quelle automaticamente ostative; ha comunque considerato la condanna insieme a quella per maltrattamenti nel giudizio complessivo di pericolosità.

  • artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    la Corte Costituzionale, con la sentenza 8 maggio 2023 n. 88, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. -OMISSIS- (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente»

    La pronuncia costituzionale ha escluso l’automatismo ostativo per le condanne indicate, imponendo la verifica concreta della pericolosità sociale; nel caso deciso, tuttavia, il TAR ha ritenuto che la condanna per maltrattamenti e il quadro complessivo delle condotte giustificassero comunque il giudizio negativo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo o aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la presenza di condanne non esclude in via generale la necessità di una valutazione concreta della pericolosità sociale e di considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
  • La motivazione del diniego può essere sintetica e resa per relationem quando gli atti richiamati descrivono in modo chiaro e non controverso gli elementi fattuali che, secondo un ragionevole giudizio complessivo, giustificano la prevalenza della pericolosità sociale sugli altri elementi rilevanti.
  • I legami familiari non impongono di per sé il rilascio o il rinnovo del titolo quando i reati che fondano la valutazione negativa siano stati commessi proprio contro componenti del nucleo familiare, circostanza che può incidere sull’effettività dell’unità familiare invocata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodoLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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