Tribunale, Sentenza T-193/17
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2018. — CeramTec GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un pezzo di protesi dell’anca – Marchio dell’Unione europea figurativo che riproduce un pezzo di protesi dell’anca – Marchio dell’Unione europea che consiste in una sfumatura di rosa – Ritiro delle domande di dichiarazione di nullità e chiusura dei relativi procedimenti – Ricorso del titolare del marchio finalizzato all’annullamento delle decisioni di chiusura – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 67 del regolamento (UE) 2017/1001]. — Cause riunite da T-193/17 a T-195/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto i ricorsi di CeramTec contro le decisioni della commissione di ricorso dell’EUIPO che avevano dichiarato irricevibili le impugnazioni contro la chiusura di procedimenti di nullità. La Corte ha ritenuto che il ritiro delle domande di nullità da parte di C5 Medical Werks avesse fatto venir meno l’oggetto dei procedimenti e che la chiusura non avesse leso la posizione della titolare dei marchi, rimasti iscritti nel registro. È stato inoltre escluso che l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 imponesse il consenso del titolare al ritiro o che vi fosse un abuso di procedura.
Marchi dell’Unione europea: irricevibilità del ricorso del titolare avverso la chiusura di procedimenti di nullità dopo il ritiro unilaterale delle domande da parte dell’istante.
La questione giuridica
Se il titolare di un marchio dell’Unione europea abbia interesse e legittimazione a ricorrere avverso la decisione con cui la divisione di annullamento chiude un procedimento di nullità a seguito del ritiro unilaterale della domanda da parte dell’istante; se tale chiusura debba essere considerata una decisione che non ha accolto le richieste della parte ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n. 207/2009; se, in mancanza di una disciplina espressa, trovi applicazione l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 per imporre il consenso del titolare al ritiro; e se la motivazione della commissione di ricorso fosse insufficiente o viziata da mancata considerazione di una pretesa regola generale di divieto di ritiro unilaterale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che il titolare di un marchio non è legittimato a impugnare la decisione che chiude il procedimento di nullità a seguito del ritiro della domanda da parte dell’istante, quando la chiusura non incide negativamente sulla sua posizione giuridica perché il marchio resta iscritto nel registro. L’articolo 59 del regolamento n. 207/2009 richiede che la decisione non abbia accolto le richieste della parte ricorrente, condizione che non ricorre se la domanda di nullità viene semplicemente ritirata e il procedimento perde il proprio oggetto. L’articolo 83 non può essere invocato perché la materia è già disciplinata dalle norme procedurali applicabili, che consentono il ritiro unilaterale della domanda di nullità in qualsiasi fase, con conseguente addebito delle spese alla parte che ritira.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 7, 52, 54, 56, 59, 75, 83, 85
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 7, 55, 59, 63, 67, 94, 107, 109, 128, 157
- Regolamento (CE) n. 2868/95
- Regolamento delegato (UE) 2017/1430
- Articolo 296 TFUE
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
Marchio dell’Unione europea: chiusura del procedimento di nullità dopo ritiro della domanda e irricevibilità del ricorso del titolare
La pronuncia riguarda tre ricorsi riuniti proposti da CeramTec GmbH contro decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO. Il contenzioso trae origine da procedimenti di nullità promossi da C5 Medical Werks contro marchi dell’Unione europea detenuti da CeramTec, poi ritirati prima di una decisione di merito.
Fatti e procedimento principale
CeramTec era titolare di tre marchi dell’Unione europea relativi a prodotti di classe 10, registrati dall’EUIPO sulla base del carattere distintivo acquisito con l’uso. I marchi riguardavano, in sostanza, componenti in ceramica per impianti ortopedici e protesi dell’anca e del ginocchio, nonché un marchio tridimensionale, uno figurativo e un marchio di colore rosa Pantone 677 C.
C5 Medical Werks aveva presentato domande di nullità ai sensi del regolamento n. 207/2009, fondandole sui motivi assoluti di nullità e sulla malafede. Tali domande erano state presentate in risposta ad azioni per contraffazione avviate da CeramTec dinanzi a giudici nazionali tedeschi e francesi. Successivamente C5 Medical Werks comunicava all’EUIPO di aver ritirato le domande di nullità, lasciando impregiudicate eventuali azioni future. La divisione di annullamento chiudeva i procedimenti e condannava C5 Medical Werks alle spese.
CeramTec proponeva ricorsi avverso le decisioni di chiusura, sostenendo che il ritiro non poteva produrre effetti senza il suo consenso, che il ritiro tardivo era abusivo e che l’assenza di una decisione di merito le arrecava un pregiudizio giuridico, anche per il rischio di future domande identiche in sede nazionale.
Questione di ricevibilità ex articolo 59 del regolamento n. 207/2009
Il Tribunale richiama la regola secondo cui, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n. 207/2009, può ricorrere solo la parte la cui domanda non sia stata accolta. Richiama inoltre il principio generale secondo cui il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto impugnato.
Secondo il Tribunale, la chiusura dei procedimenti non leso CeramTec: i marchi restavano registrati e il ritiro delle domande di nullità rendeva i procedimenti privi di oggetto, senza necessità di un rigetto espresso nel merito. L’argomento fondato sulla possibile futura proposizione di nuove domande di nullità o su procedimenti nazionali paralleli è stato giudicato ipotetico e insufficiente a fondare un interesse attuale e concreto.
Inapplicabilità della giurisprudenza Ferrero/UAMI
CeramTec invocava la sentenza Ferrero/UAMI per sostenere che l’assenza di una decisione definitiva nel merito produce effetti negativi rilevanti. Il Tribunale distingue però quella giurisprudenza, osservando che essa riguardava il titolare di un marchio che aveva rinunciato al proprio segno, non il titolare che contesta la chiusura di un procedimento di nullità avviato da terzi.
La Corte ribadisce che rinuncia e nullità producono effetti giuridici diversi: la rinuncia opera solo ex nunc, mentre la dichiarazione di nullità opera ex tunc. Nel caso di specie, invece, un eventuale accoglimento delle domande di CeramTec non avrebbe modificato la sua posizione giuridica, perché i marchi sarebbero comunque rimasti iscritti nel registro.
Motivazione della commissione di ricorso
Quanto alla dedotta insufficienza di motivazione, il Tribunale osserva che le decisioni impugnate esponevano in modo chiaro il ragionamento seguito: l’uso dell’espressione "negatively affected" serviva a spiegare la nozione di decisione che non accoglie le richieste di una parte, e la ricorrente era stata posta in grado di comprendere e contestare la ratio decidendi. Di conseguenza, non vi era violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e all’articolo 296 TFUE.
Applicazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009
CeramTec sosteneva che, in mancanza di disciplina espressa, si dovessero applicare i principi generalmente riconosciuti negli Stati membri, tra cui il presunto divieto di ritiro unilaterale della domanda di nullità senza consenso del titolare. Il Tribunale respinge tale tesi perché la questione è già regolata da disposizioni procedurali specifiche: l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 disciplina espressamente le conseguenze del ritiro della domanda di nullità, ponendo le spese a carico della parte che ritira.
A ciò si aggiungono le istruzioni alle parti e le direttive interne dell’EUIPO, che confermano la possibilità di ritirare la domanda di annullamento in qualsiasi momento del procedimento. Perciò l’articolo 83 non è applicabile, perché opera solo in presenza di lacune o ambiguità del sistema procedurale.
Esclusione dell’abuso di procedura
Il Tribunale esclude anche l’abuso di diritto. Richiama la giurisprudenza secondo cui, nei procedimenti di nullità fondati su motivi assoluti, non è richiesto un interesse ad agire del richiedente, essendo la tutela orientata all’interesse generale. Ne deriva che non può imputarsi al richiedente un abuso per avere promosso e poi ritirato la domanda. In ogni caso, il ritiro non produce effetti sfavorevoli per CeramTec, che resta titolare dei marchi e non può rivendicare una tutela rafforzata solo perché il procedimento si è chiuso senza decisione di merito.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente i ricorsi e condanna CeramTec a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO e da C5 Medical Werks, in applicazione della regola generale della soccombenza.
Principi affermati
- Il titolare di un marchio dell’Unione europea non ha interesse ad impugnare la chiusura di un procedimento di nullità se il ritiro della domanda da parte dell’istante non incide sullo status del marchio, che resta registrato.
- L’articolo 59 del regolamento n. 207/2009 richiede che la decisione impugnata non abbia accolto le richieste della parte ricorrente; tale condizione manca quando il procedimento si estingue per ritiro della domanda.
- L’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 è residuale e non si applica quando esistono disposizioni procedurali specifiche che disciplinano il ritiro della domanda di nullità.
- Il ritiro unilaterale della domanda di nullità è consentito, con regolazione delle spese a carico della parte che ritira, e non costituisce di per sé abuso di procedura.
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