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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-376/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2018. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro European Dynamics Belgium SA e a. — Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione – Procedura a cascata – Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 76 e articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Divieto di statuire ultra petita – Ponderazione dei sottocriteri nell’ambito dei criteri di aggiudicazione – Errori manifesti di valutazione – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 100, paragrafo 2 – Decisione di rigetto dell’offerta – Difetto di motivazione – Perdita di un’opportunità – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento. — Causa C-376/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale perché quest’ultimo ha esaminato ultra petita un profilo di esclusione del consorzio Drasis dopo la rinuncia delle parti sul punto. Conferma invece che l’EUIPO aveva commesso errori di valutazione e carenze di motivazione idonei a giustificare l’annullamento della decisione di gara, ma respinge la condanna al risarcimento per perdita di un’opportunità. La Corte ritiene infatti non dimostrati in modo sufficiente il danno certo e il nesso causale richiesti per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Appalti pubblici UE: annullamento parziale della sentenza del Tribunale su motivazione, errori di valutazione e responsabilità extracontrattuale per perdita di un’opportunità, con esclusione del risarcimento richiesto dagli offerenti

La questione giuridica

Se il Tribunale sia incorso in errori di diritto statuendo ultra petita su un motivo di esclusione non più devoluto; se abbia correttamente ravvisato errori manifesti di valutazione e carenze di motivazione nella valutazione dell’offerta; e se fosse legittima la condanna dell’EUIPO al risarcimento del danno per perdita di un’opportunità, in assenza di prova sufficiente del nesso causale e del danno certo.

Principio di diritto

In materia di appalti pubblici dell’Unione, il giudice non può statuire ultra petita rispetto ai motivi effettivamente mantenuti dalle parti; tuttavia, la mera presenza di errori manifesti di valutazione o di carenze motivazionali può bastare ad annullare la decisione di rigetto dell’offerta se tali vizi incidono sulla legittimità della valutazione complessiva. La motivazione ex articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario non impone all’amministrazione una ricostruzione minuziosa di ogni commento o di ogni frazione di punteggio, ma richiede una comunicazione sufficiente a consentire la comprensione del risultato della valutazione quando il capitolato prevede una ponderazione dei criteri. Quanto al risarcimento per perdita di un’opportunità, esso non può essere accordato se il ricorrente non dimostra in modo concreto il danno certo e il nesso causale diretto tra l’illecito dell’amministrazione e la perdita invocata.

Norme richiamate

  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 76 e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
  • Articolo 149 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 115 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 118, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Direttiva 2007/66/CE

Appalti pubblici UE: annullamento parziale e diniego del risarcimento per perdita di un’opportunità

La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide su un’impugnazione proposta dall’EUIPO contro la sentenza del Tribunale nella controversia relativa alla gara d’appalto AO/029/10, concernente lo sviluppo di software e servizi di manutenzione. La pronuncia affronta tre profili centrali: i limiti del potere del giudice dell’Unione, la motivazione e il controllo della valutazione delle offerte, nonché i presupposti della responsabilità extracontrattuale per perdita di un’opportunità.

Fatti e procedimento

Nel procedimento principale, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA ed Evropaïki Dynamiki avevano impugnato dinanzi al Tribunale le decisioni dell’EUIPO che respingevano la loro offerta e attribuivano l’appalto ad altri tre offerenti nella procedura a cascata. Avevano inoltre chiesto il risarcimento del danno subito per la perdita di un’opportunità di ottenere il contratto quadro, quantomeno come terzo contraente nella graduatoria.

Il Tribunale aveva:

  • annullato la decisione di rigetto dell’offerta e le decisioni connesse di aggiudicazione;
  • condannato l’EUIPO a risarcire il danno per perdita di un’opportunità;
  • rinviato alle parti la quantificazione dell’indennizzo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 1605/2002, sul dovere di comunicare i motivi del rigetto e, su richiesta, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta;
  • l’articolo 149 del regolamento n. 2342/2002, sulle modalità di informazione dei candidati e offerenti;
  • gli articoli 93 e 94 del regolamento n. 1605/2002, sulle cause di esclusione e sui conflitti di interessi;
  • l’articolo 296, secondo comma, TFUE, sulla motivazione degli atti;
  • gli articoli 21 dello Statuto della Corte e 76 e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sul principio dispositivo e il divieto di statuire ultra petita;
  • gli articoli 115 e 118 del regolamento n. 207/2009, relativi alla personalità giuridica e alla responsabilità extracontrattuale dell’EUIPO.

Primo motivo di impugnazione: ultra petita e causa di esclusione del consorzio Drasis

La Corte accoglie il primo capo del primo motivo dell’EUIPO. Il Tribunale aveva esaminato, ai punti 64-78 della sentenza impugnata, la questione dell’eventuale esclusione del consorzio Drasis per cause di frode e corruzione, benché in udienza le parti avessero rinunciato all’argomento relativo al coinvolgimento della Siemens AG e, più in generale, al profilo della sua imputabilità alle società Siemens SA e Siemens SL.

La Corte osserva che:

  • la controversia è delimitata dalle parti;
  • il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita;
  • la rinuncia rendeva ormai privo di oggetto quel profilo di esclusione.

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare la propria conclusione sull’asserita mancanza di diligenza dell’EUIPO nella verifica della causa di esclusione prevista dal capitolato d’oneri e dall’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario.

Secondo motivo: errori manifesti di valutazione

Quanto agli errori manifesti di valutazione, la Corte respinge il motivo dell’EUIPO. Il Tribunale aveva indicato numerosi vizi nella valutazione dell’offerta di European Dynamics Luxembourg e aveva ritenuto tali irregolarità sufficienti, nel loro insieme, a giustificare l’annullamento della decisione di rigetto.

La Corte precisa che non incombe necessariamente al giudice dell’Unione verificare, per ogni singolo errore, l’incidenza concreta sul risultato finale, se l’amministrazione aggiudicatrice non dimostra che, in assenza dell’errore, la decisione sarebbe stata comunque identica. Nel caso di specie, l’EUIPO non aveva fornito la prova richiesta.

Inoltre, anche se taluni accertamenti del Tribunale fossero contestabili, ciò non basterebbe a rovesciare la decisione, poiché altri errori non specificamente censurati restavano idonei a sorreggere l’annullamento.

Terzo motivo: obbligo di motivazione nella gara d’appalto

La Corte respinge anche il terzo motivo. Ricorda che l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario non impone all’amministrazione aggiudicatrice di fornire una ricostruzione analitica di ogni commento o una copia integrale della relazione di valutazione.

Tuttavia, nel caso concreto il capitolato prevedeva una ponderazione dettagliata dei criteri e sottocriteri, e l’EUIPO aveva comunicato soltanto:

  • un estratto della relazione di valutazione;
  • i nomi dei tre aggiudicatari;
  • tabelle comparative dei punteggi.

La Corte ritiene che tali elementi non consentissero di comprendere con sufficiente precisione il peso dei sottocriteri e la correlazione tra osservazioni negative e detrazioni di punti. Perciò il Tribunale aveva correttamente ravvisato una motivazione insufficiente.

Quarto motivo: responsabilità extracontrattuale e perdita di un’opportunità

La Corte accoglie il quarto motivo dell’EUIPO nella parte decisiva. Ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone cumulativamente:

  • un comportamento illecito;
  • un danno reale e certo;
  • un nesso causale sufficientemente diretto.

Nel caso di specie, la Corte rileva che il Tribunale non aveva dimostrato in modo sufficiente il nesso causale tra gli errori imputati all’EUIPO e la perdita di un’opportunità invocata da European Dynamics Luxembourg. In particolare, non era stato accertato se, in assenza di errori, l’offerta sarebbe stata meglio classificata e con quale probabilità concreta avrebbe ottenuto il contratto quadro.

Di conseguenza, la condanna al risarcimento non poteva essere mantenuta.

Dispositivo e conseguenze

La Corte:

  • annulla i punti 2-5 del dispositivo della sentenza del Tribunale;
  • respinge il resto dell’impugnazione;
  • rigetta nel merito la domanda di risarcimento proposta in primo grado da European Dynamics Luxembourg e dalle altre società del gruppo;
  • dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, sia in appello sia in primo grado.

Principi ricavabili

Dalla pronuncia emergono alcuni principi utili in materia di appalti pubblici dell’Unione:

  • il giudice dell’Unione è vincolato dall’oggetto del contendere definito dalle parti e non può pronunciarsi su capi di domanda abbandonati;
  • la motivazione del rigetto di un’offerta non richiede una spiegazione minuziosa di ogni singolo punteggio, ma deve essere sufficiente a consentire la comprensione del risultato, soprattutto quando il capitolato usa criteri ponderati;
  • il risarcimento per perdita di un’opportunità non può essere concesso in astratto, ma richiede prova rigorosa del danno e del nesso causale con l’illegittimità contestata.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicimotivazione degli atti amministrativiresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeacontrollo giurisdizionale sulle valutazioni discrezionalirimedi e risarcimento del danno

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