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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-34/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018. — Eamonn Donnellan contro The Revenue Commissioners. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Assistenza reciproca in materia di recupero crediti – Direttiva 2010/24/UE – Articolo 14 – Diritto a un ricorso effettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Possibilità per l’autorità adita di rifiutare l’assistenza al recupero sulla base del rilievo che il credito non è stato notificato correttamente. — Causa C-34/17

Giurisprudenza europea62017CJ0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2010/24 sul recupero transfrontaliero dei crediti fiscali e amministrativi. In una situazione in cui il debitore non aveva avuto conoscenza effettiva della sanzione irrogata nello Stato richiedente, l’autorità dello Stato adito può rifiutare l’esecuzione della domanda di recupero. La soluzione è fondata sull’articolo 47 della Carta e sul rilievo che l’assistenza reciproca presuppone che il debitore sia stato messo in condizione di contestare il credito nello Stato di origine.

Assistenza reciproca nel recupero crediti: l’autorità dello Stato adito può rifiutare l’esecuzione quando la sanzione del credito non è stata correttamente notificata all’interessato, in rapporto al diritto a un ricorso effettivo.

La questione giuridica

Se l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24 osti o meno a che l’autorità dello Stato membro adito rifiuti di eseguire una domanda di recupero fondata su una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro, quando la decisione che ha irrogato la sanzione non è stata correttamente notificata all’interessato e questi non ha potuto esercitare effettivamente il diritto di ricorso nello Stato richiedente.

Principio di diritto

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non impedisce ma anzi consente all’autorità dello Stato membro adito di rifiutare l’assistenza al recupero in una situazione eccezionale in cui la decisione che fonda il credito non sia stata correttamente notificata all’interessato prima della domanda di recupero, poiché in tal caso l’interessato non ha potuto esercitare in modo effettivo il diritto di contestazione nello Stato membro richiedente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 1 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 2 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 8 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 10 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 11 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 12 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 13 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 14 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 28 direttiva 2010/24/UE
  • Articolo 29 direttiva 2010/24/UE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011
  • Articolo 15 regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Articoli 113 e 115 TFUE

Assistenza reciproca nel recupero crediti e mancata notificazione della sanzione

Si tratta di un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in una controversia tra Eamonn Donnellan e i Revenue Commissioners. Il caso riguarda la richiesta della Grecia di recuperare in Irlanda una sanzione amministrativa per contrabbando, con interessi e spese, nell’ambito della direttiva 2010/24/UE.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Donnellan, autista di mezzi pesanti, fu coinvolto nel 2002 in un episodio di presunto contrabbando di sigarette in Grecia. Dopo un primo procedimento penale conclusosi con l’assoluzione in appello, l’ufficio doganale di Patrasso emise nel 2009 un avviso e poi una sanzione pecuniaria di EUR 1.097.505, pubblicata nella Gazzetta ufficiale greca.

Nel 2012 le autorità elleniche inviarono ai Commissioners irlandesi una domanda di recupero ai sensi della direttiva 2010/24, per la sanzione, gli interessi e le spese. Il sig. Donnellan apprese l’esistenza della sanzione solo quando ricevette dall’autorità irlandese la richiesta di pagamento, molto tempo dopo l’adozione della decisione greca. Dinanzi al giudice del rinvio egli sostenne di non aver goduto di un ricorso effettivo in Grecia, poiché la decisione non gli era stata notificata correttamente.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’assetto della direttiva 2010/24, fondata sugli articoli 113 e 115 TFUE, e in particolare:

  • l’articolo 8, sulla notifica di documenti relativi ai crediti;
  • l’articolo 10, sulla domanda di recupero;
  • l’articolo 11, che vieta la domanda di recupero se il credito o il titolo sono contestati nello Stato richiedente;
  • l’articolo 12, sul titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato adito;
  • l’articolo 13, sull’esecuzione della domanda di recupero;
  • l’articolo 14, sulla ripartizione delle controversie tra Stato richiedente e Stato adito.

Viene inoltre richiamato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto a un ricorso effettivo, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011, in particolare l’articolo 15, relativo alla dichiarazione che accompagna la domanda di recupero.

Questione pregiudiziale

Il giudice irlandese chiede, in sostanza, se l’articolo 14 della direttiva 2010/24 impedisca allo Stato adito di rifiutare il recupero quando la decisione che ha irrogato la sanzione nello Stato richiedente non è stata notificata correttamente e l’interessato non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto il principio di fiducia reciproca tra Stati membri, che è alla base anche del sistema di assistenza reciproca previsto dalla direttiva 2010/24. Tale sistema attribuisce allo Stato richiedente la competenza sulle controversie relative al credito, al titolo iniziale e alla notificazione, mentre lo Stato adito può conoscere solo delle controversie sulle misure esecutive adottate nel proprio territorio o sulla validità delle notifiche da esso effettuate.

La Corte osserva che il titolo uniforme non serve a notificare la decisione sostanziale al debitore, ma soltanto a consentire l’esecuzione nello Stato adito. Tuttavia, il regime di cooperazione non può funzionare in modo conforme al diritto dell’Unione se l’interessato non è stato messo in condizione di conoscere il contenuto e i motivi della decisione che lo riguarda e quindi di contestarla effettivamente nello Stato richiedente.

In questa prospettiva, la Corte collega l’articolo 14 della direttiva 2010/24 all’articolo 47 della Carta e rileva che una domanda di recupero fondata su una decisione mai correttamente notificata non soddisfa le condizioni del sistema di assistenza reciproca. L’interessato, infatti, non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di ricorso nello Stato di origine in condizioni effettive. La Corte richiama anche la logica dell’articolo 11 della direttiva, secondo cui la domanda non può essere presentata se il credito o il titolo sono ancora contestati: ciò presuppone, a fortiori, che il debitore sia stato informato dell’esistenza del credito.

La Corte valorizza inoltre il rilievo che, nel caso concreto, l’autorità richiedente aveva indicato nella domanda che non era più possibile impugnare il credito, circostanza che rafforza la conclusione secondo cui il debitore non era stato posto in condizione di difendersi utilmente.

Decisione

La Corte afferma che l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, non osta a che l’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di una domanda di recupero relativa a una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro quando la decisione che la infligge non è stata correttamente notificata all’interessato prima della presentazione della domanda di recupero.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia chiarisce che il sistema europeo di recupero crediti non impone un automatismo assoluto: l’assistenza reciproca presuppone il rispetto minimo del contraddittorio e del diritto di difesa nello Stato membro richiedente. Per avvocati e consulenti, il punto centrale è verificare non solo la regolarità formale del titolo uniforme, ma soprattutto se il debitore abbia ricevuto una notifica effettiva della decisione originaria tale da consentirgli un ricorso reale.

Come è indicizzato

Materieassistenza reciproca nel recupero dei creditidiritto a un ricorso effettivonotifica degli atti amministrativicooperazione amministrativa tra stati membri

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