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Sentenza

Sentenza n. 6352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, n. 4300 del 2025.

Giustizia amministrativa202600705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva accolto il ricorso contro la comunicazione di esito negativo della conferenza di servizi, il rigetto della PAS per un impianto fotovoltaico e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello con un unico articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021. Ha contestato la lettura del TAR secondo cui le fattispecie di aree idonee previste dall’art. 20, comma 8, lettere c-ter) e c-quater), sarebbero autonome e alternative. Secondo l’appellante, i requisiti della lettera c-quater) avrebbero dovuto cumularsi con quelli della lettera c-ter), sicché l’area destinata all’impianto, pur ricadendo a meno di 500 metri da un impianto o stabilimento produttivo, non sarebbe stata idonea perché collocata nella fascia di rispetto di un bene culturale. La Provincia di Lodi ha aderito all’appello, sostenendo inoltre l’applicabilità del nuovo comma 1-bis dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, introdotto dal d.l. 63/2024, che avrebbe limitato l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole. La società appellata ha riproposto, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello, i motivi assorbiti in primo grado e ha contestato sia la natura cumulativa dei requisiti delle lettere c-ter) e c-quater), sia l’applicabilità del comma 1-bis alla procedura, rilevando che l’area ricadeva nella fattispecie di cui alla lettera c-ter), n. 2, e che la disciplina sopravvenuta non era applicabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. La Sezione ha ritenuto che l’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 contenga un elenco di fattispecie autonome di aree legalmente idonee. In particolare, il rapporto tra le lettere c-ter) e c-quater) è di autonomia e alternatività, secondo un criterio di sussidiarietà: la lettera c-quater), introdotta con la clausola “fatto salvo quanto previsto” dalle lettere precedenti, opera solo quando non trovi applicazione una delle fattispecie anteriori, mentre la riconducibilità dell’area alla lettera c-ter) esclude la necessità di verificare gli ulteriori e più restrittivi requisiti della lettera c-quater). La conclusione è stata fondata sia sull’interpretazione letterale e sistematica dell’elenco, sia sulla ratio normativa, diretta ad ampliare le aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, aggiungendo ulteriori superfici e non introducendo un requisito limitativo cumulativo. La Sezione ha inoltre escluso l’applicabilità alla fattispecie del comma 1-bis dell’art. 20, introdotto dal d.l. 63/2024, richiamando la disciplina transitoria dell’art. 5, comma 2, dello stesso decreto-legge: la procedura, avviata con istanza del 23 dicembre 2024, non rientrava nella previsione secondo cui le procedure abilitative già avviate alla data di entrata in vigore del decreto dovevano essere concluse secondo la normativa previgente. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune ... almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali...

    Disciplina la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti alimentati da energia rinnovabile e richiede la presentazione al Comune della dichiarazione e della documentazione progettuale.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Disciplina la conferenza di servizi semplificata e asincrona utilizzata nel procedimento relativo alla PAS.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    Costituisce la base normativa del preavviso di rigetto comunicato dal Comune alla società proponente.

  • art. 20 d.lgs. 199/2021

    Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 ... sono considerate aree idonee ...

    Il comma 8 individua, nel regime transitorio, una serie di fattispecie autonome di aree considerate idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili; le lettere c-ter) e c-quater) hanno rapporto di autonomia e alternatività, non di concorrenza necessaria.

  • art. 20, comma 7, d.lgs. 199/2021

    le aree non incluse fra quelle idonee non possano, per ciò solo, essere considerate non idonee

    Nel regime transitorio, la mancata inclusione di un’area tra quelle tipizzate come idonee non consente, per ciò solo, di qualificarla come non idonea.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. 199/2021

    le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti ... nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento

    La fattispecie qualifica come idonee, tra le altre, le aree agricole entro 500 metri da un impianto o stabilimento produttivo, senza necessità di cumulare i requisiti della lettera c-quater).

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021

    fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)

    La clausola di salvezza conferma la natura sussidiaria, autonoma e alternativa della fattispecie rispetto alle ipotesi precedenti; i requisiti della fascia di rispetto dai beni culturali operano solo quando non sia applicabile una fattispecie anteriore.

  • art. 5 d.l. 63/2024

    La disposizione, introduttiva del comma 1-bis dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie secondo la disciplina transitoria dello stesso articolo.

  • art. 5, comma 2, d.l. 63/2024

    le procedure abilitative già avviate alla data di entrata in vigore del decreto ... devono essere concluse sulla base della normativa previgente

    La disciplina transitoria riguarda le procedure già avviate entro la data di entrata in vigore del decreto; non si applica alla PAS presentata il 23 dicembre 2024.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    Richiamato con riferimento alla dichiarazione sostitutiva relativa alla disponibilità dei terreni.

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dal Comune per qualificare la Chiesa di Santa Maria Assunta come bene culturale sottoposto a tutela.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021, le fattispecie di aree idonee elencate nelle diverse lettere costituiscono ipotesi autonome, riferite all’unico alinea secondo cui sono considerate idonee le aree indicate nell’elenco.
  • Il rapporto tra l’art. 20, comma 8, lett. c-ter), e lett. c-quater), del d.lgs. 199/2021 è di autonomia e alternatività, secondo un criterio di sussidiarietà: la lettera c-quater) opera soltanto quando non sia applicabile una delle fattispecie precedenti, mentre l’applicazione della lettera c-ter) esclude il cumulo con gli ulteriori requisiti della lettera c-quater).
  • La clausola “fatto salvo quanto previsto” contenuta nella lettera c-quater) non introduce un requisito aggiuntivo per le aree già ricomprese nelle fattispecie precedenti, ma preserva l’operatività autonoma di tali fattispecie.
  • La ratio dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 è, nel regime transitorio, ampliare il novero delle aree legalmente idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili; non è quindi coerente interpretare la lettera c-quater) come requisito cumulativo capace di restringere le ipotesi già previste dalla lettera c-ter).
  • La disciplina introdotta dal d.l. 63/2024 in materia di installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole si applica secondo la disciplina transitoria dell’art. 5, comma 2, dello stesso decreto-legge; le procedure abilitative già avviate alla data di entrata in vigore del decreto devono essere concluse secondo la normativa previgente, mentre una procedura avviata successivamente non ricade nella previsione transitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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