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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20587/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 e 178 lett. c) c.p.p., dedotta nell'eccessiva compressione del termine concesso all'interessato per difendersi. Il provvedimento del Questore (daspo con obbligo di presentazione) è stato notificato a Mercolino il 6/9/2023 alle 16:07; la convalida del G.I.P. è intervenuta l'8/9/2023 alle 12:20 e l'ordinanza è stata notificata al difensore alle 14:14, cioè prima che fossero trascorse 48 ore dalla notifica all'interessato, impedendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricordato l'orientamento secondo cui il termine di 48 ore decorre dalla notifica all'interessato e la convalida non può intervenire prima della sua scadenza; la violazione di tale termine determina nullità generale. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del G.I.P. e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 4/9/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione (ossia la prescrizione che incide sulla libertà personale), precisando che il divieto di accesso previsto dal comma 1 dell'art. 6 è una misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e non soggetta alla stessa convalida giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 6 legge n. 401 del 1989

    Il termine di 48 ore per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida decorre dalla notifica all'interessato; la convalida giudiziale è prescritta con riferimento alle prescrizioni che incidono sulla libertà personale (obbligo di presentazione) ai sensi del comma 2, mentre la misura di divieto di accesso di cui al comma 1 ha natura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio procedurale (compressione del termine utile alla difesa) che integra causa di nullità; utilizzato per contestare la tempestività e regolarità dell'atto di convalida rispetto ai termini procedurali.

Massime di principio

  • Il destinatario di un provvedimento impugnabile (es. daspo con obbligo di presentazione) ha diritto a 48 ore, decorrenti dalla notifica al soggetto, per esaminare gli atti e presentare deduzioni: il giudice non può convalidare prima della scadenza di quel termine.
  • La convalida giudiziale anteriore al decorso delle 48 ore impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa e determina nullità della convalida stessa.
  • Occorre distinguere tra misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione) e misure interdittive/di pubblica sicurezza (es. divieto di accesso): la prima richiede la convalida giudiziale ai sensi dell'art. 6, la seconda è di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
  • La notifica tempestiva all'interessato (non soltanto al difensore) è essenziale: la notifica al difensore prima della scadenza del termine non valida una convalida se questa è stata emessa prima che il termine di 48 ore sia decorso per l'interessato.
  • In casi analoghi la Corte può annullare senza rinvio la convalida illegittima e dichiarare l'inefficacia della prescrizione che incide sulla libertà personale; le altre misure interdittive possono rimanere efficaci se rientrano nella competenza della Pubblica Sicurezza.

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