Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: si censura la qualificazione dell'indagato come parte di un'associazione dedita al narcotraffico con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; si contesta la sussistenza dell'"affectio societatis" (sostenendo che i rapporti erano imposti e non volontari), l'identificazione nello pseudonimo "mezza lingua"; si deduce l'inidoneità e la scarsa verificazione delle dichiarazioni dei collaboratori Verderosa e Folliero; si contesta l'applicabilità dell'aggravante soggettiva e si lamenta la mancata adeguata motivazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione (attualità del periculum libertatis), posto che l'ultimo reato-scopo risalirebbe al 2018.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene i motivi aspecifici e meramente reiterativi delle censure già valutate dal Tribunale del riesame. Conferma che il Tribunale ha correttamente ricostruito la struttura associativa e l'inserimento del ricorrente nella catena di distribuzione, che la "affectio societatis" può desumersi anche da periodi di osservazione brevi se esistono elementi di un sistema collaudato (liste, imposizioni di quantitativi/prezzi, frequenza e intensità dei rapporti), che l'identificazione nello pseudonimo "mezza lingua" è adeguatamente motivata (anche tramite riconoscimento fotografico e riscontri), e che le dichiarazioni dei collaboratori sono state vagliate e riscontrate con intercettazioni, sequestri e documenti. Sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. rileva che la finalità agevolativa può risultare anche per il concorrente consapevole della finalità del compartecipe. Sulla persistenza del pericolo rileva prove sintomatiche recenti (sequestro connesso ad un fornitore, precedenti di polizia del ricorrente fino al 2023) che giustificano la custodia cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte conferma che l'appartenenza e la "affectio societatis" possono ricavarsi da elementi indiziari anche se il periodo di osservazione è breve, purché emergano regole, imposizioni e ruoli funzionali nel sistema criminale.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per chi commette reati al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso; la Corte ribadisce che la finalità agevolativa è soggettiva ma può essere soddisfatta anche quando il concorrente sia consapevole della finalità mafiosa perseguita dal compartecipe, non necessariamente animato personalmente dallo stesso movente.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; usata nella contestazione dei reati-scopo e nei riscontri investigativi.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione delle prove e al requisito di motivazione; la Corte osserva che il Tribunale ha valutato l'attendibilità dei collaboratori e i riscontri estrinseci.
art. 274 cod. proc. pen.
Dispositivo relativo alle esigenze cautelari (sussistenza dell'attualità del pericolo); la Corte precisa che l'attualità è valutazione prognostica e può sussistere anche se gli ultimi reati-scopo risalgono al passato, se sussistono elementi sintomatici di perdurante pericolosità.
art. 292, lett. c-bis) cod. proc. pen.
Parte delle norme sulle esigenze cautelari; richiamata congiuntamente all'art. 274 per la valutazione del periculum libertatis e dell'adeguatezza della misura.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione: la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari può persistente anche se il vincolo associativo è stato contestato senza termine finale e il tempo trascorso è solo un elemento tra altri.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità (condanna alle spese); la Corte applica la condanna alle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sugli adempimenti comunicativi della cancelleria; la Corte dispone gli adempimenti a carico della cancelleria.
Massime di principio
- La "affectio societatis" nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desumibile anche da periodi di osservazione brevi se emergono elementi di sistema (imposizioni di quantitativi/prezzi, liste, ruoli e continuità operativa).
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute attendibili se il giudice le valuta (intrinseca ed estrinseca) e sono corroborate da riscontri oggettivi quali intercettazioni, sequestri e documentazione.
- L'identificazione di un indagato tramite pseudonimo può reggere se supportata da più elementi convergenti (riconoscimenti fotografici, riscontri investigativi, intercettazioni) e la Corte di legittimità non rivede i concreti accertamenti di fatto se adeguatamente motivati.
- L'aggravante per avere agito al fine di agevolare associazioni mafiose ha natura soggettiva, ma può essere attribuita anche al concorrente consapevole della finalità mafiosa perseguita dal compartecipe, senza che sia necessario che tale movente sia proprio dell'agente.
- La valutazione dell'attualità del pericolo per la custodia cautelare è prognostica: il tempo trascorso dall'ultimo reato è solo un elemento; possono giustificare la misura indizi sintomatici recenti (sequestri, attività della consorteria, precedenti polizia recenti).
- In sede di Cassazione cautelare, i motivi devono essere specifici e non semplici ripetizioni delle censure già svolte in grado di merito; la Suprema Corte controlla la congruità e la logica della motivazione, non riesamina liberamente le risultanze di fatto.
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