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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 444/2023del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.10.2023.

Giustizia amministrativa202503077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 444/2023 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 444/2023 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha depositato una memoria con la quale ha dato atto che il Ministero resistente aveva adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale oggetto dell'ottemperanza. Non risultano dedotti ulteriori motivi o contestazioni sostanziali nel testo della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in euro 800,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione al titolo giudiziale nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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