Sentenza n. 399/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 1237, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 13/11/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza irrevocabile che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e al relativo accredito economico
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1237 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 13 novembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione e spese di lite, in relazione al diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse eseguito il pagamento. Il Ministero, costituitosi, non ha dimostrato l’avvenuto adempimento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando al ricorrente la Carta del docente e accreditando l’importo di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, nonché spese e accessori. Il termine assegnato per l’adempimento spontaneo è di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme dovute entro ulteriori 60 giorni, a carico del Ministero. Il TAR ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicabile anche alle condanne pecuniarie: la penalità è stata quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere anche al pagamento dell’eventuale penale maturata e depositare una relazione sugli adempimenti compiuti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 400 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere applicata anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni pecuniarie; deve essere esclusa soltanto quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali e limitata al periodo anteriore all’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia esecutiva costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione sulle somme dovute decorrono dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 39 c.p.a., per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione, il titolo sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né deduca fatti modificativi o estintivi del credito.
- In presenza di un giudicato che riconosce il diritto alla Carta del docente, l’amministrazione scolastica deve eseguire integralmente il titolo mediante rilascio della Carta e accredito degli importi riconosciuti, comprensivi degli accessori indicati nel giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia dell’amministrazione, assegnando un termine ulteriore per la liquidazione e corresponsione delle somme dovute.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche per l’inosservanza di condanne pecuniarie quando l’inadempimento sia ingiustificato, l’attività richiesta non presenti particolare complessità e la penalità non risulti manifestamente iniqua.
- Quando sia nominato un commissario ad acta, la penalità di mora può essere limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché la successiva operatività del commissario costituisce un rimedio sostitutivo più incisivo e renderebbe iniqua l’ulteriore maturazione della penalità propulsiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →