Cassazione Penale, Sentenza n. 25280/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ricusazione presentato il 12 settembre 2022 via PEC dall'avvocato nel interesse di Franzone contro due giudici del collegio del procedimento RGNR 2239/2014 (Rinascita Scott). La ricusazione si basava sull'avere i giudici partecipato al processo "Nemea" e sulla richiesta successiva dei medesimi di astensione; il ricorrente contestava anche omissione di udienza camerale e incoerenza motivazionale.
La decisione
La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'istanza di ricusazione inammissibile per tardività, ritenendo che il dies a quo per il termine di tre giorni previsto dall'art. 38 cod. proc. pen. fosse il deposito della motivazione della sentenza del processo Nemea (5 marzo 2021), data in cui la causa di incompatibilità era conoscibile con ordinaria diligenza. Inoltre la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sostanziale: la presunta incompatibilità era soggettiva e limitata alla posizione dell'imputato Accoriniti, non automaticamente estensibile a Franzone. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza/genericità dei motivi e per l'assenza di fondatezza della censura procedurale; ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen. (comma 2)
Stabilisce il termine breve (tre giorni) per proporre l'istanza di ricusazione dalla conoscenza della causa di incompatibilità; la Corte ha ritenuto che il dies a quo fosse il deposito della motivazione della sentenza Nemea (5/3/2021).
art. 41 cod. proc. pen.
Prevede che l'inammissibilità dell'istanza vada dichiarata senza ritardo e senza formalità quando l'istanza è tardiva o proposta da soggetto non legittimato; la Corte l'ha richiamato per giustificare la dichiarazione immediata di inammissibilità.
art. 34 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sul mancato svolgimento dell'udienza camerale; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché l'ordinanza ha deciso solamente sull'inammissibilità e sulle ragioni che la giustificano.
art. 36 lett. g) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle regole sulla ricusazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non supportata da specifici elementi.
art. 37 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata tra le disposizioni sul procedimento di ricusazione; la Corte ha comunque ritenuto che non sussistessero i presupposti per estendere l'incompatibilità ad altri imputati.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali generali; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per le ragioni procedurali e di merito esposte.
Massime di principio
- Il termine per proporre l'istanza di ricusazione decorre dalla data in cui la causa di incompatibilità è conoscibile con ordinaria diligenza (dies a quo), anche se l'interessato ha manifestato la protesta formalmente solo successivamente; termini brevi (art. 38) vanno osservati rigorosamente.
- Se l'inammissibilità della ricusazione è evidente (tardività o mancanza di legittimazione), il giudice può dichiararla senza udienza camerale, purché esplichi le ragioni che giustificano l'inammissibilità.
- L'incompatibilità riferita a singoli atti o a una posizione personale di un imputato non si estende automaticamente agli altri imputati: va valutata la specificità del pregiudizio rispetto alla posizione di ciascun imputato.
- Le censure generiche, prive di motivazione specifica che spieghi il nesso tra la causa di incompatibilità e la situazione del ricorrente, sono manifestamente infondate e portano all'inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o procedimentalmente inammissibile.
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