Circolare numero 42 del 21-2-2000
Con Nota Prot. n. 107237 del 24.11.1999 della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale, Div. XI, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha espresso le proprie conclusive valutazioni in merito alla problematica attinente l'esonero dall'obbligo contributivo CIG e CIGS per le aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. ai sensi dell'art. 22, co.3, lett. e) della legge 8.6.1990, n. 142, che siano caratterizzate da prevalente partecipazione pubblica al capitale sociale. Chiarimenti in merito all'esonero dalla contribuzione DS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che l’esonero dalla contribuzione CIG e CIGS per le aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. spetta solo quando il capitale sia interamente di proprietà pubblica. La presenza anche minima di soci privati fa venir meno l’applicabilità automatica dell’esclusione prevista dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 869/1947. Con le stesse argomentazioni si afferma che, in caso di capitale totalmente pubblico, non è dovuto neppure il contributo per la disoccupazione; se interviene partecipazione privata, occorre richiedere un apposito provvedimento di esonero al Ministero del Lavoro.
Esclusione CIG, CIGS e contributo disoccupazione per aziende municipalizzate in S.p.A. solo con capitale interamente pubblico
Esonero contributivo CIG, CIGS e contributo per la disoccupazione nelle aziende municipalizzate trasformate in S.p.A.
La circolare precisa l’ambito di applicazione dell’esclusione dagli obblighi contributivi per la Cassa Integrazione Guadagni, la CIGS e, per analogia, per il contributo di disoccupazione, con riferimento alle aziende municipalizzate trasformate in società per azioni ai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142/1990. Il chiarimento nasce dagli ulteriori approfondimenti ministeriali sul progressivo ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a modelli privatistici di gestione dei servizi pubblici.
Richiamo alla disciplina e alla circolare n. 36/1997
La circolare richiama quanto già affermato nella circolare n. 36/1997, secondo cui l’esclusione prevista dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 per le imprese industriali degli enti pubblici e dello Stato può trovare applicazione anche alle aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. quando esse operino nella gestione di pubblici servizi, producendo beni e svolgendo attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Tale conclusione era però subordinata alla condizione che il capitale sociale fosse interamente di proprietà degli enti pubblici.
Necessità del capitale interamente pubblico
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si richiama alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4600/1993, dalla quale deriva che per applicare l’art. 3 del D.Lgs. n. 869/1947 devono coesistere due requisiti:
- il capitale versato deve essere interamente di proprietà di enti pubblici;
- la gestione deve essere effettuata dagli stessi enti pubblici.
Di conseguenza, qualora la compagine societaria si apra anche alla partecipazione di soggetti privati, il venir meno della detenzione pubblica, anche solo parziale, del capitale sociale fa uscire la fattispecie dall’ambito dell’esclusione normativa.
Esclusione di un’interpretazione estensiva
La circolare esclude espressamente la possibilità di interpretare estensivamente la disposizione. Il principio di esclusione è ricollegato alla natura pubblicistica del datore di lavoro e può riguardare soltanto aziende a partecipazione azionaria interamente pubblica. Un’applicazione più ampia determinerebbe, infatti, un beneficio anche per soggetti privati partecipanti al capitale di un’azienda pubblica, con possibile violazione del principio di concorrenza e rischio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
Conferma dell’esonero CIG e CIGS
Alla luce di tali considerazioni, viene confermata l’interpretazione già espressa con la circolare n. 36/1997: l’esonero dall’obbligo contributivo per CIG e CIGS spetta solo alle aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. il cui capitale sia interamente pubblico. L’esonero permane solo finché tale situazione resta invariata.
Contributo per la disoccupazione e procedura in caso di partecipazione privata
Le stesse argomentazioni vengono estese anche al contributo per la disoccupazione. Pertanto, quando la partecipazione azionaria all’organismo è totalmente pubblica, il contributo non è dovuto. Se invece si apre, anche in misura minima, la partecipazione di soggetti privati, l’organismo deve richiedere un apposito provvedimento di esonero al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 40 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Punti principali
Oggetto dell’intervento interpretativo
La circolare affronta il tema dell’applicabilità della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni alle aziende municipalizzate trasformate in società per azioni ai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142/1990, con particolare riferimento all’obbligo contributivo per CIG e CIGS.
Conferma della regola già espressa nel 1997
Viene richiamata la circolare n. 36/1997, che aveva già ritenuto applicabile l’esclusione prevista dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 alle imprese industriali degli enti pubblici e dello Stato, purché il capitale delle società fosse interamente pubblico e l’attività fosse orientata alla gestione di pubblici servizi e fini sociali.
Esclusione dell’esonero in caso di azionariato misto
A seguito degli approfondimenti ministeriali e del richiamo alla sentenza della Cassazione n. 4600/1993, si chiarisce che l’esonero opera solo se ricorrono congiuntamente due condizioni: capitale interamente di enti pubblici e gestione da parte degli stessi. Se il capitale si apre anche in minima parte a soggetti privati, la fattispecie non rientra nell’art. 3 del D.Lgs. n. 869/1947.
Divieto di interpretazione estensiva
Il Ministero esclude una lettura estensiva della norma, osservando che il beneficio deriva dalla natura pubblicistica del datore di lavoro e non può essere esteso ad aziende con partecipazione privata. Una diversa interpretazione inciderebbe sulla concorrenza e potrebbe esporre l’Italia a procedure di infrazione comunitaria.
Conferma definitiva dell’esonero CIG e CIGS
Si ribadisce che l’esonero dalla contribuzione CIG e CIGS spetta unicamente alle aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. il cui capitale sia totalmente in mano pubblica, e solo per il periodo in cui tale condizione permane.
Contributo per la disoccupazione
Sulla base delle medesime argomentazioni, la circolare ritiene possibile escludere anche il contributo per la disoccupazione per gli organismi a partecipazione totalmente pubblica. Se interviene, anche in misura minima, partecipazione privata, deve essere richiesto un apposito provvedimento di esonero al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 40 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827.
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