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Circolare

Circolare numero 43 del 21-2-2000

Chiarimenti sulle principali modifiche apportate dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 all'impianto della legge 24 giugno 1997 n. 196, che disciplina il lavoro temporaneo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'art. 64 della legge n. 488/1999 sulla disciplina del lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/1997. Vengono chiarite le nuove regole sui settori e sulle mansioni escluse dall'utilizzo del lavoro temporaneo, la riduzione del contributo per la formazione professionale dal 5% al 4% della retribuzione imponibile e le relative modalità operative di versamento e regolarizzazione tramite modello DM10/2. Sono inoltre richiamati gli obblighi di esposizione dei lavoratori temporanei sia per le imprese fornitrici sia per le aziende utilizzatrici.

Chiarimenti sulle modifiche al lavoro temporaneo introdotte dall'art. 64 della legge n. 488/1999 e sulle modalità di versamento del contributo al Fondo formazione

Disposizioni in materia di lavoro temporaneo e contributo per la formazione

La circolare fornisce chiarimenti applicativi conseguenti all'art. 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha inciso sulla disciplina del lavoro temporaneo contenuta nella legge 24 giugno 1997, n. 196. L'intervento riguarda sia l'ambito di utilizzazione del lavoro temporaneo sia il contributo destinato al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori temporanei, con indicazioni operative per la compilazione del modello DM10/2 e per la regolarizzazione dei versamenti.

Modifiche ai settori e alle mansioni escluse

La prima parte della circolare riepiloga le modifiche introdotte in materia di limiti all'utilizzo del lavoro temporaneo.

In particolare:

  • viene abrogata, limitatamente ai lavoratori con qualifica di impiegato, la limitazione prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 196/1997 per l'introduzione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia;
  • viene abrogato il divieto di fornitura di lavoro temporaneo per le mansioni di esiguo contenuto professionale previsto dall'art. 1, comma 4, della stessa legge;
  • viene introdotto un nuovo divieto per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni che possono presentare maggiore pericolo per la sicurezza del lavoratore o di terzi.

La circolare richiama anche il testo dell'art. 64 della legge n. 488/1999, che inserisce ulteriori modifiche alla legge n. 196/1997, tra cui la previsione secondo cui al lavoratore temporaneo non può essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio.

Fondo per la formazione professionale: nuova misura del contributo

La seconda parte riguarda la riforma del contributo per la formazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997. La novità principale è la riduzione dell'aliquota dal 5% al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo.

La circolare precisa che il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in attesa di ulteriori determinazioni e per garantire continuità nella riscossione durante il passaggio dal regime autorizzativo provvisorio a quello definitivo, ha chiesto all'Istituto di continuare a riscuotere il contributo nella nuova misura stabilita dalla legge n. 488/1999.

Il testo legislativo allegato alla circolare stabilisce inoltre che le risorse sono destinate a:

  • interventi a favore dei lavoratori temporanei, in particolare per promuovere qualificazione e riqualificazione e per favorire la continuità delle occasioni di impiego, oltre a specifiche misure previdenziali;
  • iniziative comuni volte a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche per l'emersione del lavoro irregolare.

Modalità operative di versamento e compilazione del DM10/2

Per il versamento del contributo ex art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997, la circolare rinvia alle modalità già illustrate al punto 5, lettera E), della circolare n. 153 del 15 luglio 1998.

Dal 1 gennaio 2000 il contributo del 4% deve essere esposto in un separato rigo del quadro "B-C" del modello DM10/2, con il codice "M999".

Se le imprese non hanno assolto al versamento del contributo del 4% per il mese di gennaio 2000, devono procedere alla regolarizzazione. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, maggiorando l'importo degli interessi al tasso legale.

Per tale regolarizzazione le imprese devono:

  • calcolare l'ammontare del contributo dovuto e indicarlo in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del DM10/2, con il codice "M199" e la dicitura "contr. art. 5, c. 1 L.196/1997"; nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni" non deve essere riportato alcun dato;
  • calcolare gli interessi legali dovuti nella misura del 2,5% dal 16 febbraio fino alla data del versamento e indicarli in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del DM10/2, con il codice "Q900" e la dicitura "oneri accessori".

La circolare precisa che, in ragione del carattere innovativo dell'art. 64 della legge n. 488/1999, trova applicazione la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Obblighi di esposizione dei lavoratori temporanei nel modello DM10/2

Viene infine richiamata la necessità di rispettare puntualmente le modalità di esposizione dei prestatori di lavoro temporaneo nel modello DM10/2 già indicate nelle circolari n. 153/1998 e n. 157 del 27 luglio 1999.

Le aziende utilizzatrici devono indicare nel DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento, riportandolo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" con il codice "Z000".

Tale numero non deve essere:

  • inserito nella casella "numero dipendenti occupati" del quadro "A";
  • riportato tra i lavoratori esposti con il codice "NR00", poiché i lavoratori temporanei non sono lavoratori dipendenti dell'azienda utilizzatrice.

Punti principali

Modifiche alla disciplina del lavoro temporaneo

L'art. 64 della legge n. 488/1999 modifica la legge n. 196/1997. In particolare, elimina per i lavoratori con qualifica di impiegato le limitazioni all'introduzione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia; abroga il divieto relativo alle mansioni di esiguo contenuto professionale; introduce invece un nuovo divieto per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria dell'impresa utilizzatrice, con particolare attenzione a quelle che possono comportare maggiori rischi per la sicurezza del prestatore o di terzi.

Contributo per la formazione professionale

La circolare evidenzia la riforma del contributo destinato alla formazione professionale previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997. La misura del contributo è ridotta dal 5% al 4% della retribuzione imponibile dei lavoratori interessati. Il Ministero del Lavoro ha chiesto all'Istituto di proseguire senza interruzioni la riscossione del contributo nella nuova misura, in attesa delle ulteriori determinazioni sul regime autorizzativo.

Modalità di versamento e compilazione del modello DM10/2

Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo devono attenersi alle istruzioni già fornite con la circolare n. 153 del 15 luglio 1998. Dal 1 gennaio 2000 il contributo del 4% va esposto in un separato rigo del quadro "B-C" del modello DM10/2 con il codice "M999". Se il versamento relativo a gennaio 2000 non è stato effettuato, l'impresa deve procedere alla regolarizzazione secondo le modalità indicate dalla circolare.

Regolarizzazione dei versamenti omessi o tardivi

Per la regolarizzazione del contributo dovuto per gennaio 2000 si applica la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Il pagamento può essere effettuato entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, maggiorando l'importo dovuto con gli interessi al tasso legale. Il contributo va indicato nel DM10/2 con il codice "M199" e la dicitura "contr. art. 5, c. 1 L.196/1997"; gli interessi legali vanno esposti con il codice "Q900" e la dicitura "oneri accessori".

Esposizione dei lavoratori temporanei nel DM10/2

La circolare richiama l'attenzione delle imprese fornitrici sulla corretta esposizione dei prestatori di lavoro temporaneo nel modello DM10/2 secondo quanto già stabilito nelle circolari n. 153/1998 e n. 157 del 27 luglio 1999. Le aziende utilizzatrici devono indicare il numero dei lavoratori temporanei occupati nel mese di riferimento in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", preceduto dal codice "Z000". Tale numero non deve essere riportato nella casella "numero dipendenti occupati" del quadro "A" né tra i lavoratori con codice "NR00", poiché i lavoratori temporanei non sono dipendenti dell'utilizzatore.

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