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Circolare

Circolare numero 44 del 21-2-2000

Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela del lavoro minorile. Applicabilità nei confronti dei CD/CM.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare prende atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in materia di lavoro minorile e azione di rivalsa dell'Istituto nei confronti dei CD/CM. Viene affermato che, per il periodo 1957/1961, la contribuzione accreditata ai minori di anni quattordici sulla base della composizione familiare al 31 dicembre dell'anno di riferimento deve considerarsi legittima e produttiva di effetti. Di conseguenza cessano di applicarsi le precedenti istruzioni delle circolari n. 109/1994 e n. 285/1994 nella parte richiamata, deve essere disposto il rimborso delle somme già versate a titolo di rivalsa su domanda degli interessati e va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti.

Inapplicabilità della rivalsa ex art. 24 L. 977/1967 nei confronti dei coltivatori diretti/mezzadri/coloni per contribuzione validamente accreditata ai minori

Rivalsa ex art. 24 L. 977/1967 nei confronti dei CD/CM: superamento delle precedenti istruzioni

La circolare interviene per adeguare l'azione amministrativa all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in materia di lavoro minorile e di contribuzione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Vengono superate, per la parte incompatibile, le istruzioni già impartite con le circolari n. 109 del 5 aprile 1994 e n. 285 del 28 ottobre 1994.

Quadro normativo richiamato

La disciplina di riferimento è l'art. 24 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Il comma 1 riconosce ai fanciulli adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima il diritto alle prestazioni assicurative previste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il comma 2 attribuisce agli istituti assicuratori il diritto di rivalsa per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma versata a titolo di contributi omessi.

Orientamento della Corte di Cassazione

La circolare dà atto che numerose sentenze della Cassazione, tra cui le n. 6731/99, n. 8415/99 e n. 8452/99, hanno escluso la possibilità di esercitare la rivalsa nei casi considerati. La Suprema Corte ha ritenuto che l'art. 24 presupponga una illegittima costituzione del rapporto assicurativo e una responsabilità del datore di lavoro per violazione di un obbligo giuridico; nelle fattispecie esaminate, invece, l'iscrizione negli elenchi nominativi per periodi anteriori al compimento del quattordicesimo anno di età era stata ritenuta valida dallo stesso INPS, con conseguente legittimità del rapporto assicurativo.

Inapplicabilità dei richiami alla normativa sui contributi agricoli

La Corte ha inoltre escluso la fondatezza del richiamo all'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tabella B, n. 3, richiamato dall'art. 4 della legge n. 1047/1957 e dall'art. 4 della legge n. 9/1963. La tabella B, n. 3 concerne infatti i giornalieri agricoli, cioè lavoratori subordinati, e non i componenti della famiglia colonica, qualificati come lavoratori autonomi. È stato osservato anche che l'art. 4, comma 1, della legge n. 1047/1957 non definisce in modo chiaro i requisiti di età minima, richiamando la tabella solo per la misura dei contributi. Infine, l'art. 5 della stessa legge prevede l'accredito dei contributi sulla base della composizione della famiglia al 31 dicembre dell'anno di riferimento, senza escludere espressamente i minori di 14 anni.

Disposizioni operative dell'Istituto

In considerazione di tali principi, la circolare stabilisce che la contribuzione accreditata nel periodo 1957/1961 nei confronti dei minori di anni quattordici, se basata sulla composizione familiare al 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono, deve essere considerata legittimamente versata e produttiva di effetti. Per effetto di ciò, cessano di applicarsi le direttive contenute nella lettera B della circolare n. 109/1994 e nelle lettere B, D ed E della circolare n. 285/1994.

Rimborsi e definizione del contenzioso

A domanda degli interessati, deve essere effettuato il rimborso delle somme già corrisposte a titolo di rivalsa su richiesta dell'Istituto. Inoltre, per tutti i procedimenti ancora in corso, sia amministrativi sia giudiziari, promossi in relazione all'applicazione dell'art. 24 della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Punti principali

Premessa e contesto giurisprudenziale

La circolare richiama le precedenti istruzioni adottate dall'Istituto con le circolari n. 109 del 5 aprile 1994 e n. 285 del 28 ottobre 1994, emanate a seguito di pronunce della Corte di Cassazione che avevano ritenuto applicabile ai lavoratori autonomi la disciplina del lavoro minorile contenuta nella legge n. 977 del 1967. Su tale base l'Istituto aveva disciplinato l'azione di rivalsa ex art. 24 nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM).

Contenuto dell'art. 24 della legge n. 977/1967

L'art. 24, comma 1, riconosce ai fanciulli adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima il diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il comma 2 attribuisce agli istituti assicuratori il diritto di rivalsa per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, al netto della somma versata a titolo di contributi omessi.

Orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con varie sentenze e in particolare con le sentenze n. 6731/99, n. 8415/99 e n. 8452/99, ha escluso i presupposti per l'esercizio della rivalsa nei casi esaminati. Secondo la Corte, l'art. 24 presuppone l'illegittima costituzione del rapporto assicurativo e la conseguente responsabilità del datore di lavoro per violazione di un obbligo giuridico; tuttavia, nelle fattispecie considerate, l'iscrizione negli elenchi nominativi per periodi anteriori al compimento dei 14 anni era stata ritenuta valida dallo stesso INPS, con conseguente legittima costituzione del rapporto assicurativo.

Infondatezza dei richiami normativi utilizzati per sostenere la rivalsa

La Corte ha ritenuto infondato il richiamo all'art. 2 della legge n. 218/1952 e alla tabella B, n. 3, richiamati dall'art. 4 della legge n. 1047/1957 e dall'art. 4 della legge n. 9/1963. La tabella B riguarda infatti i "giornalieri agricoli", cioè lavoratori subordinati, e non i lavoratori autonomi componenti della famiglia colonica. Inoltre, l'art. 4, comma 1, della legge n. 1047/1957 non fissa in modo chiaro e univoco i requisiti di età minima, richiamando la tabella B solo per la misura dei contributi. L'art. 5 della stessa legge prevede poi che i contributi siano accreditati sulla base della composizione della famiglia al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono, senza escludere espressamente i minori di 14 anni.

Nuove disposizioni operative

Alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, l'Istituto dispone che la contribuzione accreditata nel periodo 1957/1961 nei confronti dei minori di anni quattordici, sulla base della composizione della famiglia al 31 dicembre dell'anno di riferimento, deve considerarsi legittimamente versata e produttiva di effetti. Di conseguenza, non trovano più applicazione le direttive impartite nella lettera B della circolare n. 109/1994 e nelle lettere B, D ed E della circolare n. 285/1994.

Rimborsi e contenzioso pendente

Su domanda degli interessati deve essere disposto il rimborso delle somme già corrisposte a titolo di rivalsa su richiesta dell'Istituto. Inoltre, deve essere considerata cessata la materia del contendere in tutti i procedimenti in corso, sia amministrativi sia giudiziari, promossi in relazione all'applicazione dell'art. 24 della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM.

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