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Circolare

Circolare numero 11 del 21-02-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 per i soggetti residenti o con sede operativa in alcuni comuni della Campania colpiti dagli eventi meteorici del dicembre 1999 e del maggio 1998. Viene prevista la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e sanitari dal 14 dicembre 1999 al 30 giugno 2000, con esclusione di rimborsi per somme già versate prima della pubblicazione dell’ordinanza. La sospensione non è automatica: occorre presentare domanda entro il 30 giugno 2000 alla sede Enpals di Napoli con specifica documentazione. La circolare precisa inoltre che non devono essere applicate sanzioni durante il periodo di sospensione e che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza aggravio, con istruzioni operative rinviate a successivi provvedimenti ministeriali.

Sospensione dei pagamenti contributivi per eventi calamitosi in Campania

Sospensione dei versamenti contributivi per eventi calamitosi in Campania

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000, relativa agli interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici del 14, 15 e 16 dicembre 1999 e del 5 e 6 maggio 1998. Il documento disciplina la sospensione dei pagamenti contributivi per determinati soggetti e precisa condizioni, termini, adempimenti e modalità di recupero delle somme sospese.

Ambito territoriale e soggetti interessati

Il beneficio si applica ai soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni indicati dall’art. 1 dell’ordinanza n. 3036:

  • provincia di Avellino: Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, Roccabascerana, S. Martino Valle Caudina;
  • provincia di Benevento: Cusano Mutri, Pannarano;
  • provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana.

La sospensione è riconosciuta per i soggetti le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Oggetto della sospensione

Dal 14 dicembre 1999 al 30 giugno 2000 risultano sospesi:

  • i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale;
  • la quota dei contributi a carico dei dipendenti;
  • i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

La circolare precisa inoltre che non si dà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già versate dai datori di lavoro entro la data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 15 febbraio 2000.

Effetti sui termini, sulle denunce e sulle sanzioni

La sospensione opera per i termini con scadenza compresa nel periodo 14 dicembre 1999 - 30 giugno 2000 e comporta che:

  • non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative durante il periodo di sospensione;
  • la sospensione si estende ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro le scadenze sospese;
  • essa riguarda i versamenti contributivi riferiti al periodo novembre 1999 - maggio 2000;
  • si applica anche ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere;
  • si applica anche ai termini per la presentazione delle denunce contributive.

In caso di mancato adempimento agli obblighi di denuncia nel periodo considerato, non devono essere irrogate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Domanda di sospensione e documentazione richiesta

La sospensione non opera automaticamente, ma richiede una domanda espressa da presentare entro il 30 giugno 2000 presso la Sede Enpals di Napoli, competente per territorio.

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia dell’ordinanza sindacale di sgombero richiamata dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 3036;
  • dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, da cui risulti che il richiedente ha la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti;
  • per i soggetti residenti o con sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva da cui risulti che l’attività è stata esercitata nelle zone interessate dagli eventi alluvionali e che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tale attività.

La domanda di sospensione può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni allegate.

Recupero dei contributi sospesi

L’art. 3 dell’ordinanza n. 3036 prevede che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avvenga senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Poiché l’ordinanza non disciplina le modalità operative del recupero, la circolare rinvia a successive istruzioni ministeriali per il versamento differito delle partite contributive e per la compilazione della modulistica connessa al pagamento.

Punti principali

Ambito soggettivo e territoriale

La sospensione riguarda persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi sede operativa, alla data degli eventi calamitosi del 14, 15 e 16 dicembre 1999, in alcuni comuni della regione Campania individuati dall’ordinanza n. 3036: Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, Roccabascerana e S. Martino Valle Caudina in provincia di Avellino; Cusano Mutri e Pannarano in provincia di Benevento; Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. Il beneficio è riconosciuto per i soggetti le cui abitazioni o immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Oggetto della sospensione dei versamenti

Sono sospesi, dal 14 dicembre 1999 al 30 giugno 2000, i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 e successive modificazioni. La circolare specifica che non si dà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già versate dai datori di lavoro entro il 15 febbraio 2000, data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale.

Effetti della sospensione sui termini e sulle sanzioni

La sospensione opera per i termini con scadenza compresa tra il 14 dicembre 1999 e il 30 giugno 2000. Durante tale periodo non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative. Il beneficio si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro le scadenze sospese. Riguarda inoltre i versamenti contributivi riferiti al periodo novembre 1999 - maggio 2000, i debiti oggetto di rateazioni già concesse e le regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere. La sospensione incide anche sui termini di presentazione delle denunce contributive; in caso di mancato adempimento per il periodo considerato non devono essere applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Domanda di sospensione e documentazione

La sospensione non è automatica e richiede una domanda espressa da presentare entro il 30 giugno 2000 alla Sede Enpals di Napoli, territorialmente competente. Alla domanda devono essere allegati: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero richiamata dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 3036; dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza o la sede legale del richiedente in uno dei comuni colpiti; per i soggetti residenti o con sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva che provi lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate dagli eventi alluvionali e che le obbligazioni contributive oggetto di differimento riguardino esclusivamente tale attività. La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni.

Recupero dei contributi sospesi

L’ordinanza stabilisce che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Tuttavia, non essendo state previste nell’ordinanza le modalità operative di recupero, la circolare rinvia a successive istruzioni ministeriali sia per il versamento differito delle partite contributive sia per la compilazione della relativa modulistica.

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