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Circolare

Circolare numero 45 del 21-2-2000

Fattispecie pregresse e relative condizioni per il riconoscimento del diritto all'intero periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto. Parto prematuro e provvedimento di interdizione anticipata e/o prorogata dall'Ispettorato del Lavoro. Lavoratrici autonome.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 270/1999 in materia di parto prematuro e sulle conseguenze rispetto all’astensione obbligatoria di maternità. Disciplina i casi pregressi, le ipotesi in cui il parto avvenga prima dei due mesi ante partum, i rapporti con l’interdizione anticipata o prorogata dell’Ispettorato del lavoro e precisa che le nuove disposizioni non si applicano alle lavoratrici autonome. Vengono inoltre indicati i presupposti per il riesame delle pratiche già definite, in particolare su domanda e nei limiti della prescrizione.

Chiarimenti sull'applicazione della circolare n. 231/1999 in materia di parto prematuro

Chiarimenti sull’applicazione della circolare n. 231/1999 in materia di parto prematuro

La circolare interviene per precisare l’ambito applicativo della disciplina derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 24-30 giugno 1999, in tema di parto prematuro. I chiarimenti riguardano soprattutto il riesame delle fattispecie già esaurite o pendenti, il computo dell’astensione obbligatoria e i limiti soggettivi di applicazione della normativa.

Fattispecie pregresse e condizioni per il riesame

Per gli eventi di maternità in cui l’ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto sia collocato prima del 28 dicembre 1999, data di emanazione della circolare n. 231/1999, il riesame favorevole non è automatico ma richiede una domanda della lavoratrice all’INPS e al datore di lavoro.

Il riconoscimento è subordinato alla verifica di due condizioni essenziali:

  • la lavoratrice deve essere rimasta totalmente astesa dal lavoro, a qualunque titolo, dopo il periodo dei tre mesi ordinari;
  • il titolo dell’assenza successiva ai tre mesi deve essere rettificato, se necessario, in astensione obbligatoria.

Se l’assenza posteriore ai tre mesi è stata fruita con altro titolo, come astensione facoltativa, ferie o malattia debitamente documentata, la modifica del titolo deve essere richiesta espressamente. Qualora il periodo di assenza già fruito sia inferiore a quello teoricamente spettante per effetto del parto prematuro, possono essere aggiunte ai tre mesi ordinari soltanto le giornate di effettiva assenza dal lavoro.

La circolare precisa inoltre che il diritto all’indennità di maternità non deve essere estinto per prescrizione o decadenza. In particolare, non possono essere considerate le fattispecie per le quali il diritto risulti già prescritto alla data del 7 luglio 1999, giorno di pubblicazione della sentenza n. 270/1999, né quelle per cui la prescrizione sia maturata successivamente. Il termine di prescrizione è fissato in un anno a decorrere dal primo giorno non indennizzato, cioè dal giorno successivo alla fine dei tre mesi dopo il parto previsti dall’art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 1204/1971, salvo eventuali atti interruttivi, compreso il riconoscimento del debito da parte dell’INPS o del datore di lavoro, coincidente con la data del pagamento diretto o a conguaglio.

Parto prematuro prima dei due mesi ante partum

Anche quando il parto prematuro avviene prima dei due mesi di astensione obbligatoria precedenti il parto, deve essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, ai quali si aggiungono i due mesi di astensione ante partum non goduti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 231.

La precisazione operativa è che non sono riconoscibili i giorni precedenti il raggiungimento dei due mesi di astensione obbligatoria ante partum.

Parto prematuro durante l’interdizione anticipata

Le stesse regole valgono anche se il parto prematuro interviene durante un periodo di interdizione anticipata disposto dall’Ispettorato del lavoro. In tale ipotesi, ai tre mesi di astensione dopo il parto si aggiungono soltanto i "normali" due mesi di astensione obbligatoria ante partum, escludendo i giorni non fruiti a titolo di interdizione anticipata.

La circolare chiarisce che la sentenza n. 270/1999 fa riferimento, anche nelle motivazioni, all’art. 4, comma 1, della legge n. 1204/1971, circoscrivendo così l’ambito del beneficio ai soli periodi di astensione obbligatoria disciplinati da tale disposizione.

Interdizione prorogata dopo il parto

Diversa è l’ipotesi in cui sia stata disposta, anche preventivamente, una proroga dell’astensione dopo il parto dall’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1204/1971. In questo caso, i giorni di astensione obbligatoria ante partum non goduti non possono essere aggiunti ai mesi di proroga successivi al parto, poiché il periodo ante partum non fruito viene assorbito dal periodo di proroga.

Ambito soggettivo: esclusione delle lavoratrici autonome

Le nuove disposizioni in materia di parto prematuro si applicano esclusivamente alle lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro. Restano escluse le lavoratrici autonome, comprese:

  • commercianti;
  • artigiane;
  • CD-CM;
  • iscritte alla gestione separata.

La ragione dell’esclusione è che la sentenza n. 270/1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della legge n. 1204/1971 che non si applica alle lavoratrici autonome, le quali non sono soggette a un obbligo di astensione dal lavoro.

Effetti temporali della circolare n. 231/1999

In nota viene precisato che le disposizioni della circolare n. 231/1999 si applicano automaticamente, senza necessità di domanda, alle fattispecie in cui l’ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si collochi successivamente al 27 dicembre 1999.

Punti principali

Fattispecie pregresse e riesame delle pratiche

Per gli eventi di maternità il cui ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria post partum sia anteriore al 28 dicembre 1999, il riesame favorevole è subordinato a domanda della lavoratrice all’INPS e al datore di lavoro. Occorre verificare che la lavoratrice sia rimasta totalmente astesa dal lavoro, a qualsiasi titolo, dopo i tre mesi ordinari e che il titolo dell’assenza venga modificato, se necessario, in astensione obbligatoria. Il riconoscimento non è possibile se il diritto all’indennità di maternità è già prescritto o decaduto: si applica il termine annuale decorrente dal primo giorno non indennizzato, salvo atti interruttivi, inclusi il riconoscimento del debito con il pagamento diretto o a conguaglio.

Parto prematuro prima dei due mesi ante partum

Se il parto prematuro avviene prima della fruizione dei due mesi di astensione obbligatoria precedenti il parto, deve essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria post partum pari a tre mesi più i due mesi ante partum non goduti, secondo la circolare n. 231. Non sono invece riconoscibili i giorni precedenti il compimento dei due mesi suddetti.

Parto prematuro e interdizione anticipata dell’Ispettorato del lavoro

La regola vale anche quando il parto prematuro interviene durante il periodo di interdizione anticipata disposto dall’Ispettorato del lavoro. In tal caso si aggiungono ai tre mesi post partum solo i due mesi "normali" di astensione obbligatoria ante partum, con esclusione dei giorni non fruiti a titolo di interdizione anticipata. La sentenza n. 270/1999 viene infatti ricondotta dall’amministrazione all’art. 4, comma 1, della legge n. 1204/1971.

Interdizione prorogata dopo il parto

I giorni di astensione obbligatoria ante partum non goduti non possono essere sommati ai mesi di proroga dell’astensione dopo il parto disposta, anche in via preventiva, dall’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1204/1971, perché il periodo ante partum non fruito viene assorbito dal periodo di proroga.

Ambito soggettivo di applicazione

Le nuove disposizioni sul parto prematuro si applicano solo alle lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro. Sono escluse le lavoratrici autonome, comprese commercianti, artigiane, CD-CM e iscritte alla gestione separata, poiché la sentenza n. 270/1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della legge n. 1204/1971 non riferibile a tali soggetti, che non sono assoggettati a un obbligo di astensione dal lavoro.

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