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Circolare

Circolare numero 47 del 23-2-2000

Aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei soggetti che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche nel biennio 2000/2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell'art. 51, comma 1, della legge n. 488/1999 sulla Gestione Separata. Dal 1° gennaio 2000 l'aliquota contributiva IVS per gli iscritti non coperti da altre forme obbligatorie passa dall'11,50% al 12,50%; di conseguenza, per questi soggetti l'aliquota di computo pensionistica sale al 14,50%. Restano invece invariati al 10% l'aliquota di computo per gli iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e per i titolari di pensione.

Aumento dell'aliquota contributiva e di computo della Gestione Separata INPS dal 1° gennaio 2000

Aumento dell'aliquota contributiva e di computo nella Gestione Separata

La circolare illustra gli effetti dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sull'assetto contributivo della Gestione Separata INPS e sulle relative aliquote di computo pensionistico. Il documento richiama inoltre il precedente intervento della legge n. 449/1997, che aveva già disposto un incremento biennale.

Quadro normativo di riferimento

L'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aveva previsto un aumento biennale dell'aliquota relativa al contributo per l'assicurazione I.V.S. degli iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie, nella misura di 0,50 punti percentuali. Successivamente, l'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha elevato tale aumento ad un punto percentuale, incidendo sia sull'aliquota contributiva sia sulla misura dell'aliquota di computo pensionistica.

Aliquota contributiva IVS dal 1° gennaio 2000

In applicazione delle disposizioni richiamate, l'aliquota contributiva I.V.S. della Gestione Separata, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, è stata elevata di un punto percentuale. La misura passa quindi dall'11,50% al 12,50% per gli iscritti non coperti da altre forme obbligatorie.

Aliquota di computo per il calcolo delle pensioni

Per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, l'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche è fissata nella misura del 14,50% dal 1° gennaio 2000. La circolare specifica che, per tali lavoratori, l'aliquota di computo era già stata aumentata dal 10% al 12,50% nel biennio 1998-1999 per effetto dell'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997.

Casistiche escluse dall'aumento dell'aliquota di computo

Resta invece confermata nella misura del 10% l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e dei titolari di pensione. Il documento precisa dunque che l'incremento riguarda soltanto la platea degli iscritti alla Gestione separata non coperti da altre forme pensionistiche obbligatorie.

Punti principali

Riferimento normativo e principio di incremento

L'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha elevato ad un punto percentuale l'aumento biennale già previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La disposizione riguarda il contributo dovuto per l'assicurazione I.V.S. dagli iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie e incide anche sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Aliquota contributiva IVS della Gestione Separata

Per effetto delle norme richiamate, l'aliquota contributiva I.V.S. della Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è aumentata di un punto percentuale e passa dall'11,50% al 12,50%.

Aliquota di computo per soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie

Per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, per i quali l'aliquota contributiva è pari al 12,50%, l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni è stabilita nella misura del 14,50% dal 1° gennaio 2000. La circolare ricorda che per tali lavoratori l'aliquota di computo era già stata elevata dal 10% al 12,50% nel biennio 1998-1999 in applicazione dell'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997.

Aliquota di computo invariata per iscritti ad altre gestioni e pensionati

Resta ferma nella misura del 10% l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e dei titolari di pensione.

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