Sentenza n. 844/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle richieste di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 oppure di restituzione e rimessione in pristino dei terreni occupati sine titulo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni occupanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del silenzio mantenuto dalla Regione Puglia e dal Consorzio di Bonifica in relazione all’occupazione senza titolo dei loro terreni. Negli anni Novanta era stato approvato un progetto pubblico per opere idriche, seguito dall’occupazione d’urgenza dei suoli per finalità espropriative. Il procedimento espropriativo non era stato concluso nei termini e non era stato adottato alcun decreto di esproprio. I ricorrenti hanno quindi diffidato le amministrazioni a regolarizzare la situazione mediante l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 oppure mediante la restituzione dei beni previa rimessione in pristino, senza ottenere un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio è intervenuto, in data 4 marzo 2026, un decreto di esproprio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del decreto di esproprio del 4 marzo 2026 ha fatto venir meno l’inerzia denunciata e, conseguentemente, l’interesse dei ricorrenti a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine giudiziale di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, tenendo conto della condotta della Regione, rimasta in parte sullo sfondo rispetto a quella del Consorzio, che era rimasto effettivamente inerte sino all’impulso della Regione per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disposizione è indicata dai ricorrenti quale base normativa per chiedere l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante dei beni occupati senza titolo; la sentenza non esamina nel merito i relativi presupposti.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dalla sentenza tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una distinta interpretazione della norma.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, del provvedimento espresso richiesto determina il venir meno dell’inerzia e dell’interesse alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità del silenzio e all’ordine di provvedere, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il provvedimento sopravvenuto definisce il procedimento amministrativo oggetto dell’azione contro il silenzio, il giudice non deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa sostanziale né i presupposti dell’eventuale acquisizione sanante, salvo che residuino domande o interessi processuali attuali.
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