Cassazione Penale, Sentenza n. 11568/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in primo grado per reati di frode in assicurazione (capo B e C), contestando: l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese agli investigatori privati incaricati dalla compagnia (De Matteo); l'insufficienza e l'illogicità della motivazione e della valutazione probatoria in ordine alla responsabilità penale; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e di attenuanti/attenuanti particolari (art. 62 e 133 c.p.); errori nel trattamento sanzionatorio e nel riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche; per Mosca, censura anche sul presunto concorso di persone nel reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, rigettando il ricorso di De Matteo e dichiarando inammissibili quelli di Porro, Mosca e Aprea. È stata confermata la valutazione di merito: De Matteo responsabile per i capi B e C (pena 1 anno e 8 mesi); Porro responsabile per il capo C (pena 2 anni); Mosca responsabile per il capo C (pena 1 anno e 2 mesi, esclusa aggravante, sospensione condizionale subordinata al risarcimento e beneficio della non menzione nel certificato penale per richieste private); Aprea responsabile per il capo C (pena 1 anno e 2 mesi). Condanna al risarcimento della parte civile per complessivi Euro 2.000 oltre spese. I motivi di impugnazione sono stati qualificati come contestazioni del merito non consentite in sede di legittimità o come infondati; la corte ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme" di merito e confermato la utilizzabilità delle dichiarazioni rese a investigatori privati come confessioni stragiudiziali valutabili in processo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma sostanziale sulla frode in assicurazione; la sentenza applica la fattispecie per la valutazione complessiva dei fatti e delle prove che la compongono
art. 391-bis cod. proc. pen.
Riferimento alle garanzie processuali sulle dichiarazioni; la Corte osserva che le dichiarazioni rese ad investigatori privati possono essere utilizzate come confessioni stragiudiziali
art. 391-nonies e art. 327-bis cod. proc. pen.
Norme che regolano l'investigazione difensiva preventiva: la Corte sottolinea la natura facoltativa di tali attività e che l'attività dell'investigatore privato anteprocesuale può rimanere fuori dal perimetro di queste disposizioni
art. 198, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese a investigatori incaricati dalla compagnia; la Corte ha ritenuto non preclusa la utilizzabilità di tali dichiarazioni
art. 73 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con altre norme procedurali dalle parti; la Corte ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità fondandosi sulla giurisprudenza di legittimità
art. 131-bis cod. pen.
"la richiesta ... deve essere rigettata condividendosi le argomentazioni del Tribunale"
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che la valutazione è rimessa al giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non è stata riscontrata la tenuità nel caso concreto
art. 133 cod. pen.
Criteri di comparazione per la quantificazione della pena e per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ammette che non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti ma indicare quelli ritenuti rilevanti
art. 62 n. 4 cod. pen.
"la tenuità del danno che può essere ritenuta solo quando il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio..."
Attenuante per danno di lieve entità: la Corte evidenzia che va valutata in termini concreti e non sulla sola capacità del danneggiato di sopportare il danno; nel caso è stata esclusa
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ricorda che il concorso può essere riconosciuto sulla base di una valutazione complessiva delle prove e non richiede necessariamente prove documentali di un previo accordo
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sull'attendibilità dei testimoni: la Corte ricorda che eventuali doglianze sull'attendibilità possono essere dedotte in Cassazione solo entro i limiti dell'art. 606 c.p.p. (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione valuta se la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti processuali specificamente indicati
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Riferimento procedurale relativo alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese a investigatori privati incaricati da una compagnia assicurativa, antecedenti all'iscrizione della notizia di reato, possono essere considerate confessioni stragiudiziali e risultare utilizzabili in processo; la loro valutazione è rimessa al giudice del merito secondo le regole ordinarie della prova
- In Cassazione non è possibile replicare in termini generici il dissenso rispetto alla valutazione del merito: i motivi che contestano la valutazione probatoria sono inammissibili salvo che sia indicata una vera e propria violazione di legge o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione
- La "doppia conforme" (identica valutazione nei due gradi di merito) rafforza la stabilità della ricostruzione probatoria e rende più difficile il successo del gravame in sede di legittimità
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione comparata ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti i criteri, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti decisivi; plurime persone coinvolte, preordinazione o danno non lieve ostano al riconoscimento
- Le attenuanti generiche richiedono che siano allegati e provati elementi specifici e giustificativi: il loro riconoscimento non è automatico e il diniego può essere adeguatamente motivato con il richiamo all'assenza di elementi positivi
- Questioni non sollevate davanti al giudice di appello non possono essere devolute alla Corte di Cassazione: l'omissione in appello preclude la valutazione di quel profilo in sede di legittimità
- Il riconoscimento del concorso di persone nel reato può fondarsi su una valutazione complessiva delle dichiarazioni e delle circostanze, non necessariamente su prove documentali formali di un accordo preventivo
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