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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18762/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, diritti camerali e contributo SSN per annualità 1993, 1995, 2000 e 2006, emessa per il recupero di somme oggetto di precedente sgravio ritenuto erroneo. In origine deduceva l'omessa notificazione degli atti prodromici e la tardiva iscrizione a ruolo. In cassazione ha proposto un unico motivo per violazione di diverse disposizioni della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 602/1973, del d.lgs. n. 546/1992 e del codice di procedura civile, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'applicabilità degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 602/1973 e aveva ritenuto legittima la reviviscenza dell'atto sgravato senza il necessario procedimento formale, qualificando come meri atti interni l'annullamento dello sgravio e la successiva reiscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il recupero coattivo diretto previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 602/1973 riguarda solo le somme erroneamente rimborsate e non è estensibile allo sgravio, che è istituto diverso e ha natura di provvedimento di autotutela incidente sull'obbligazione. Ne deriva che, per contestare e rimuovere uno sgravio ritenuto erroneo, l'amministrazione deve seguire la via ordinaria dell'accertamento e non può procedere con mera reiscrizione a ruolo senza previo atto formale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud s.p.a., escludendo l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106 conv. in l. 31 luglio 2005, n. 156

    Richiamato dal contribuente per sostenere la tardività della cartella rispetto al termine quinquennale di iscrizione a ruolo; la Corte non si sofferma su tale profilo perché accoglie il motivo sulla diversa questione della legittimità del recupero di somme oggetto di sgravio.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Invocato in ricorso come norma sulla tempestività/notificazione della cartella; non costituisce la ratio decidendi finale.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di un formale atto di secondo grado; la Corte osserva che il recupero per sgravio non può essere ricondotto al meccanismo del mero recupero di somme rimborsate.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte ribadisce che la norma consente la diretta iscrizione a ruolo solo per il recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi, non per il recupero di somme oggetto di sgravio indebito.

  • art. 1, d.l. 17 giugno 2005, n. 106

    Richiamato nel quadro normativo relativo ai termini di iscrizione a ruolo; non è decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 3, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Norma sulla domanda di definizione agevolata depositata dal ricorrente nel corso del giudizio.

  • art. 3, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Richiamata in relazione all'accoglimento della domanda di definizione agevolata e al piano di rateazione comunicato dall'agente della riscossione.

  • art. 3, commi 2, lett. b) e 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Utilizzata per indicare il piano di dilazione in diciotto rate riferito alla definizione agevolata.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la produzione documentale in cassazione e per l'ordine di notifica alle controparti delle istanze depositate.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Evocati nel motivo di ricorso come parametri di violazione processuale; non assumono rilievo autonomo nella motivazione decisoria finale.

Massime di principio

  • Il recupero coattivo diretto mediante iscrizione a ruolo ex art. 43 d.P.R. n. 602/1973 è circoscritto al caso delle somme erroneamente rimborsate e non è estensibile, in via analogica, al diverso istituto dello sgravio.
  • Lo sgravio e il rimborso sono istituti eterogenei: il primo è un provvedimento di autotutela che incide sull'obbligazione, il secondo attiene alla fase della solutio; per questo non può applicarsi allo sgravio la disciplina pensata per il rimborso.
  • Quando l'amministrazione ritenga erroneo uno sgravio già adottato, deve rimuovere quel provvedimento attraverso la fisiologica attività di accertamento e non può limitarsi a una mera reiscrizione a ruolo priva di previo atto formale comunicato al contribuente.
  • Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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