Cassazione Civile, Ordinanza n. 18762/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, diritti camerali e contributo SSN per annualità 1993, 1995, 2000 e 2006, emessa per il recupero di somme oggetto di precedente sgravio ritenuto erroneo. In origine deduceva l'omessa notificazione degli atti prodromici e la tardiva iscrizione a ruolo. In cassazione ha proposto un unico motivo per violazione di diverse disposizioni della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 602/1973, del d.lgs. n. 546/1992 e del codice di procedura civile, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'applicabilità degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 602/1973 e aveva ritenuto legittima la reviviscenza dell'atto sgravato senza il necessario procedimento formale, qualificando come meri atti interni l'annullamento dello sgravio e la successiva reiscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il recupero coattivo diretto previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 602/1973 riguarda solo le somme erroneamente rimborsate e non è estensibile allo sgravio, che è istituto diverso e ha natura di provvedimento di autotutela incidente sull'obbligazione. Ne deriva che, per contestare e rimuovere uno sgravio ritenuto erroneo, l'amministrazione deve seguire la via ordinaria dell'accertamento e non può procedere con mera reiscrizione a ruolo senza previo atto formale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud s.p.a., escludendo l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106 conv. in l. 31 luglio 2005, n. 156
Richiamato dal contribuente per sostenere la tardività della cartella rispetto al termine quinquennale di iscrizione a ruolo; la Corte non si sofferma su tale profilo perché accoglie il motivo sulla diversa questione della legittimità del recupero di somme oggetto di sgravio.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Invocato in ricorso come norma sulla tempestività/notificazione della cartella; non costituisce la ratio decidendi finale.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di un formale atto di secondo grado; la Corte osserva che il recupero per sgravio non può essere ricondotto al meccanismo del mero recupero di somme rimborsate.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte ribadisce che la norma consente la diretta iscrizione a ruolo solo per il recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi, non per il recupero di somme oggetto di sgravio indebito.
art. 1, d.l. 17 giugno 2005, n. 106
Richiamato nel quadro normativo relativo ai termini di iscrizione a ruolo; non è decisivo nella ratio della decisione.
art. 3, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma sulla domanda di definizione agevolata depositata dal ricorrente nel corso del giudizio.
art. 3, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamata in relazione all'accoglimento della domanda di definizione agevolata e al piano di rateazione comunicato dall'agente della riscossione.
art. 3, commi 2, lett. b) e 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Utilizzata per indicare il piano di dilazione in diciotto rate riferito alla definizione agevolata.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la produzione documentale in cassazione e per l'ordine di notifica alle controparti delle istanze depositate.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
artt. 112 e 115 c.p.c.
Evocati nel motivo di ricorso come parametri di violazione processuale; non assumono rilievo autonomo nella motivazione decisoria finale.
Massime di principio
- Il recupero coattivo diretto mediante iscrizione a ruolo ex art. 43 d.P.R. n. 602/1973 è circoscritto al caso delle somme erroneamente rimborsate e non è estensibile, in via analogica, al diverso istituto dello sgravio.
- Lo sgravio e il rimborso sono istituti eterogenei: il primo è un provvedimento di autotutela che incide sull'obbligazione, il secondo attiene alla fase della solutio; per questo non può applicarsi allo sgravio la disciplina pensata per il rimborso.
- Quando l'amministrazione ritenga erroneo uno sgravio già adottato, deve rimuovere quel provvedimento attraverso la fisiologica attività di accertamento e non può limitarsi a una mera reiscrizione a ruolo priva di previo atto formale comunicato al contribuente.
- Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. dopo aver cassato la sentenza impugnata.
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