Cassazione Civile, Sentenza n. 16505/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello principale della società e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 1999. Contestazioni principali: (a) esclusione dalla definizione agevolata ("condono") per via della pendency di un procedimento penale nei confronti degli amministratori, e (b) legittimità delle riprese fiscali relative a lavori non fatturati effettuati da Nadia Pergola & C. s.a.s. (indebita deduzione dei costi e indebita detrazione dell'IVA). La ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 9 e 15 L. 289/2002) sostenendo che il procedimento penale si era poi concluso con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; rilevava inoltre vizio di motivazione sulla ricostruzione fattuale circa la natura delle contestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'esercizio dell'azione penale anteriormente alla data di perfezionamento della definizione agevolata costituisce causa ostativa in via generale e preclude l'accesso al condono anche quando il procedimento penale si riferisca agli amministratori della società; rilevato altresì che la società aveva avuto conoscenza del procedimento prima della data di perfezionamento (16/04/2003) e che l'assoluzione di taluni soggetti intervenuta successivamente non muta la preclusione. Quanto alle censure relative a motivazione e alle riprese fiscali, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (e statuizione sui contributi unificati ai sensi della normativa vigente).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 9, art. 15)
L'art. 15 impedisce l'accesso alla definizione agevolata quando sia stato esercitato l'azione penale anteriormente a una data stabilita; la disposizione opera in via generale senza richiedere una connessione diretta fra il reato contestato e gli elementi oggetto del provvedimento tributario e si applica anche se il procedimento riguarda gli amministratori della società, purché essi ne avessero formale conoscenza prima del perfezionamento della definizione.
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione: n. 3 e n. 5)
I motivi invocati sono quelli di falsità/errata applicazione di norme e di omessa/contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze fondate in diritto solo nella parte relativa alla interpretazione dell'art. 15 L. 289/2002 e ha escluso che i rilievi di merito (valutazione di fatto) possano essere riesaminati in cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 39)
Norma richiamata in relazione alle modalità di accertamento e alla disamina delle riprese ai fini delle imposte dirette; la Corte ha ritenuto che le valutazioni svolte dal giudice di merito, basate sulle risultanze del processo verbale di constatazione, non possano essere riformate in sede di legittimità.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 11)
Norma richiamata in connessione con questioni di determinazione della base imponibile e delle rettifiche; la Corte ha confermato che la verifica sulle deduzioni di costo è questione di fatto esaminata nei gradi di merito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 19)
Richiamato in riferimento alle regole IVA e all'indetraibilità; la decisione della CTR, fondata su risultanze istruttorie, è stata ritenuta insindacabile in cassazione sul piano fattuale.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (artt. 1, 5 comma 4, 6 comma 6)
Richiamati in relazione alle sanzioni e ai presupposti della pretesa tributaria; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulle posizioni di fatto e l'applicazione di tali disposizioni siano da trattare nei gradi di merito.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati in materia tributaria) (richiamato dalla giurisprudenza)
La giurisprudenza della Corte stabilisce che l'esercizio dell'azione penale per reati previsti dal d.lgs. 74/2000 costituisce causa ostativa al condono ai sensi dell'art. 15 L. 289/2002; non è richiesta una connessione specifica con gli elementi dell'atto tributario definito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1 quater) come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)
Normativa richiamata in relazione al contributo unificato: per i ricorsi proposti successivamente al 30/01/2013 e rigettati sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per la stessa impugnazione.
Art. 3 Cost. (eccezione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente)
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione: la disciplina che preclude in via generale l'accesso al condono per chi sia stato raggiunto da esercizio dell'azione penale è compatibile con i canoni di ragionevolezza e uguaglianza, attesa la finalità di garantire certezza dei tempi di definizione.
Massime di principio
- La pendency di un procedimento penale esercitato prima della data di perfezionamento della definizione agevolata preclude in modo generale l'accesso al condono, anche se il procedimento riguarda gli amministratori della società e anche se non esiste una connessione diretta fra il reato contestato e gli specifici rilievi tributari.
- La conoscenza formale del procedimento da parte degli amministratori entro la data di perfezionamento della definizione è il criterio decisivo; un proscioglimento o assoluzione intervenuto successivamente non elimina l'ostatività già cristallizzata alla data di perfezionamento.
- Le censure che riguardano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti (es. legittimità delle riprese IVA o della deduzione dei costi) sono questioni di merito riservate ai giudici di merito e non sono rivedibili in cassazione se fondate su diverse valutazioni probatorie.
- L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 15 L. 289/2002 per violazione del principio di uguaglianza è difficilmente accoglibile: la normativa è considerata ragionevole perché garantisce certezza temporale nella definizione degli istituti di condono.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare con precisione le date di conoscenza del procedimento penale, l'epoca di perfezionamento della richiesta di definizione e ogni elemento probatorio che dimostri l'assenza di pendency nei termini rilevanti; diversamente il beneficio del condono sarà precluso.
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