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Sentenza

Sentenza n. 3768/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 1161/2023 PUBBLICATA IL 21/11/2023 DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Giustizia amministrativa202502685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1161/2023, relativa all'accredito delle somme dovute sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1161/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 500,00 a uno dei ricorrenti, euro 1.500,00 a un altro e euro 2.000,00 a ciascuno degli altri due. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e si è costituito chiedendo il rigetto con una memoria di stile. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato da certificazione di cancelleria del 23 luglio 2024, nonché l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell'ente il 24 novembre 2023.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Benevento, provvedendo all'accredito sulla Carta elettronica del docente delle somme spettanti a ciascun ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni su richiesta della parte. Il commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato fissato in euro 500,00, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale, fissando un termine e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso inutile del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, dopo la notificazione del titolo presso la sede dell'ente, concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 414 c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale era stato proposto davanti al Tribunale ordinario il giudizio definito dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede dell'ente.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche eventuali modifiche di bilancio.
  • Le spese dell'eventuale attività commissariale e le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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