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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32331/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Ferrara in seguito a comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che indicava un reddito familiare di euro 15.098,00, superiore ai limiti per il beneficio. Il ricorrente ha dedotto che l'Agenzia delle Entrate ha computato erroneamente il reddito perché non ha escluso dagli accertamenti gli oneri deducibili (euro 5.297,01), i quali, se sottratti, porterebbero il reddito a euro 9.800,00 consentendo l'ammissione al beneficio; ha dunque denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio perché, ai fini della verifica dei limiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato, devono essere considerati tutti i componenti del reddito effettivamente percepiti o posseduti dalla famiglia convivente, anche se esclusi o non imponibili ai fini IRPEF (es.: redditi esenti, soggetti a ritenuta o a regime sostitutivo). Ne consegue che gli oneri deducibili non devono essere sottratti al reddito rilevante per l'ammissione: le voci deducibili possono comunque rivelare la capacità economica del richiedente. Per l'effetto il decreto di revoca è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante"

    Il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio è la somma dei redditi di tutti i conviventi; la Corte interpreta la norma nel senso di considerare ogni componente di reddito effettivamente percepito, anche se escluso dalla base imponibile IRPEF.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 99, 112, 113

    Richiamate per i profili procedurali relativi alla reclamabilità o impugnabilità dei provvedimenti di ammissione/revoca del patrocinio; in particolare la revoca richiesta dall'ufficio finanziario è immediatamente ricorribile in Cassazione.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 10

    Norma che disciplina gli oneri deducibili ai fini IRPEF; la sentenza afferma che tali oneri, pur riducendo l'imponibile fiscale, non devono essere automaticamente sottratti dal reddito valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio perché non elidono la capacità economica complessiva.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si deve considerare il reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto dalla famiglia convivente; non si limitare al solo reddito imponibile IRPEF.
  • Gli oneri deducibili fiscalmente (ex art. 10 TUIR) non sono automaticamente sottraibili dal computo del reddito ai fini del patrocinio: la loro presenza può comunque rivelare capacità economica e quindi rilevare.
  • La documentazione dell'Agenzia delle Entrate che segnala il superamento dei limiti reddituali ha valore decisivo; chi contesta il calcolo deve provare in modo chiaro un errore di computo o di qualificazione delle poste reddituali.
  • Se la revoca del beneficio è stata richiesta dall'ufficio finanziario, il provvedimento è impugnabile in Cassazione; altrimenti si segue la procedura di reclamazione prevista dall'art. 99 d.P.R. 115/2002.
  • In situazioni similari, prima di proporre ricorso conviene verificare la natura delle poste che si intendono escludere dal reddito (esenti, deducibili, non imponibili) e raccogliere documentazione probatoria che dimostri che tali voci non incidono sulla reale capacità economica familiare.

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