Cassazione Civile, Ordinanza n. 13296/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in via solidale, di una somma dovuta in forza di alcune cambiali. La destinataria dell’ingiunzione, insieme a un coobbligato, ha proposto opposizione sostenendo di non essere obbligata quale coemittente del titolo, ma di aver apposto la sottoscrizione solo per avallo. Il tribunale ha respinto l’opposizione e la corte d’appello ha confermato, ritenendo che la firma apposta sulla faccia anteriore della cambiale, in assenza di elementi testuali o fattuali indicativi della garanzia, fosse espressiva di obbligazione solidale e non di avallo. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, sostenendo che la volontà di obbligarsi per avallo può risultare dalla mera sottoscrizione sulla faccia anteriore del titolo e che la sentenza d’appello avrebbe errato nel qualificarla come coemittente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso a un condebitore solidale, ritenendo la causa scindibile e quindi irrilevante l’omissione ex art. 332 c.p.c. una volta spirati i termini per impugnare. Nel merito ha rigettato il ricorso, affermando che non ogni firma apposta sulla faccia anteriore della cambiale, diversa da quella dell’emittente, deve essere interpretata come avallo: occorre valutare il titolo nel suo complesso e gli eventuali elementi idonei a rivelare la volontà di prestare garanzia. In presenza di più sottoscrizioni, la qualità di avallante non si presume e, se il titolo non la evidenzia, può legittimamente essere ravvisata una coemissione. L’accertamento sul significato della sottoscrizione è stato qualificato come giudizio di fatto riservato al merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
La mera sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore della cambiale non implica automaticamente avallo; occorre verificare, dal testo del titolo e dagli elementi concorrenti, se emerga la volontà di prestare garanzia cambiaria.
art. 332 c.p.c.
L’omessa notificazione dell’impugnazione a un condebitore in causa scindibile non determina inammissibilità del ricorso quando siano già decorsi i termini per impugnare nei suoi confronti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la fase camerale e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Per distinguere tra avallo e coemissione di una cambiale apposta con firma sulla faccia anteriore del titolo, il giudice deve valorizzare prima di tutto il contenuto del titolo stesso e ogni elemento oggettivo idoneo a rivelare la volontà del sottoscrittore.
- L’avallo non si presume dalla sola presenza di una firma sul fronte della cambiale: in caso di pluralità di sottoscrizioni, la qualità di avallante deve risultare dal titolo o essere dimostrata dall’interessato.
- Se dal titolo non emergono indicazioni di garanzia, la sottoscrizione può essere correttamente interpretata come assunzione di obbligazione propria quale coemittente, anziché come garanzia per avallo.
- L’accertamento del significato giuridico della sottoscrizione apposta sul titolo cambiario è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
- In materia di impugnazione, l’omessa notifica del ricorso a una parte del giudizio precedente non comporta inammissibilità quando la causa sia scindibile e siano già decorsi i termini per impugnare nei confronti della parte non evocata.
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