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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18058/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati impugnano la rideterminazione delle pene operata dalla Corte d'appello nel quadro di un concordato/processo per accordo (art. 599-bis c.p.p.): alcune critiche riguardano la mancata verifica di eventuali cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.); altri censurano la misura dell'aumento di pena applicata per continuazione tra artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; contestazioni sulla mancata o insufficiente concessione delle circostanze attenuanti generiche; la presunta correzione di calcoli del concordato da parte del Collegio (Massimino); e la mancata motivazione circa la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata (sempre nel caso di Massimino).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati (Accardi, D'Anna, Guerrera, Nastasi Anthony, Nastasi Giuseppe, Puglisi Filippo, Puglisi Salvatore, Urzì) perché avevano concordato in appello il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., implicando rinuncia ai motivi di gravame e rendendo preclusa la censura in Cassazione. Per Massimino il ricorso è parzialmente fondato: la Corte respinge la censura relativa alla modifica dei calcoli del concordato (ritenuta non sanzionabile poiché il risultato finale coincide con l'accordo e la pena è legale) ma accoglie la censura relativa alla mancanza di motivazione sulla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata; annulla quindi la sentenza impugnata nei confronti di Massimino limitatamente alla statuizione sulla libertà vigilata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio su quel punto, dichiarando inammissibile il resto. Per tutti gli altri ricorrenti la Cassazione conferma l'inammissibilità e li condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'accordo delle parti sull'accoglimento dei motivi di appello e sulla determinazione della pena comporti rinuncia alle censure relative alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, rendendo inammissibili i ricorsi per cassazione contro la sentenza di concordato in appello.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte la norma stabilisce che la Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, confermando la preclusione impugnatoria.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    I ricorrenti hanno genericamente evocato possibili cause di non punibilità ex art. 129, ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e inammissibile dato il precedente accordo processuale che implicava rinuncia alle censure.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La norma disciplina la continuazione tra reati previsti dalla legge sugli stupefacenti; la Corte ha osservato che le contestazioni sulla misura dell'aumento per continuazione non potevano essere valutate in Cassazione perché il trattamento sanzionatorio era stato concordato in appello.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riferita alla pena per il reato associativo: la Corte ha ritenuto che le lamentele sulla composizione della pena tra art. 74 e art. 73 siano precluse dalla concordanza in sede di 599-bis.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche concordata in appello; la Corte ha ritenuto che la misura pattuita e recepita non sia sindacabile in Cassazione.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (menzionato dalla giurisprudenza)

    La giurisprudenza richiamata stabilisce che gli errori di calcolo nelle operazioni finali alla determinazione della pena concordata non sono censurabili in Cassazione quando il risultato finale coincide con l'accordo e non produce una pena illegale; principio applicato anche al concordato in appello.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale rimedio contro la dichiarazione di inammissibilità della Cassazione (ricorso straordinario), prevista dal sistema normativo per le sentenze di 599-bis/accoglimento su richiesta delle parti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la norma disponendo l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, salvo responsabilità per colpa esclusa nel caso di specie.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza n. 186 del 13/6/2000

    La Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese se la parte non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie non sono emersi elementi di colpa, ma si è comunque applicata la sanzione equitativa prevista.

Massime di principio

  • Un accordo sulle ragioni d'appello e sulla determinazione della pena (art. 599-bis c.p.p.) comporta generalmente la rinuncia alle ulteriori impugnazioni relative a responsabilità e trattamento sanzionatorio, rendendo i ricorsi per Cassazione inammissibili.
  • Errori formali di calcolo nelle operazioni dirette a determinare la pena concordata non sono censurabili in Cassazione se il risultato finale coincide con l'accordo delle parti e la pena è legale.
  • Questioni o richieste che non siano state espressamente oggetto di rinuncia nel concordato restano impugnabili: la Corte può annullare e rinviare limitatamente alle statuizioni non motivate o non concordate.
  • La mancata specificazione di quale causa di non punibilità si ritenga applicabile (art. 129 c.p.p.) rende la censura generica e inammissibile quando le parti hanno previamente rinunciato ad altre impugnazioni.
  • La declaratoria di inammissibilità in sede di Cassazione può comportare condanna alle spese e un versamento equitativo alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo prova di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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