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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08795/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Tre soggetti asseritamente impiegati come braccianti agricoli hanno agito per ottenere l'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo per gli anni 2004-2008, per un numero di giornate indicate in giudizio, e la conseguente iscrizione negli elenchi delle lavoratrici agricole del comune di appartenenza. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata, con particolare riguardo alle deposizioni testimoniali, l'esistenza degli elementi essenziali del rapporto (luogo, periodo, orario, mansioni e retribuzione). La corte d'appello aveva confermato il rigetto, reputando insufficienti le prove testimoniali anche alla luce dell'estensione del fondo e della sproporzione tra tale estensione e il numero di lavoratori denunciati. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per mancata valutazione organica e complessiva delle prove; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'assoluzione penale del datore di lavoro dall'imputazione di truffa ai danni dell'INPS; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, subordinatamente all'accoglimento dei precedenti motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché diretto a contestare il merito della valutazione delle prove testimoniali, profilo riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, e per il resto infondato perché la motivazione era presente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme: entrambi i giudici di merito avevano fondato il rigetto sulla mancata prova dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro agricolo; inoltre l'assoluzione penale del datore di lavoro è stata ritenuta non decisiva, perché l'eventuale insussistenza del reato di truffa non esclude l'assenza, in fatto, dei presupposti del rapporto lavorativo dedotto. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La Corte non ha provveduto sulle spese per mancanza di difese scritte dell'INPS e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente può essere dedotta, ma nella specie la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e comprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il veicolo per denunciare nullità della sentenza; non consente però di trasformare in vizio di legittimità una censura di merito

  • art. 115 c.p.c.

    la sua deduzione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è inammissibile quando mira soltanto a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova non è configurabile se la doglianza riguarda in realtà l'apprezzamento delle risultanze istruttorie

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia decisione conforme sui medesimi fatti

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese era subordinata all'accoglimento dei motivi principali ed è rimasta assorbita

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La valutazione delle prove testimoniali e, più in generale, del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di nuova ponderazione delle risultanze processuali.
  • Le doglianze formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano a contestare l'apprezzamento delle prove e non l'erronea ripartizione dell'onere probatorio o l'utilizzo di prove non consentite.
  • In presenza di doppia decisione conforme sui medesimi fatti decisivi, il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
  • L'esito assolutorio in sede penale per un fatto connesso non è di per sé decisivo nel giudizio civile quando la domanda richiede comunque la prova positiva degli elementi costitutivi del rapporto dedotto.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte non condivida la valutazione delle risultanze svolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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