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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14636/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato la nullita' della sentenza di condanna emessa dal GUP di Parma (01/02/2022) per violazione dell'art. 521 c.p.p., ritenendo che il primo giudice avesse condannato per un reato diverso (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) rispetto a quello contestato in imputazione (art. 3 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduce violazione di norme di diritto processuale (art. 606, comma 1 lett. b) e c) c.p.p. in relazione a artt. 516, 518, 521, 522 e 604 c.p.p.) sostenendo che si trattasse di un "fatto nuovo" e non di un mero "fatto diverso" e che quindi la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 604 comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di concreto interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 568 comma 4 c.p.p., ritenendo che la dichiarazione di nullita' della sentenza di primo grado abbia fatto venir meno la precedente condanna e che l'imputato disponga di piena facolta' di difesa nel nuovo procedimento; non e' stato possibile, per carenza di ammissibilita', rilevare l'estinzione del reato per prescrizione (maturata il 27/08/2022) o altre cause di improcedibilita'. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale contestata nella condanna di primo grado; la Corte d'appello ha ritenuto che la condanna applicasse questo articolo anziche' l'art. 3, configurando una diversa qualificazione del fatto.

  • art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Imputazione originaria contestata (reato dichiarativo); il contrasto tra imputazione e sentenza di condanna ha costituito il presupposto della nullita' per immutatio criminis ai sensi dell'art. 521 c.p.p.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Rilevata violazione da parte del giudice di primo grado per aver condannato per reato diverso rispetto all'imputazione; la violazione ha determinato la nullita' della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 521 c.p.p.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti dell'annullamento: comma 1 (trasmissione al pubblico ministero quando si tratta di fatto diverso) e comma 3 (annullamento senza rinvio quando e' emerso un fatto nuovo). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del comma 1 non essendosi configurato un 'fatto nuovo'.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza evocato nel contendere la legittimita' della sentenza di condanna; la sentenza di legittimita' richiama il principio nell'analisi dell'immutatio criminis.

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce la necessita' di un concreto interesse ad impugnare; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto dell'imputato a impugnare la sentenza di annullamento che ha fatto venir meno la condanna.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Vizio dedotto dal ricorrente (violazione di norme sul giudizio), ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilita' del ricorso.

  • artt. 516, 518, 522 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel motivo di ricorso come riferimenti alle regole di formazione e motivazione della sentenza; la Corte non e' entrata nel merito per inammissibilita'.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte in relazione alla determinazione del contributo a carico del ricorrente verso la Cassa delle Ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • L'impugnazione contro la sentenza di appello che dichiara la nullita' della sentenza di primo grado e rinvia gli atti e' ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale ad ottenere l'eliminazione del provvedimento impugnato; tale interesse va valutato rispetto alla situazione effettivamente determinatasi dopo la pronuncia impugnata.
  • Quando la Corte d'appello annulla una condanna per violazione dell'art. 521 c.p.p. e rinvia per diverso titolo di reato (fatto 'diverso'), l'imputato in genere non ha interesse concreto ad impugnare perche' la sua posizione processuale non risulta peggiorata dall'eliminazione della condanna e avra' ampia facolta' di difesa nel nuovo procedimento.
  • La distinzione tra 'fatto diverso' e 'fatto nuovo' e' cruciale: il fatto nuovo e' un episodio autonomo che si aggiunge ai fatti contestati e, se riconosciuto, puo' giustificare l'annullamento senza rinvio; la sua sussistenza deve essere chiaramente individuata per cambiare l'operativita' dell'art. 604 c.p.p.
  • Se il Pubblico Ministero deduce, e vi sono elementi, la prescrizione del reato intervenuta, puo' chiedere l'annullamento senza rinvio per prescrizione; tuttavia, la Corte di legittimita' non puo' decidere tali questioni di merito se il ricorso e' dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
  • Chi intende impugnare una sentenza di annullamento per nullita' deve dimostrare che l'eliminazione della decisione di primo grado gli arreca un pregiudizio concreto (es. vanificazione di un'assoluzione favorevole). In assenza di cio', il ricorso per cassazione e' inammissibile.

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