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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1228

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1228 della Commissione del 29 novembre 2019 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un formato standardizzato per le domande presentate all’ESMA in materia di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni. L’obiettivo è assicurare che le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2020/1230 siano presentate in modo uniforme, facilmente identificabile e conservabile. Il testo si limita quindi a regolare la forma della domanda, richiedendo supporto durevole e riferimento univoco per ciascun documento. Gli allegati contengono le tabelle con i dati generali e i riferimenti documentali da includere nelle due tipologie di istanze.

Stabilisce il formato uniforme delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e delle domande di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402.

Ambito di applicazione

Si applica ai richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, nonché ai repertori di dati sulle negoziazioni che chiedono l’estensione della registrazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), dello stesso regolamento. Riguarda il formato e le modalità di presentazione delle domande trasmesse all’ESMA, imponendo l’uso dei modelli degli allegati I e II, su supporto durevole e con numerazione di riferimento univoca. Non disciplina il merito dei requisiti di autorizzazione o registrazione, ma soltanto la struttura documentale della domanda. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Formato delle domande di registrazione ed estensione della registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1228 della Commissione dà attuazione all’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, stabilendo un formato uniforme per le domande rivolte all’ESMA in materia di repertori di dati sulle cartolarizzazioni e di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni. La finalità dichiarata è assicurare che tutte le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2020/1230 siano presentate in modo omogeneo, facilmente individuabile e conservabile per usi futuri e riproduzione.

Ambito di applicazione

Il testo si applica a due categorie di soggetti:

  • i richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402;
  • i repertori di dati sulle negoziazioni che chiedono l’estensione della registrazione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402.

L’atto non incide sulle condizioni sostanziali di registrazione, ma disciplina esclusivamente il formato della domanda e le modalità di presentazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Struttura della domanda e requisiti formali

Le domande devono essere presentate:

  • su un supporto durevole, come definito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;
  • con un numero di riferimento unico assegnato a ciascun documento contenuto nella domanda.

La logica del regolamento è quella di consentire all’ESMA una più agevole verifica, classificazione e conservazione della documentazione, grazie a un formato standard e a un sistema di identificazione puntuale di ogni documento.

Domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

L’allegato I contiene il modello da utilizzare per la domanda di registrazione. La sezione dedicata alle informazioni generali richiede, tra l’altro:

  • data della domanda;
  • denominazione sociale;
  • sede di costituzione e ambito di attività;
  • LEI registrato presso la Global Legal Entity Identifier Foundation;
  • indirizzo della sede legale del repertorio, delle imprese figlie e delle succursali;
  • URL del sito web;
  • tipi di cartolarizzazione, metodi di trasferimento del rischio e tipi di esposizioni sottostanti per i quali si chiede la registrazione;
  • eventuale autorità competente dello Stato membro di stabilimento che ha autorizzato o registrato il richiedente, con relativo numero di riferimento;
  • nominativi e recapiti dei responsabili della domanda;
  • nominativi e recapiti dei responsabili della conformità del repertorio o di altro addetto alla valutazione della conformità, in relazione ai servizi di base inerenti alla cartolarizzazione;
  • dati dell’impresa madre e dell’impresa madre capogruppo, inclusi LEI, indirizzi e informazioni sulle autorità di vigilanza responsabili.

La seconda tabella dell’allegato I impone, per ciascun documento, l’indicazione di:

  • disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 cui il documento si riferisce;
  • numero di riferimento unico del documento;
  • titolo del documento;
  • capitolo, sezione o pagina in cui l’informazione è riportata, oppure motivo della sua assenza.

La nota dell’allegato precisa che tale riferimento documentale vale per tutte le informazioni richieste dal regolamento delegato, salvo specifiche esclusioni indicate nella nota stessa, ossia l’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), e lettere e), f), h) e i), nonché l’articolo 7, paragrafo 2.

Domanda di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni

L’allegato II contiene il modello per l’estensione della registrazione. La struttura è sostanzialmente analoga a quella dell’allegato I, ma include anche la data di registrazione del richiedente come repertorio di dati sulle negoziazioni.

Le informazioni generali richieste comprendono:

  • data della domanda;
  • data di registrazione del richiedente come repertorio di dati sulle negoziazioni;
  • denominazione sociale;
  • LEI;
  • indirizzo della sede legale, delle imprese figlie e delle succursali;
  • URL del sito web;
  • tipi di cartolarizzazione, metodi di trasferimento del rischio e tipi di esposizioni sottostanti oggetto della domanda;
  • eventuale autorità competente che ha autorizzato o registrato il richiedente;
  • nominativi e recapiti dei responsabili della domanda;
  • nominativi e recapiti dei responsabili della conformità o di altro addetto alla valutazione della conformità, in relazione ai servizi di base inerenti alla cartolarizzazione.

Anche l’allegato II richiede una tabella di riferimenti documentali con le medesime informazioni previste per l’allegato I: disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230, numero di riferimento unico, titolo del documento e indicazione della parte del documento in cui l’informazione è riportata o del motivo dell’assenza. Vale anche qui la medesima esclusione prevista nella nota dell’allegato I.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua efficacia generale: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Formato uniforme delle domande

Le domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e le domande di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni devono essere presentate utilizzando i formati di cui all’allegato I e all’allegato II, rispettivamente, in attuazione dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402.

Modalità di presentazione

Le domande devono essere presentate su un supporto durevole, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE, e ciascun documento contenuto nella domanda deve essere corredato di un numero di riferimento unico.

Contenuto dell’allegato I

Per la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è richiesta una sezione di informazioni generali (data della domanda, denominazione sociale, sede di costituzione e ambito di attività, LEI, indirizzi della sede legale, delle imprese figlie e delle succursali, URL del sito web, tipi di cartolarizzazione e di esposizioni sottostanti, eventuale autorizzazione o registrazione presso un’autorità competente, dati dei responsabili della domanda e della conformità, informazioni sull’impresa madre e sull’impresa madre capogruppo, inclusi LEI, indirizzi e dati dell’autorità di vigilanza).

Contenuto dell’allegato I – riferimenti documentali

La domanda deve includere riferimenti per ciascun documento che indichi la disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 cui si riferisce, il numero di riferimento univoco, il titolo del documento e il capitolo/sezione/pagina in cui l’informazione è riportata oppure il motivo della sua mancanza. La nota esclude alcune informazioni dall’obbligo di riferimento documentale, in particolare quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), e lettere e), f), h) e i), e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato.

Contenuto dell’allegato II

Per la domanda di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni sono richieste informazioni generali analoghe, con l’aggiunta della data di registrazione del richiedente come repertorio di dati sulle negoziazioni. Anche in questo caso sono previsti i dati identificativi del richiedente, del sito web, dei tipi di cartolarizzazione oggetto della richiesta e dei responsabili della domanda e della conformità.

Contenuto dell’allegato II – riferimenti documentali

Anche per la domanda di estensione della registrazione è prevista una tabella di riferimenti documentali con disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230, numero di riferimento univoco, titolo del documento e indicazione del capitolo/sezione/pagina o del motivo della mancanza dell’informazione; vale la medesima esclusione di cui alla nota dell’allegato I.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecartolarizzazionemercati finanziarivigilanza finanziariarepertori di dati

Testo integrale

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