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Sentenza

Sentenza n. 429/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza, alla sentenza n. 183/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Salerno il 31.01.2024 all’esito del procedimento iscritto al NRG. 1110/2023;

Giustizia amministrativa202501310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2021-2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica del docente per l’importo nominale di euro 500,00 relativo all’anno scolastico 2021-2022 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 9 febbraio 2024; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997; tuttavia, il Ministero non aveva dato prova dell’avvenuta esecuzione. La ricorrente ha pertanto chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato, era passato in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere attribuito la carta docente riconosciuta dal giudicato, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore eventuale inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente e imponendogli di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, per dare piena esecuzione al giudicato. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione e ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato, che il Ministero è tenuto ad attribuire alla docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è stato notificato all’amministrazione, è passato in giudicato ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, senza che l’amministrazione abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
  • In presenza di un giudicato che impone l’attribuzione di un beneficio economico, l’amministrazione deve adottare entro il termine assegnato dal giudice tutti gli atti necessari alla sua concreta erogazione, non essendo sufficiente una mera attività formale o interlocutoria.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo insediamento alla richiesta dell’interessato attestante la scadenza del termine assegnato e la perdurante inottemperanza.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario deve porre in essere le iniziative necessarie, incluse le eventuali modifiche di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, per rendere possibile l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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