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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37674/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Milano (3/2/2021) che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente contestava: 1) la carenza di motivazione e la erronea qualificazione del ruolo di amministratore di fatto della "Nuova Cantieri s.r.l." (mancanza di elementi sintomatici di gestione continuativa e significativa); 2) il travisamento della prova e la mancata considerazione della documentazione relativa a operazioni finanziarie (distrazione del finanziamento e temporalità delle fatture); 3) la illegittimità del trattamento sanzionatorio, segnatamente la sussistenza della recidiva specifica reiterata e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse correttamente colmato la lacuna motivazionale indicata nella precedente pronuncia, individuando elementi sintomatici dell'amministratore di fatto: partecipazione alla costituzione della societa', ruolo decisionale con il cognato, ripetuti avvicendamenti degli amministratori comunicati in ritardo, trasferimento delle somme a società riconducibili al ricorrente, e interlocuzione del commercialista con il ricorrente anziché con la socia formale. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sul travisamento della prova e sulla pena: la pena base è stata applicata al minimo, la recidiva e l'aumento di pena sono stati motivati e il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato con la pluralità e la metodicità delle condotte. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    art. 216, comma 1, n. 2; art. 219, comma 2; art. 223, comma 2

    Norme richiamate per la fattispecie di bancarotta fraudolenta, per l'aggravante della pluralità dei fatti e per la disciplina delle scritture contabili; la Corte ha applicato tali disposizioni ritenendo provata la distrazione di somme e la distruzione/sottrazione dei libri contabili.

  • Codice Civile

    Richiamata per definire la nozione di amministratore di fatto: occorre esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori; non è necessario esercitare tutti i poteri ma un'apprezzabile attività gestoria non episodica.

  • Codice di procedura penale

    Il giudice del rinvio ex art. 627 è chiamato a colmare specifiche lacune motivazionali indicate dalla Corte di legittimità; la fase rescissoria è limitata a quelle questioni e le altre risultanze restano in giudicato.

  • Codice Penale

    Norma sul trattamento della recidiva: la Corte ha applicato l'aumento previsto per la recidiva specifica reiterata, spiegando l'incremento aritmetico alla pena base.

  • Codice di procedura penale (norme probatorie e di motivazione)

    artt. 192, 195, 526, 530 comma 2

    Richiamate nelle censure difensive relative a motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi probatori e degli indici sintomatici fosse congrua e logica, escludendo il vizio denunciato.

Massime di principio

  • Per qualificare una persona come amministratore di fatto occorre dimostrare un esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie; non è necessario che abbia esercitato tutti i poteri formali, ma devono emergere elementi sintomatici concreti (rapporti con dipendenti, interlocuzioni con fornitori/consulenti, trasferimenti di fondi, partecipazione decisionale).
  • La Cassazione, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., ha poteri limitati: il giudice del rinvio deve colmare le specifiche lacune motivazionali indicate dalla Corte e la valutazione dei fatti, se motivata, è sostanzialmente insindacabile in sede di legittimità.
  • Le doglianze generiche e non supportate da un'analisi puntuale delle risultanze probatorie e della motivazione della sentenza impugnata sono destinate a essere ritenute infondate in cassazione.
  • Sulle questioni di prova documentale e testimoniale la Corte valuta la congruenza complessiva degli elementi e può ritenere non sussistente il travisamento se la motivazione dimostra un apprezzamento logico delle risultanze.
  • La sussistenza della recidiva e l'aumento di pena devono essere adeguatamente motivati: la reiterazione di condanne simili e la prossimità temporale possono legittimare la valutazione della maggiore pericolosità sociale e il diniego delle attenuanti.

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