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Circolare

Circolare numero 126 del 14-6-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto che, a seguito di sentenza, siano stati riconosciuti aventi diritto all’esodo anticipato previsto dalla legge n. 270/1988. Vengono chiariti gli effetti contributivi e pensionistici delle pronunce intervenute dopo il 30 novembre 1992, distinguendo tra chi non aveva ancora cessato il rapporto e chi era già titolare di pensione del Fondo. Sono inoltre indicati gli adempimenti delle Sedi, le modalità di liquidazione o revoca delle pensioni, la sistemazione della posizione assicurativa, il recupero dell’onere di prepensionamento e la gestione del periodo lavorativo successivo all’esodo.

Esodo anticipato e trattamento pensionistico per lavoratori del Fondo trasporti riconosciuti inidonei con sentenza

Esodo anticipato e pensionamento per il personale inidoneo del Fondo trasporti

La circolare interviene sui casi di lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto che, sulla base di sentenze emesse successivamente al 30 novembre 1992, abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto all’esodo anticipato previsto dall’art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270. L’obiettivo è coordinare gli effetti della pronuncia giudiziale con la disciplina pensionistica e contributiva applicabile, distinguendo le diverse situazioni operative e definendo gli adempimenti delle Sedi.

Presupposti per la liquidazione della pensione

Quando l’azienda di appartenenza adotta un formale provvedimento di esonero in attuazione della sentenza, facendo risolvere il rapporto di lavoro in una data compresa nel quinquennio 1988-1992 e comunque non oltre il 30 novembre 1992, matura il diritto alla pensione a carico del Fondo speciale dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto. Il trattamento va determinato con l’anzianità contributiva maturata alla data di risoluzione e sulla base della retribuzione pensionabile che sarebbe spettata alla stessa data in applicazione dell’Accordo nazionale di categoria del 28 luglio 1989 sul trattamento retributivo del personale inidoneo, e non della retribuzione effettivamente percepita.

Qualificazione del periodo tra esodo e cessazione effettiva

Il periodo lavorativo intercorrente tra la data di esodo prevista dall’art. 3 della legge n. 270/1988 e la data di effettiva cessazione deve essere considerato come nuovo rapporto di lavoro svolto in qualità di agente non di ruolo. Per tale periodo non vi è obbligo di iscrizione al Fondo autoferrotranvieri. I contributi sono invece dovuti nell’assicurazione generale obbligatoria e danno luogo a un supplemento di pensione secondo la normativa vigente. La circolare evidenzia anche che, per questi lavoratori, l’azienda resta soggetta all’applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e delle successive modifiche, senza possibilità di un nuovo reinquadramento in ruolo dopo l’esonero disposto in esecuzione della sentenza.

Adempimenti delle Sedi per i lavoratori non ancora cessati

Per i lavoratori che alla data della sentenza non avevano ancora risolto il rapporto di lavoro con l’azienda, la Sede deve procedere alla liquidazione della pensione secondo la decorrenza indicata in sentenza, previa verifica dell’avvenuto provvedimento aziendale di esonero. Nel definire il pagamento occorre tenere conto:

  • del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione previsto dal comma 6 dell’art. 3 della legge n. 270/1988 fino al raggiungimento della normale età pensionabile;
  • delle regole sul cumulo previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 503/1992, come modificato dall’art. 11, commi 9 e 10, della legge n. 537/1993.

La Sede deve inoltre recuperare dal pensionato l’onere previsto dal comma 4 dell’art. 3 della legge n. 270/1988 per il periodo di anticipo pensionistico. A tal fine deve determinare l’importo tramite la procedura GAFS, richiamata in IMS-PN, e comunicarlo all’interessato con invito al pagamento in unica soluzione entro 30 giorni. Alla comunicazione va allegato il bollettino di conto corrente postale per le riscossioni varie, con la causale "Contributi a carico pensionato Legge 270/1988". Le somme riscosse vanno imputate al conto ETR 22/11; in caso di mancato versamento si procede al recupero secondo le modalità ordinarie.

Sistemazione contributiva e assicurativa

Per la posizione assicurativa dell’interessato la circolare impone di annullare la contribuzione versata al Fondo successivamente alla data di esonero disposta ai sensi dell’art. 3 della legge n. 270/1988 e di regolarizzare la posizione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, utilizzando le somme già versate al Fondo. Se necessario, eventuali differenze devono essere richieste alle aziende o rimborsate, sempre che non vi siano motivi ostativi. Devono inoltre essere eseguiti gli adempimenti già previsti dalla circolare n. 234 del 15 novembre 1989 in relazione ai contributi previdenziali di competenza delle aziende per i dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza.

Casi in cui il soggetto è già titolare di pensione

Se al momento della sentenza il soggetto è già titolare di pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva al 30 novembre 1992, la Sede deve revocare la pensione in essere e recuperare l’importo complessivamente corrisposto. Deve poi liquidare una nuova pensione con la decorrenza fissata dalla sentenza, seguendo le regole applicabili ai casi precedenti anche per il calcolo e il recupero dell’onere di prepensionamento. Nel pannello FS03, campo 22, devono essere indicati sia il codice 1W sia il codice 1L, così da consentire l’accantonamento degli arretrati sul P.1r/ott localizzato presso l’ufficio pagatore TRD e il conguaglio con quanto già corrisposto sulla pensione eliminata. L’onere di prepensionamento viene calcolato automaticamente dalla procedura e detratto dalla pensione in pagamento.

Riesame delle pensioni già definite

Infine, la circolare dispone che le Sedi riesaminino le pensioni già liquidate in passato in base a sentenze sulla stessa materia, verificando in particolare che sia stato effettivamente recuperato dagli interessati l’onere dovuto per il collocamento anticipato in pensione.

Punti principali

Ambito della circolare e principio generale

La circolare riguarda i casi in cui, con sentenze emesse dopo il 30 novembre 1992, sia stato riconosciuto il diritto all’esodo dal servizio e al pensionamento anticipato con effetto da date comprese nel quinquennio 1988-1992, ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270. Se l’azienda di appartenenza emette un formale provvedimento di esonero in attuazione della sentenza, con cessazione del rapporto in una data del quinquennio e comunque non oltre il 30 novembre 1992, la pensione a carico del Fondo speciale spetta dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto. Il trattamento va calcolato con l’anzianità contributiva maturata a quella data e sulla retribuzione pensionabile che sarebbe spettata secondo l’Accordo nazionale di categoria del 28 luglio 1989, e non sulla retribuzione effettivamente percepita.

Regime del periodo tra esodo e cessazione effettiva

Il periodo di lavoro svolto tra la data di esodo ex lege n. 270/1988 e la cessazione effettiva delle prestazioni deve essere considerato come nuovo rapporto di lavoro in qualità di agente non di ruolo, senza obbligo di iscrizione al Fondo autoferrotranvieri. Durante tale periodo i contributi sono dovuti nell’assicurazione generale obbligatoria e danno diritto a un supplemento di pensione secondo la normativa vigente. La circolare richiama inoltre che l’azienda deve applicare le norme del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modifiche, e che mancano le condizioni soggettive per un nuovo reinquadramento in ruolo dopo l’esonero disposto in esecuzione della sentenza.

Adempimenti per i lavoratori che non avevano ancora cessato il rapporto

Per i lavoratori che alla data della sentenza non avevano ancora risolto il rapporto con l’azienda, la Sede deve liquidare la pensione con la decorrenza indicata in sentenza, verificando che sia stato adottato un formale provvedimento aziendale di esonero dalla stessa data. Il pagamento dei ratei va coordinato con il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione previsto dal comma 6 dell’articolo 3 della legge n. 270/1988 fino al raggiungimento della normale età pensionabile, nonché con le disposizioni dell’art. 10 del d.lgs. n. 503/1992 come modificato dalla legge n. 537/1993. Va inoltre recuperato il contributo a carico del pensionato per il periodo di anticipo, da versare in unica soluzione entro 30 giorni, tramite bollettino postale per riscossioni varie con causale specifica. In caso di mancato pagamento si procede al recupero con le ordinarie modalità.

Sistemazione della posizione assicurativa

Le Sedi devono annullare la contribuzione versata al Fondo dopo la data di esonero ai sensi dell’art. 3 della legge n. 270/1988 e regolarizzare la posizione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, utilizzando le somme già versate al Fondo. Eventuali differenze devono essere richieste alle aziende o rimborsate, se non sussistono motivi ostativi. Devono inoltre essere eseguiti gli adempimenti previsti dalla precedente circolare n. 234 del 15 novembre 1989 per i contributi previdenziali a carico delle aziende.

Gestione dei casi in cui il soggetto è già pensionato

Se alla data della sentenza il soggetto è già titolare di pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva al 30 novembre 1992, la Sede deve revocare la pensione in essere e recuperare tutte le somme corrisposte. Deve poi liquidare una nuova pensione con la decorrenza stabilita dalla sentenza, applicando le regole indicate per i casi precedenti, compresa la determinazione e il recupero dell’onere per il prepensionamento. Nel campo 22 del pannello FS03 devono essere indicati sia il codice 1W sia il codice 1L, quest’ultimo per consentire l’accantonamento degli arretrati su P.1r/ott presso l’ufficio pagatore TRD e il conguaglio con quanto già pagato sulla pensione eliminata. L’onere del prepensionamento viene calcolato automaticamente e trattenuto dalla pensione in pagamento.

Revisione delle pratiche già definite

La circolare dispone il riesame delle pensioni già liquidate dalle Sedi in applicazione di sentenze intervenute sulla materia, con particolare attenzione alla verifica dell’avvenuto recupero delle somme dovute dagli interessati a titolo di onere per il collocamento anticipato in pensione.

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