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Sentenza

Sentenza n. 3961/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento parziale della determina del Comune di Ariccia n. 878 del 26.07.2024 consistente nell’atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione per opere abusive in Appia Antica – rif. ordinanza n. 61/2016 – acquisizione al patrimonio comunale e applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 31 comma 4-bis del d.P.R. n. 380/2001 notificata a Claudio Silenzi in data 1.08.2024 e a Giulia Salvatori in data 2.08.2024;

Giustizia amministrativa202412705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, area di sedime e area pertinenziale ulteriore, nonché irrogazione della sanzione pecuniaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento parziale della determina nella parte in cui ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale di un'area ulteriore rispetto a quella di sedime degli abusi, deducendo, con un unico motivo, l'eccesso di potere per carenza di motivazione. In particolare, hanno contestato che il Comune avesse giustificato l'acquisizione dell'area pertinenziale mediante il richiamo alle esigenze di posizionamento degli apprestamenti di cantiere, stoccaggio, accesso e movimentazione dei mezzi e delle maestranze, trattandosi di esigenze transitorie che avrebbero potuto essere soddisfatte mediante un'occupazione temporanea. Hanno inoltre lamentato la mancata puntuale individuazione delle aree acquisite, ritenendo insufficiente il generico riferimento alle particelle catastali. Infine, con memoria non notificata depositata ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., hanno dedotto per la prima volta che l'area circostante il fabbricato sarebbe stata di proprietà di un terzo, estraneo al giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla motivazione dell'acquisizione dell'area ulteriore, ha ritenuto sufficiente il richiamo, operato dal Comune, all'art. 23 delle N.T.A. del P.R.G., relativo alla zona E3, e all'art. 55 della l.r. Lazio n. 38/1999, che individuano un'area minima di intervento di 30.000 mq. Considerata la superficie abusivamente edificata di 75,10 mq, il Comune ha disposto l'acquisizione di 750 mq, corrispondenti al limite massimo del decuplo previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento desse conto del parametro urbanistico e del criterio di calcolo dell'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, e che i ricorrenti non avessero dimostrato che l'area acquisita fosse superiore a quella consentita dalla disciplina urbanistica. Ha respinto anche la censura relativa all'individuazione dei beni, poiché i manufatti e l'area di sedime erano descritti nell'ordinanza di demolizione e la porzione ulteriore era rappresentata nella planimetria allegata, evidenziata in giallo e delimitata da una linea rossa. La mancata redazione degli aggiornamenti catastali non è stata ritenuta condizione di legittimità dell'acquisizione, potendo tali adempimenti essere eseguiti successivamente ai fini della trascrizione. La deduzione sulla proprietà del terzo è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in una memoria non notificata alla controparte, oltre che priva di prova. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, della relativa area di sedime e dell'area necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, comunque non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita

    La motivazione dell'acquisizione di un'area ulteriore deve consentire di ricostruire il parametro urbanistico applicato e il calcolo della superficie necessaria; nel caso concreto il limite massimo del decuplo è stato correttamente applicato alla superficie abusivamente edificata.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La mancata redazione degli aggiornamenti catastali non costituisce condizione di legittimità dell'acquisizione e può essere adempiuta successivamente ai fini della trascrizione del trasferimento.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • art. 55 l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38

    È stato richiamato quale fondamento della disciplina urbanistica relativa all'area minima di intervento nella zona E3.

  • art. 23 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ariccia

    La disposizione urbanistica individua, per la zona E3, un'area minima di intervento di 30.000 mq, parametro utilizzato dal Comune per il calcolo dell'area ulteriore acquisibile.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La memoria depositata in vista dell'udienza non può introdurre per la prima volta censure nuove, non notificate alla controparte e non riconducibili ai motivi originari.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione acquisisce al patrimonio comunale, oltre all'opera abusiva e alla relativa area di sedime, anche un'area ulteriore ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, il provvedimento deve individuare con precisione la superficie acquisita e indicare il parametro urbanistico applicato, il regime dell'area e le modalità di calcolo della superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
  • L'area ulteriore acquisibile ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 può essere determinata applicando gli indici e i parametri urbanistici vigenti; ove la superficie risultante sia inferiore, l'acquisizione non può comunque eccedere il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
  • La planimetria allegata al provvedimento, se individua graficamente la porzione ulteriore mediante chiara delimitazione e la determina è coordinata con la descrizione delle opere e dell'area di sedime, può rendere sufficientemente certa l'individuazione dei beni acquisiti, anche in mancanza di immediati aggiornamenti catastali.
  • Gli aggiornamenti catastali non costituiscono, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, condizione di legittimità dell'acquisizione al patrimonio comunale e possono essere eseguiti successivamente ai fini della trascrizione del trasferimento.
  • Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure o gli elementi nuovi introdotti per la prima volta in una memoria non notificata alla controparte, quando non siano riconducibili ai motivi originariamente dedotti, poiché ciò comporta violazione del termine decadenziale e del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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