Ordinanza n. 3754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16215/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 16215/2023, che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio IVASS del 28 settembre 2022 relativo al mancato riscontro alle richieste di accesso al fascicolo dei sinistri RCA
Esito
La controversia
IVASS ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di un’impresa assicurativa contro la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 209/2005, ritenendo che la competenza sanzionatoria spettasse in via esclusiva all’AGCM in applicazione degli artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, del Codice del consumo. Il TAR aveva considerato le condotte — consistenti nel mancato riscontro, nei termini, alle richieste di accesso al fascicolo del sinistro RCA — riconducibili a una pratica commerciale scorretta e aveva escluso l’incompatibilità tra la disciplina del Codice delle assicurazioni private e quella consumeristica. In appello, UnipolSai ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la censura di violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la medesima condotta, valutata sotto il medesimo profilo, era stata già sanzionata dall’AGCM con delibera del 19 luglio 2022. La sanzione AGCM è oggetto di un distinto giudizio, n. 1842/2026, pendente davanti alla stessa Sezione, dopo che il TAR Lazio, con sentenza n. 20906/2025, aveva ridotto l’importo della sanzione da euro 5.000.000 a euro 1.600.000. Nel presente giudizio si controverte quindi anche sulla permanenza dell’interesse alla censura e sulla sussistenza dei presupposti del ne bis in idem, che richiede una decisione anteriore definitiva, adottata previa valutazione nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha ritenuto che UnipolSai conservi un interesse concreto e attuale a dedurre la violazione del ne bis in idem, poiché la sanzione AGCM permane efficace nonostante la sua riduzione. Ha inoltre rilevato che l’applicazione del ne bis in idem presuppone l’esistenza di una precedente decisione definitiva, pronunciata all’esito di una valutazione nel merito, presupposto la cui verifica dipende dalla definizione del parallelo giudizio n. 1842/2026, avente ad oggetto la sanzione AGCM e la competenza dell’Autorità. Tale giudizio è stato pertanto ritenuto pregiudiziale e il presente giudizio è stato sospeso ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., sino alla sua definizione.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026 pendente dinanzi alla Sezione
Consente la sospensione del giudizio quando la decisione della causa dipende dalla definizione di un’altra controversia avente carattere pregiudiziale.
art. 101, comma 2, c.p.a.
in sede di memoria di costituzione del 2 febbraio 2024
Consente all’appellato di riproporre in appello le domande e le eccezioni non esaminate o assorbite dalla sentenza di primo grado.
art. 146 d.lgs. 209/2005
Costituisce la base normativa del provvedimento sanzionatorio IVASS relativo alla condotta contestata all’impresa assicurativa.
artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, d.lgs. 206/2005
Sono stati invocati dal TAR per individuare il rapporto tra la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e la normativa assicurativa di settore.
art. 22 d.lgs. 206/2005
È richiamato quale disposizione relativa alle omissioni ingannevoli, nell’ambito della disciplina consumeristica.
art. 25, lett. d), d.lgs. 206/2005
È richiamato quale disposizione relativa alle pratiche commerciali aggressive, potenzialmente applicabile a comportamenti ostruzionistici del professionista.
principio del ne bis in idem
La sua applicazione presuppone che le medesime condotte siano state oggetto di una decisione anteriore definitiva, pronunciata previa valutazione nel merito.
Massime di principio
- La deduzione del principio del ne bis in idem conserva interesse attuale finché rimangano efficaci due distinte sanzioni amministrative riferite alle medesime condotte, anche se una di esse sia stata successivamente ridotta nell’importo.
- Ai fini dell’applicazione del ne bis in idem in materia sanzionatoria amministrativa, la precedente decisione deve essere divenuta definitiva e deve essere stata pronunciata all’esito di una valutazione nel merito della controversia.
- Sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza quando la decisione di un giudizio, avente ad oggetto la legittimità e l’efficacia di una sanzione, è necessaria per stabilire se nel diverso giudizio ricorrano i presupposti del ne bis in idem.
- La sospensione ex art. 79, comma 1, c.p.a. è giustificata quando la definizione di un parallelo giudizio pendente davanti alla stessa Sezione costituisce presupposto necessario per decidere una censura rilevante nel processo sospeso.
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