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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48012/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 19/01/2022 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze del 24/09/2014 e del 02/05/2017. Il ricorrente deduce: 1) per la sentenza del 24/09/2014, l'insussistenza dei presupposti per la revoca perché si tratterebbe della terza concessione del beneficio e, in ogni caso, il cumulo delle pene rientrerebbe nel limite di due anni; 2) per la sentenza del 02/05/2017, la nullità del titolo esecutivo per avere la sentenza indicato erroneamente 30 giorni come termine per impugnare anziché 45 giorni.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: l'errata indicazione di 30 giorni sulla sentenza del 02/05/2017 non comporta nullità del titolo poiché il termine effettivo per proporre impugnazione è disciplinato dagli eventi di cui all'art. 585 c.p.p. e il ricorrente ha lasciato decorrere inutilmente il corretto termine di 45 giorni senza proporre gravame; la revoca dei benefici ex art. 163 e 168 c.p. è corretta perché è intervenuta una successiva condanna (02/05/2017 e sentenza di appello 15/04/2021) per reati della stessa indole entro il quinquennio dalla irrevocabilità delle precedenti, il che rende obbligatoria la revoca anche se il cumulo delle pene fosse entro i due anni. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    art. 168, primo comma, cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della prima sentenza, sopraggiunge una condanna per un reato della stessa indole rispetto a quello per cui era stato concesso il beneficio

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la revoca del beneficio segue le regole previste e può essere disposta in presenza delle condizioni previste dall'art. 168

  • art. 164 cod. pen.

    Prevede la possibilità di mantenere benefici quando la somma delle pene non supera complessivamente due anni, ma la sua applicazione è esclusa se ricorrono le ipotesi ostative di cui all'art. 168 (es. due condanne per reati della stessa indole nel quinquennio)

  • art. 585 c.p.p.

    Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma secondo, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

    L'annotazione amministrativa di passaggio in giudicato sull'originale non ha rilievo ai fini del decorso dei termini per impugnare; rileva solo l'evento materiale previsto dalla norma

  • art. 27 Regolamento di esecuzione del c.p.p. (D.M. 30/09/1989 n. 334)

    art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334

    L'apposizione dell'attestazione di passaggio in giudicato è un adempimento amministrativo interno e non incide sul termine legale per proporre impugnazione

  • art. 673 c.p.p.

    art. 673 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso in relazione a una precedente revoca)

    Norma sul provvedimento che revoca condanne; citata in rapporto a fatti processuali pregressi ma non idonea a contrastare la corretta applicazione dell'art. 168 nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, come disposto dalla Corte

Massime di principio

  • Un'annotazione amministrativa di irrevocabilità o di esecutività sulla copia cartacea della sentenza non sostituisce né modifica il decorso dei termini processuali: per contestarla occorre impugnare nei termini legali; l'omessa impugnazione rende la sentenza irrevocabile.
  • La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria quando interviene una nuova condanna per reati della stessa indole entro il quinquennio dall'irrevocabilità della precedente, anche se il cumulo delle pene rientrerebbe nel limite dei due anni.
  • L'eccezione di nullità del titolo esecutivo per un'errata indicazione del termine per impugnare deve essere sollevata tempestivamente: non può essere invocata ex post se il termine corretto è stato fatto decorrere senza azione difensiva.
  • In casi di questioni procedurali delicate (termini di impugnazione, annotazioni su sentenze), la tempestività e l'iniziativa difensiva sono determinanti: l'inerzia del difensore precedente può danneggiare la posizione dell'imputato e non basta richiamarla tardivamente in Cassazione.
  • Chi impugna dovrebbe valutare separatamente i profili di merito (esistenza o meno dei presupposti per la revoca) e di validità formale del titolo esecutivo, preparando ogni specifico rimedio entro i termini competenti per evitare l'inammissibilità.

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