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Sentenza

Sentenza n. 7399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 11 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 11 del 2026, che aveva accolto in parte il ricorso del RTI Fidelitas contro la sua esclusione dalla gara per l’affidamento quadriennale del servizio di sicurezza dell’Aeroporto C. Colombo di Genova e aveva annullato l’esclusione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Securpol, seconda classificata, ha appellato il capo della sentenza che aveva annullato l’esclusione del RTI Fidelitas, sostenendo che la somma delle componenti dichiarate dell’offerta era pari a euro 8.962.016,00 e superava di euro 32.016,00 la base d’asta di euro 8.928.000,00. In particolare, il costo della manodopera dichiarato dal RTI, pari a euro 7.935.091,00, superava di euro 68.826,00 quello stimato dalla stazione appaltante; tale differenza, aggiunta all’importo complessivo dichiarato di euro 8.893.190,00, rendeva l’offerta inammissibile. Il RTI Fidelitas, con appello incidentale, ha dedotto l’omessa pronuncia su vari motivi aggiunti e l’erroneità dell’assorbimento operato dal TAR; ha inoltre contestato la legittimità della gara per le anomalie della piattaforma telematica, che non consentiva l’inserimento del valore complessivo dell’offerta nel campo previsto dal disciplinare e che ha condotto la stazione appaltante, con l’ausilio del gestore, a modificare l’allocazione dei dati economici dopo la presentazione delle offerte. Ha formulato istanza di verificazione e chiesto l’inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento del danno.

La decisione

L’appello principale di Securpol è ammissibile e fondato: l’interesse al rispetto delle regole di gara sussiste e la censura riguarda il superamento oggettivo della base d’asta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il RTI Fidelitas avesse calcolato l’offerta usando il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, anziché quello superiore dichiarato dal RTI. Aggiungendo la differenza di euro 68.826,00 all’offerta dichiarata di euro 8.893.190,00 si ottiene euro 8.962.016,00, oltre la base d’asta; la distinta prodotta non supera le risultanze delle componenti economiche dichiarate. È fondato anche l’appello incidentale del RTI nella parte in cui censura le anomalie della piattaforma e le conseguenti modifiche dei dati: la piattaforma non permetteva di inserire l’importo complessivo richiesto dal disciplinare, benché quel dato fosse necessario per attribuire il punteggio economico, e la stazione appaltante ha proseguito la procedura modificando l’allocazione degli importi nelle offerte. Gli errori telematici hanno così impedito il regolare svolgimento della gara e determinato una parziale manipolazione dei dati economici. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto entrambi gli appelli e annullato l’intera procedura di gara. Ha autorizzato postumamente il superamento dei limiti dimensionali degli scritti difensivi del RTI; le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 18 del disciplinare di gara

    Ai sensi dell’art. 18: “Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta”.

    L’offerta che, computando correttamente le componenti economiche dichiarate, supera l’importo a base d’asta è inammissibile.

  • art. 19.3 del disciplinare di gara

    Dalla documentazione versata in atti risulta, dunque, inequivocabilmente, che la piattaforma impediva di inserire nella colonna “Offerta €” il complessivo valore del servizio offerto e che l’art. 19.3 del disciplinare su tale dato calcolava il punteggio economico.

    Il disciplinare richiedeva che il punteggio economico fosse calcolato sul valore complessivo del servizio offerto; l’indisponibilità nella piattaforma del campo necessario comprometteva il rispetto delle regole di gara.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    La commissione Giudicatrice, in considerazione del rispetto di quanto indicato dal Disciplinare di gara al punto 19.3, il quale prevede che per l'attribuzione del punteggio economico debba fare riferimento al prezzo complessivo offerto nel quale rientrano costi della manodopera eventualmente ribassabili ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e il valore offerto sulla parte ribassabile inerente i costi del servizio, rileva al RUP l'opportunità di richiedere al gestore della Piattaforma Net4market se si possano apportare delle modifiche alla stessa indispensabili al fine di renderla conforme a quanto delineato nella documentazione di gara.

    Nel caso concreto, i costi della manodopera dichiarati dal concorrente, superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, dovevano essere considerati nel prezzo complessivo offerto e non potevano essere ignorati nel calcolo della conformità alla base d’asta.

  • art. 120 c.p.a.

    Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.

    La controversia è stata trattata nell’ambito del rito speciale in materia di procedure di affidamento; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a.

    Non sono riportati passaggi della decisione che interpretino o applichino specificamente tali disposizioni.

    Il RTI le ha invocate per denunciare l’omessa pronuncia del TAR, ma la decisione non espone una specifica interpretazione e accoglie l’appello incidentale per le anomalie della procedura telematica.

Massime di principio

  • Se la lex specialis stabilisce che il punteggio economico dipende dal prezzo complessivo offerto, la piattaforma di gara deve consentire ai concorrenti di inserire quel dato e deve elaborarlo secondo la formula prevista; un malfunzionamento che lo impedisca può compromettere la regolarità dell’intera procedura.
  • La stazione appaltante non può proseguire una gara modificando, dopo la presentazione delle offerte, l’allocazione dei dati economici per compensare le carenze della piattaforma, quando tali operazioni incidano sui dati delle offerte e impediscano il rispetto della lex specialis.
  • Per verificare il rispetto della base d’asta occorre considerare le componenti economiche effettivamente dichiarate dal concorrente, inclusi i costi della manodopera dichiarati in misura superiore a quelli stimati dalla stazione appaltante; il totale che ne deriva non può essere sostituito da un importo complessivo indicato in modo incompatibile con quelle componenti.
  • L’interesse di un concorrente alla corretta applicazione delle regole di gara consente di impugnare l’annullamento dell’esclusione di un altro concorrente, quando la riammissione incida sulla regolarità della competizione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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