Sentenza del 20/10/2023 n. 29264 - Corte di Cassazione
Rimborso per esenzioni o riduzioni d'imposta - Convenzioni Internazionali - Onere della prova - Compensi da società italiana a società francese e a persona fisica per attività di mediazione e consulenza stilistica - Certificato di residenza dei percipienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le resistenti avevano richiesto il rimborso delle ritenute operate dalla B.B. Spa sui compensi per attività di mediazione e consulenza stilistica per il periodo d'imposta 2012, invocando l'applicazione della Convenzione Italia-Francia (artt. 7 e 14) e del relativo Protocollo aggiuntivo. L'Agenzia deduceva che, ai fini del rimborso, fosse necessario il certificato previsto dall'art. 14, lett. b) (i) del Protocollo (attestante non solo la residenza ma anche il diritto, nello Stato di residenza, a esenzioni/riduzioni), e contestava l'assenza della prova a carico delle contribuenti (art. 2697 c.c.). Inoltre contestava la motivazione della decisione di non subordinare il rimborso a garanzia (censura sulla motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'art. 14, lett. b) (i) del Protocollo si applica, secondo il tenore letterale, soltanto quando il rimborso sia richiesto sulla base di esenzioni o riduzioni d'imposta; non è invece applicabile quando si discute il riparto della potestà impositiva tra Stati, ambito nel quale rileva la sola residenza fiscale. In ogni caso le controricorrenti avevano depositato in appello due certificati attestanti sia la residenza fiscale in Francia sia la sussistenza delle condizioni per usufruire di esoneri/ riduzioni previsti dalla Convenzione, assolvendosi così all'onere della prova (art. 2697 c.c.). Il motivo relativo alla presunta carenza motivazionale circa la garanzia è stato assorbito; inoltre la norma che consente al giudice di subordinare i pagamenti a garanzia è discrezionale (D.Lgs. n. 546/1992, art. 69). Conseguentemente il rigetto del ricorso ha confermato l'ordine di rimborso e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del grado.
Norme richiamate
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia (art. 14, lett. b) (i))
La disposizione richiede un attestato ufficiale dello Stato di residenza solo quando il rimborso è richiesto sulla base di esenzioni o riduzioni d'imposta; non si applica invece alle controversie che riguardano il riparto della potestà impositiva tra Stati, dove rileva la sola residenza fiscale.
Convenzione Italia-Francia (art. 7 e art. 14)
Gli articoli disciplinano la tassazione dei redditi d'impresa e dei professionisti indipendenti e servono a determinare quale Stato abbia il diritto di imposizione; la residenza fiscale è il criterio decisivo per l'individuazione dello Stato che deve tassare.
Codice civile (art. 2697)
L'onere della prova grava sul soggetto che deduce un fatto. Nel caso in esame le contribuenti hanno assolto tale onere depositando certificati ufficiali che attestavano residenza e condizioni per beneficiare delle disposizioni convenzionali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 69, comma 1)
"le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ... Sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila Euro ... può essere subordinato dal giudice ... alla prestazione di idonea garanzia"
La norma attribuisce al giudice una facoltà discrezionale di subordinare il rimborso a garanzia; tale discrezionalità non impone al giudice un obbligo motivazionale specifico salvo che si decida effettivamente di richiedere la garanzia, nel qual caso va motivata la sussistenza delle condizioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 25)
Norma domestica che disciplina la ritenuta d'acconto sui compensi; le ritenute operate possono essere rimborsate se, in base alla Convenzione e alla prova fornita, il reddito non è imponibile in Italia.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra richieste di rimborso fondate su esenzioni/riduzioni e richieste fondate su attribuzione del diritto impositivo tra Stati: l'art. 14, lett. b) (i) del Protocollo richiede certificazione specifica solo per il primo caso.
- Per ottenere il rimborso di ritenute operate in Italia in base a una Convenzione internazionale, il contribuente deve comunque provare la propria residenza fiscale nello Stato convenuto; tale prova può essere fornita tramite certificato ufficiale di residenza.
- Se il rimborso è richiesto perché il reddito non è imponibile in Italia per effetto del riparto di potestà impositiva (residenza/allocazione dei redditi), la prova della sola residenza fiscale può essere sufficiente.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava sul richiedente il rimborso, ma può essere assolto mediante certificati ufficiali rilasciati dallo Stato di residenza che attestino anche le condizioni per l'applicazione della Convenzione.
- Il giudice può subordinare il rimborso a una garanzia per importi rilevanti (>10.000 EUR) ma si tratta di una facoltà discrezionale; se decide di richiedere la garanzia deve motivare la decisione.
- Documentazione consigliata: contratto che dettaglia la ripartizione dei compensi, certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente, eventuale attestazione (o certificato) dello Stato di residenza che confermi il diritto a esenzioni/agevolazioni previste dalla Convenzione.
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