Ordinanza n. 64/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Prefetto della Provincia di Rimini Prot. n. -OMISSIS- del 25/02/2026, notificato in data 26/02/2026, con cui è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida del ricorrente e, ai sensi degli artt. 119 e 128 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), gli è stato ordinato di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale di Rimini per l’accertamento della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida e ordine di sottoposizione a visita presso la Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Prefetto di Rimini che aveva disposto la sospensione a tempo indeterminato della patente e gli aveva ordinato di sottoporsi a visita medica ai sensi degli artt. 119 e 128 del d.lgs. 285/1992. Il ricorrente ha invocato una giurisprudenza costituzionale orientata, secondo la ricostruzione del TAR, a richiedere l'accertamento concreto del reale stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Dalla motivazione emerge tuttavia che il ricorrente aveva rifiutato di sottoporsi all'accertamento medico.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. Secondo il Collegio, la giurisprudenza costituzionale invocata non poteva essere utilmente opposta nel caso concreto, poiché avrebbe presupposto proprio l'accertamento in concreto dello stato di alterazione al quale il ricorrente si era sottratto. Il rifiuto dell'accertamento è stato ritenuto idoneo a rendere operante la presunzione legale dell'alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il TAR ha inoltre riconosciuto la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza stradale, anche perché il ricorrente avrebbe potuto evitare ulteriori pregiudizi sottoponendosi alla visita medica prevista dal provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e prevalenza dell'interesse alla sicurezza stradale.
art. 119 d.lgs. 285/1992
Richiamato quale fondamento dell'ordine di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida.
art. 128 d.lgs. 285/1992
Richiamato quale ulteriore fondamento del provvedimento prefettizio di sospensione della patente e dell'ordine di revisione dell'idoneità alla guida.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il conducente rifiuta l'accertamento medico diretto a verificare in concreto lo stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, può operare la presunzione legale dell'alterazione, rendendo non sufficientemente fondato il fumus boni iuris della domanda cautelare contro la sospensione della patente.
- Nel bilanciamento cautelare relativo alla sospensione della patente, l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale può prevalere sull'interesse individuale del conducente, soprattutto quando questi possa evitare ulteriori pregiudizi sottoponendosi alla visita medica prevista dall'amministrazione.
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