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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34952/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia origina da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto al professionista il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili relativi all'anno 2008, assumendo che, pur svolgendo attività libero-professionale di architetto, egli fosse tenuto a iscriversi alla Gestione separata INPS perché contemporaneamente iscritto a un'altra gestione previdenziale obbligatoria per lavoro dipendente e, quindi, non iscrivibile a INARCASSA in qualità di cassa professionale. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione del professionista. In Cassazione l'erede ha proposto nove motivi: i primi sette contestando, sotto diversi profili di violazione di legge e di motivazione, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per ingegneri e architetti già iscritti ad altra previdenza obbligatoria e non iscritti a INARCASSA; l'ottavo censurando la decorrenza della prescrizione dei contributi dalla dichiarazione dei redditi; il nono contestando l'applicazione delle sanzioni civili come se si trattasse di evasione e non di mera omissione contributiva.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi dal primo all'ottavo, ritenendoli infondati. Ha confermato il principio per cui ingegneri e architetti che svolgono attività libero-professionale ma sono iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, e perciò non possono iscriversi a INARCASSA, restano comunque obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché il solo contributo integrativo dovuto alla cassa professionale ha natura solidaristica e non è idoneo a escludere tale obbligo. Ha inoltre escluso la prescrizione dei contributi, perché il termine decorre dalla scadenza del pagamento e, nel caso concreto, il differimento previsto dal d.P.C.M. 4 giugno 2009 rendeva tempestivo l'atto interruttivo notificato nel 2014. Ha invece accolto il nono motivo alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non esonerava dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente alle sanzioni e la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione di non debenza delle sanzioni civili; le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 Cost.

    È richiamato insieme ad altre disposizioni nella prospettazione difensiva, ma la Corte decide sulla base della consolidata interpretazione dell'obbligo contributivo e del successivo intervento della Corte costituzionale.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Citato tra le norme invocate nei primi motivi, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 2 l. n. 6/1981

    Richiamato nei motivi di ricorso sul regime previdenziale degli ingegneri e architetti.

  • art. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/1995

    Fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i lavoratori autonomi non coperti da altra forma previdenziale idonea a escluderlo.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. con l. n. 111/2011

    È norma di interpretazione autentica; la Corte ribadisce che, per escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, rileva solo il versamento di contributi idonei a generare una correlata prestazione previdenziale, non il contributo integrativo solidaristico. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, non può imporre sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore nei confronti degli ingegneri e architetti nelle condizioni indicate.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996

    Citato tra le norme denunciate nei motivi di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 2 l. n. 509/1994

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di previdenza professionale.

  • art. 1 l. n. 133/2001

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di disciplina previdenziale dei professionisti.

  • art. 2229 c.c.

    Evocato nei motivi di ricorso per inquadrare la professione intellettuale e la relativa disciplina previdenziale.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Citato nelle censure sulla motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citato nei motivi sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 3 l. n. 335/1995

    Richiamato per la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    I termini di pagamento dei contributi seguono quelli previsti per i versamenti delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi, con conseguente rilievo del differimento dei termini disposto in concreto.

  • d.P.C.M. 4 giugno 2009

    Ha differito al 6 luglio 2009 i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 2008; ciò ha impedito nel caso concreto la maturazione della prescrizione prima dell'atto interruttivo INPS.

  • d.lgs. n. 218/1997

    Citato nel nono motivo con riferimento alla qualificazione delle sanzioni.

  • art. 116, l. n. 388/2000

    Richiamato nel nono motivo sul regime delle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva.

  • Corte cost. n. 238/2022

    È richiamata come conferma della legittimità costituzionale dell'interpretazione sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

  • Corte cost. n. 55/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non escludeva le sanzioni civili per gli ingegneri e architetti non iscritti a INARCASSA, ma tenuti alla Gestione separata, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Per gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non iscritti a INARCASSA, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sussiste anche se permane solo il versamento del contributo integrativo alla cassa professionale, poiché tale versamento ha funzione solidaristica e non integra una copertura previdenziale idonea a escludere l'obbligo.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il termine decorre dalla scadenza del pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; eventuali differimenti normativi del termine di versamento incidono anche sul dies a quo della prescrizione.
  • Quando una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale incide solo sul regime sanzionatorio, il giudice di legittimità può cassare limitatamente a tale profilo e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Le sanzioni civili per omessa iscrizione non possono essere mantenute per periodi anteriori alla norma che le ha previste o chiarite, se la Corte costituzionale ne esclude l'applicazione retroattiva nei confronti della categoria interessata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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