Sentenza n. 1635/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta Docente e l’accredito di euro 2.000,00 per ciascuna ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 886/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in loro favore la Carta Docente e ad accreditarvi euro 2.000,00 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione, da spendere per le finalità previste dalla legge. L’amministrazione non ha adempiuto spontaneamente. È stato inoltre provato l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute alle ricorrenti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da esercitare entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; ogni ritardo nell’esecuzione può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti in ragione del passaggio in giudicato del titolo e dell’inerzia dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per equa riparazione può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione soccombente, l’incarico è svolto senza compenso aggiuntivo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina posta a fondamento dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta Docente, cui devono essere destinate le somme riconosciute dal titolo giudiziale.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, insieme all’art. 91 c.p.c., della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, non vi abbia dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia, attribuendogli il potere di provvedere su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sul compenso del commissario ad acta prevista per l’ottemperanza a condanne emesse ai sensi della legge sull’equa riparazione può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; se il commissario è un dirigente dell’amministrazione soccombente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso ulteriore.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività sostitutiva esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
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