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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25897/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Caro: si lamenta che la Corte d'appello avrebbe rideterminato la pena in violazione del giudicato (richiamando l'art. 648 c.p.p.), senza adeguata motivazione circa l'individuazione del reato più grave e i criteri usati per il calcolo degli aumenti in continuazione, nonché per la concreta determinazione della pena tenuto conto che il precedente giudicato si riferiva a una sola cessione mentre nel processo attuale sono contestate centinaia di condotte. Migliaccio: censura la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (sarebbe stato condannato per una specifica cessione di 4 panetti non chiaramente delineata negli atti), l'uso esclusivo di intercettazioni senza riscontri oggettivi ("droga parlata") e l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della prova indiziaria; inoltre contesta l'eccessività della pena per mancato prevalere delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Di Caro: il giudice di merito ha correttamente usato, ai fini sanzionatori della continuazione, la pena emessa nel separato processo come base, applicando aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p. e riducendo poi per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione del giudicato e che la motivazione complessiva fosse sufficiente, anche alla luce del principio che quando le pene sono prossime ai minimi la motivazione per la determinazione può emergere dal quadro argomentativo complessivo (richiamo art. 133 c.p.). Per Migliaccio: non sussiste trasformazione essenziale del fatto; la delimitazione della responsabilità alla cessione di 4 panetti non violò il principio di correlazione; la valutazione delle intercettazioni era logicamente motivata e integrata da elementi di riscontro esterni (osservazioni, arresti in flagranza, segnalazioni ex art. 75 DPR 309/1990); la mancata prevalenza delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata in relazione alla personalità e alla gravità dei fatti. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato come norma formale con cui sono stati proposti i motivi di ricorso in Cassazione; attiene ai requisiti formali del ricorso per cassazione

  • art. 648 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente in relazione alla tutela del giudicato; la Corte ha ritenuto che, in presenza di reati in continuazione, il giudicato precedente può essere superato ai fini della determinazione sanzionatoria

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1, 4 e 5)

    utilizzato per la qualificazione delle singole cessioni di stupefacente e per valutare la "lievità" dei fatti; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica data dai giudici di merito

  • art. 81 cod. pen.

    norma sugli aumenti di pena per reati in continuazione; la Corte ha verificato la proporzione degli aumenti e il rispetto del limite (triplo della pena base), ritenendo gli aumenti contenuti e adeguatamente motivati

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato come insieme di criteri (indici) per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il richiamo agli indici nella motivazione complessiva fosse sufficiente quando la pena è prossima ai minimi edittali

  • art. 192 cod. proc. pen.

    norma sulla valutazione delle prove indiziarie; il ricorso ne lamentava l'inosservanza, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse effettuato una valutazione logica e non viziata degli indizi

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come fonte di segnalazioni amministrative a supporto del quadro indiziario; i giudici di merito hanno valorizzato tali elementi come riscontri esterni alle intercettazioni

  • artt. 23 e ss. cod. pen.

    riferiti ai limiti edittali e alla misura delle pene; la Corte ha osservato che le pene applicate erano prossime o inferiori ai limiti previsti, contribuendo a scongiurare abusi nel calcolo degli aumenti

Massime di principio

  • In caso di reati in continuazione il giudice può utilizzare una precedente condanna irrevocabile come base per la determinazione della pena complessiva: cioè il giudicato non impedisce automaticamente la rideterminazione sanzionatoria nell'ambito della continuazione.
  • Il giudice di merito deve indicare il reato più grave e motivare gli aumenti per i reati satellite, ma il grado di dettaglio richiesto nella motivazione è correlato all'entità degli aumenti: aumenti esigui possono trovare sufficiente motivazione nel quadro argomentativo complessivo.
  • Quando la pena complessiva risulta prossima ai minimi edittali la motivazione della determinazione della pena può emergere dall'intero percorso logico-argomentativo della sentenza e non solo dalla parte numerica dedicata alla quantificazione.
  • La delimitazione della responsabilità a un segmento più ristretto rispetto a una più ampia contestazione non integra automaticamente violazione del principio di correlazione se esiste continenza tra contestazione e accertamento e la difesa ha potuto svolgere le proprie ragioni sull’oggetto giudicato.
  • La valutazione delle intercettazioni e del cd. "linguaggio cifrato" è questione di fatto rimessa al giudice di merito: l'assenza di riscontri oggettivi non esclude automaticamente la fondatezza della prova, ma richiede una valutazione più rigorosa e, se presenti, i riscontri esterni rafforzano la valutazione probatoria.
  • Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e la scelta di riconoscere o non riconoscere la prevalenza delle attenuanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito; ciò rende difficoltosa la censura in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o insufficienza motivazionale.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del giudice di merito; censure generiche o non confrontate con la motivazione risultano frequentemente inammissibili.

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