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Sentenza

Sentenza del 13/10/2017 n. 24109 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile al giudizio d'appello tramite l'art. 61 dello stesso decreto. In particolare, ha lamentato di non aver ricevuto la comunicazione della data di trattazione della controversia, nonostante fosse costituita in giudizio. Tale omissione avrebbe leso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, determinando la nullità del procedimento e della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che nel fascicolo non risultava provato l'invio della comunicazione della data di trattazione. Poiché tale comunicazione svolge una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, la sua omissione comporta la nullità della decisione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia è stata quindi cassata e la causa rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Le altre censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 31

    La norma disciplina la comunicazione della data di trattazione della controversia.

    La comunicazione della data di trattazione alla parte costituita è un adempimento essenziale per garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. La mancata comunicazione, se non provata, determina la nullità della decisione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 61

    La disposizione rende applicabile al giudizio d'appello la disciplina prevista dall'art. 31.

    Anche nel giudizio di appello tributario deve essere assicurata la comunicazione della data di trattazione alle parti costituite, con le medesime garanzie previste per il primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte costituita deve essere informata della data di trattazione della causa; l'omessa comunicazione può comportare la nullità della sentenza.
  • La comunicazione della trattazione tutela concretamente il diritto di difesa e il contraddittorio, consentendo alla parte di partecipare all'udienza e di presentare le proprie osservazioni.
  • In caso di contestazione, è rilevante verificare il fascicolo processuale: se non risulta la prova dell'invio o della regolare ricezione della comunicazione, la nullità può essere fatta valere.
  • L'accoglimento della censura processuale non decide necessariamente il merito dell'accertamento fiscale: normalmente comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice tributario per una nuova decisione.
  • La nullità per omessa comunicazione deve essere dedotta tempestivamente e collegata alla concreta violazione delle garanzie processuali previste dalla legge.

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