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Sentenza

Sentenza n. 574/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1346/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.10.2024.

Giustizia amministrativa202501765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 1346/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 27 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione il commissario ad acta, nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'Amministrazione, previa notificazione della pronuncia e decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine specifico, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa entro un termine successivo e in sostituzione dell'Amministrazione.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali e, se versato, alla restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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