Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1151/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione automatica del RTI ricorrente per anomalia dell’offerta, ricalcolo della soglia di anomalia dopo il ritiro dell’offerta della seconda classificata e successiva aggiudicazione a Decogen S.r.l.; impugnati anche gli atti presupposti relativi al ritiro e alla proposta di aggiudicazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il RTI ricorrente aveva partecipato alla procedura negoziata senza bando indetta dal Comune di Cagliari per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali, per le annualità 2026/2028, con criterio del prezzo più basso. In esito all’apertura delle offerte era risultato primo con un ribasso del 27,73%, seguito dall’offerta di F.G. Appalti, pari al 26,32%. Dopo che i ribassi erano divenuti noti e prima dell’aggiudicazione, la seconda classificata aveva comunicato il ritiro dell’offerta. La stazione appaltante ne aveva preso atto, ricalcolato la soglia di anomalia ed escluso automaticamente il RTI, aggiudicando poi l’appalto a Decogen S.r.l., originariamente terza classificata. Il ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione degli artt. 54 e 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023, dell’allegato II.2 e del disciplinare; violazione della par condicio, della trasparenza, della segretezza delle offerte e del principio di invarianza di cui all’art. 108; difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Ha sostenuto che l’offerta restava vincolante e che il ritiro, intervenuto dopo l’apertura delle buste e la conoscibilità dei ribassi, non poteva incidere né sulla graduatoria né sul calcolo della soglia, anche per evitare manipolazioni della gara. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata degli atti successivi e chiesto il risarcimento per perdita di chance, mancata aggiudicazione e danno curriculare. In corso di causa il Comune ha annullato in autotutela gli atti impugnati e approvato una nuova graduatoria con il RTI ricorrente al primo posto; il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la nuova graduatoria adottata dal Comune ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente. Ai fini delle spese ha applicato la soccombenza virtuale, ritenendo il ricorso chiaramente fondato. Ha affermato che, decorso il termine di presentazione delle offerte, queste restano vincolanti per il periodo previsto dall’art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023 e che la rinuncia della seconda classificata, intervenuta dopo l’apertura delle offerte e la formazione della graduatoria, non poteva essere considerata ai fini della nuova graduatoria. In ogni caso, la rinuncia non poteva determinare il ricalcolo della soglia di anomalia: il principio di invarianza cristallizza le offerte e la graduatoria dopo la loro apertura, impedendo che sopravvenienze volontarie alterino la soglia e producano effetti elusivi, specialmente quando i ribassi sono già noti. La soglia doveva quindi essere calcolata sulle cinque offerte ammesse; non era coerente mantenere il numero originario di offerte per applicare l’esclusione automatica prevista dall’art. 54 e, al contempo, ricalcolare la soglia per effetto del successivo ritiro, che avrebbe ridotto a quattro le offerte ammesse e fatto venir meno il presupposto numerico per l’esclusione automatica. Il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente euro 1.500,00, oltre spese e accessori di legge, se dovuti. La domanda risarcitoria non è stata definita nel merito, essendo cessata la materia del contendere in seguito alla sopravvenuta riedizione satisfattiva.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023

    una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, l’art. 17, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che l’offerta presentata sia “vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”.

    La vincolatività dell’offerta per il periodo previsto impedisce che il concorrente, dopo la scadenza del termine di presentazione e una volta aperte le offerte, possa ritirarla con effetti sulla graduatoria della procedura.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    A ben vedere, in realtà, proprio l’esistenza della norma sul principio di invarianza conduce a ritenere che la stazione appaltante non dovesse considerare la rinuncia alla partecipazione alla gara da parte dell’operatore economico che intervenga dopo l’apertura delle offerte e la predisposizione della graduatoria, ancorchè prima dell’aggiudicazione.

    Il principio di invarianza, applicabile dopo l’apertura delle offerte e la predisposizione della graduatoria, rende irrilevante ai fini della graduatoria e della soglia di anomalia la rinuncia successiva di un concorrente, anche se anteriore all’aggiudicazione.

  • art. 54 d.lgs. 36/2023

    Quanto sin qui esposto dunque non pretermette l’applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 36 del 2023, bensì ne fa piana applicazione, poiché considera appunto la soglia di anomalia, rilevante ai fini di valutare la necessità di esclusione automatica dell’offerta della ricorrente, come determinata sulla base delle cinque offerte ammesse in gara, essendo irrilevante la rinuncia successivamente operata dalla seconda classificata; come detto, a ragionar diversamente, l’art. 54 del d.lgs. n. 36 del 2023 non potrebbe trovare applicazione e quindi l’offerta della ricorrente non potrebbe comunque essere esclusa automaticamente siccome ritenuta anomala.

    Per verificare la soglia di anomalia e l’applicabilità dell’esclusione automatica, il numero delle offerte ammesse e la soglia devono essere considerati coerentemente e sulla base delle offerte originariamente ammesse, senza attribuire rilievo a una rinuncia successiva all’apertura.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.

    La controversia è stata definita in forma semplificata, previo avviso alle parti e in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 120 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.

    La causa relativa alla procedura di affidamento è stata decisa con la forma semplificata prevista per il rito appalti.

Massime di principio

  • Dopo l’apertura delle offerte e la predisposizione della graduatoria, il ritiro volontario dell’offerta da parte di un concorrente non può incidere sulla graduatoria né determinare il ricalcolo della soglia di anomalia: opera il principio di invarianza, anche se il ritiro precede l’aggiudicazione.
  • Il principio di invarianza tutela la continuità e la stabilità della gara e impedisce condotte o accordi elusivi diretti a modificare la soglia di anomalia quando i ribassi dei concorrenti sono già conoscibili.
  • Quando l’esclusione automatica per anomalia dipende dal numero minimo di offerte ammesse, la stazione appaltante non può mantenere il numero originario delle offerte per applicare l’esclusione automatica e, contemporaneamente, rideterminare la soglia in conseguenza di un ritiro successivo che ridurrebbe quel numero sotto il limite legale.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo dell’interesse azionato comporta la cessazione della materia del contendere; ai fini delle spese il giudice può tuttavia valutare la fondatezza della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.